BGer 9C_432/2021 | |||
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BGer 9C_432/2021 vom 15.09.2021 | |
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9C_432/2021 |
Sentenza del 15 settembre 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 luglio 2021 (C-1298/2020).
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Visto: | |
la decisione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) emessa il 20 gennaio 2020 che ha respinto la domanda di prestazioni AI presentata da A.________,
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la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 luglio 2021 con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso inoltrato contro la decisione dell'UAIE,
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il ricorso al Tribunale federale del 5 agosto 2021 (timbro delle poste italiane) con domanda di assistenza giudiziaria con cui A.________ chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale,
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la comunicazione del 24 agosto 2021 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessato è stato tra l'altro informato che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altra sentenza,
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l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nella sentenza impugnata,
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l'atto complementare del 30 agosto 2021 (timbro delle poste italiane),
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considerando: | |
che che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come la sentenza, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1),
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che l'auspicio del ricorrente a un riesame della valutazione dell'invalidità non può essere seguito,
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che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2),
| 11 |
che il Tribunale amministrativo federale ha accertato la notifica della decisione amministrativa il 28 gennaio 2020 al precedente patrocinatore del ricorrente e la consegna del ricorso alle poste italiane il 2 marzo 2020, rimproverando al ricorrente di non avere dimostrato uno svolgimento dei fatti differente,
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che il ricorrente sia con il ricorso sia con l'atto complementare non contesta esplicitamente gli accertamenti operati dal Tribunale amministrativo federale,
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che a titolo abbondanziale anche la lettera di reclamo alle poste italiane è una semplice dichiarazione unilaterale del ricorrente, non suffragata da altri elementi, i quali possano indurre a credere a un accertamento manifestamente inesatto dei fatti operato dal giudice precedente,
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che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda DTF 143 I 284 e rinvii) e che in altre parole il ricorrente non può giustificarsi, invocando il comportamento asseritamente sbagliato del precedente patrocinatore,
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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che la domanda di assistenza giudiziaria perde di interesse,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 15 settembre 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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Il Cancelliere: Bernasconi
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