BGer 8C_508/2021 | |||
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BGer 8C_508/2021 vom 25.08.2021 | |
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8C_508/2021 |
Sentenza del 25 agosto 2021 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa disoccupazione UNIA, Via Genzana 2, 6900 Massagno,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2021 (38.2021.17).
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Visto: | |
la decisione del 15 dicembre 2020, confermata su opposizione il 9 febbraio 2021, con cui la Cassa disoccupazione UNIA ha negato ad A.________, nata nel 1972, il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione,
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la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
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il ricorso contro la sentenza cantonale presentato il 21 luglio 2021 (timbro postale),
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la comunicazione del 22 luglio 2021 con la quale la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nella sentenza impugnata,
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l'atto complementare del 6 agosto 2021 (timbro postale),
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considerando: | |
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato come per la ricorrente non fosse possibile stabilire il guadagno assicurato e che il suo salario prelevato in contanti direttamente dalla cassa dell'esercizio pubblico nell'ordine di fr. 40.- per volta (come da sue dichiarazioni, arrivando a un salario mensile di fr. 1200.- nel 2018 e di fr. 800.- nel 2019) non permetteva di attestare alcunché,
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che la ricorrente sia con il ricorso sia con l'atto complementare si limita a rimproverare alla Corte cantonale di non aver considerato i conteggi IVA e le dichiarazioni AVS, senza però sostenere un accertamento manifestamente inesatto sull'effettivo versamento del salario, solo criterio determinante ai fini del salario assicurato (DTF 131 V 444 consid. 1.2; cfr. anche sentenza 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.2),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 25 agosto 2021
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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