BGer 5A_543/2021 | |||
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BGer 5A_543/2021 vom 26.08.2021 | |
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5A_543/2021 |
Sentenza del 26 agosto 2021 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Sara Gasparoli,
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opponente.
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Oggetto
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divorzio su azione di un coniuge,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2021.6).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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Con decisione 22 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 2007 da A.________ e B.________, ha omologato parzialmente una convenzione sugli effetti accessori del divorzio raggiunta dai coniugi a un'udienza del 13 settembre 2019, ha sospeso i diritti di visita paterni ai tre figli e ha disciplinato altre conseguenze della vita separata.
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Mediante sentenza 21 giugno 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella limitata misura in cui era ammissibile, l'impugnativa presentata in data 20 gennaio 2021 da A.________ contro la decisione pretorile. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'impugnativa era insufficientemente motivata per quanto concerneva le critiche sull'audizione dei minori e la contestazione della sospensione delle relazioni personali e dell'affidamento dei figli alla custodia della madre, e che essa non rientrava inoltre nella sua competenza per quanto riguardava la richiesta di risarcimento danni e di riparazione del torto morale.
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2.
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Avverso tale sentenza cantonale, con scritti datati 26 giugno e 1° luglio 2021 A.________ ha presentato un'" obiezione " din anzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il quale ha poi trasmesso tali scritti al Tribunale federale per competenza.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
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3.1. L'" obiezione " all'esame non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii). Il ricorrente si limita infatti a chiedere di " controllare " la sentenza cantonale.
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3.2. Nei motivi di un ricorso al Tribunale federale l'insorgente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
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Ora, l'" obiezione " qui discussa manifestamente non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. L'insorgente - che si limita a genericamente affermare di non essere d'accordo " su tutte le questioni ", decise senza che la famiglia sia sentita nel Canton Berna (dove egli risiede) e quindi " in modo molto unilaterale ", e ad allegare un verbale di udienza del 13 luglio 2018 - non si misura infatti minimamente con gli argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiega in che modo essa sarebbe contraria al diritto.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 agosto 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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