BGer 5D_139/2021 | |||
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BGer 5D_139/2021 vom 17.09.2021 | |
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5D_139/2021 |
Sentenza del 17 settembre 2021 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2021
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dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.9).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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Con decisione 13 gennaio 2021 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l'istanza introdotta dallo Stato del Cantone Ticino, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli spiccare per l'incasso di fr. 100.--.
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Mediante sentenza 9 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato il 25 gennaio 2021 dall'escu sso. La Corte cantonale ha osservato che in assenza di una valida, e in particolare tempestiva, opposizione al decreto di accusa del 14 novembre 2018 (della cui esistenza l'escusso è venuto a conoscenza perlomeno già al momento in cui ha ricevuto il precetto esecutivo, il quale indicava quale causa del credito il "Decreto d'accusa DA_1064637/1 del 14.11.2018", per cui egli avrebbe dovuto informarsi in merito al decreto e contestarlo tempestivamente), questo era assimilato a una decisione esecutiva (v. art. 354 cpv. 3 CPP) e quindi a un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. La Corte cantonale ha inoltre spiegato che le censure sollevate dall'escusso in merito alla procedura di emanazione del decreto di accusa (segnatamente alla pretesa violazione del suo diritto di essere sentito e all'assenza di prove dell'infrazione) non rientravano nella competenza né del giudice del rigetto né dell'autorità giudiziaria superiore, ma avrebbero dovuto essere fatte valere con un'opposizione tempestiva al decreto di accusa.
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2.
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Mediante "reclamo" datato 21 luglio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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L'istanza datata 21 luglio 2021 presentata dal ricorrente contestualmente al suo rimedio e volta al risarcimento del danno asseritamente causato da "un impiegato dell'ufficio esazione e condoni" (per avere fatto emettere il precetto esecutivo e chiesto il rigetto dell'opposizione sulla base di un decreto di accusa non ancora esecutivo) e da "un impiegato del dipartimento delle istituzioni, Ufficio giuridico della sezione della circolazione" (per avere emanato in modo irregolare il decreto di accusa) non è, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, di "competenza del Tribunale federale secondo art. 7 LEF" (v. anche sentenza 5A_943/2017 del 4 maggio 2018 consid. 3.5) e risulta quindi di primo acchito inammissibile.
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4.
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Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
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Nell'impugnativa all'esame il ricorrente lamenta (oltre alla semplice violazione di norme di diritto federale) la lesione degli art. 29 cpv. 1 e 2 e 32 cpv. 2 Cost., in particolare per non essere stato "informato a proposito del [...] decreto d'accusa in modo corrisposto con la legge" e "sentito davanti al Tribunale della sua competenza". Le censure - confuse, generiche e prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnata sentenza - non soddisfano però le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 settembre 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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