BGer 8C_492/2021 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 20.10.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_492/2021 vom 05.10.2021 | |
[img]
|
8C_492/2021 |
Sentenza del 5 ottobre 2021 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
| |
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
| |
Cancelliere Bernasconi.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
| |
opponente.
| |
Oggetto
| |
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
| |
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 maggio 2021 (35.2020.101).
|
Visto: | |
la decisione del 9 luglio 2020, confermata su opposizione il 28 ottobre 2020, che ha negato una rendita di invalidità ad A.________ tenuto conto soltanto dei disturbi alla spalla sinistra e la caviglia destra,
| 1 |
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 31 maggio 2021, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
| 2 |
il ricorso al Tribunale federale di A.________,
| 3 |
il decreto del 19 luglio 2021 con cui è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese,
| 4 |
il decreto del 10 settembre 2021 con cui è stato fissato un secondo termine improrogabile per il versamento di un anticipo spese,
| 5 |
il silenzio del ricorrente,
| 6 |
considerando: | |
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
| 7 |
che all'ultima richiesta di anticipo spese non è stato dato alcun seguito,
| 8 |
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
| 9 |
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
| 10 |
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
| 11 |
che si avverte sin d'ora il ricorrente come in futuro l'avvio di procedure inutili potrebbe comportare il prelievo per lo meno di spese giudiziarie ridotte (cfr. sentenza 8C_382/2019 del 6 giugno 2019),
| 12 |
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: | |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
Non si prelevano spese giudiziarie.
| |
3.
| |
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
| |
Lucerna, 5 ottobre 2021
| |
In nome della I Corte di diritto sociale
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La Giudice unica: Il Cancelliere:
| |
Viscione Bernasconi
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |