BGer 6B_897/2021 | |||
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BGer 6B_897/2021 vom 07.10.2021 | |
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6B_897/2021 |
Sentenza del 7 ottobre 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Giudice presidente,
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Muschietti, Koch,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 21 luglio 2021 dalla Corte dei reclami penali
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2021.31).
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Fatti: | |
A.
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A.________ è titolare della ditta individuale B.________ con sede a X.________, che ha quale scopo l'esercizio di uno studio grafico e pubblicitario. Il 28 gennaio 2021 ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di truffa contro gli organi della società anonima C.________ SA, frattanto sciolta a seguito di fallimento. La denuncia è in relazione con il mancato pagamento di prestazioni fornite da A.________ alla società fallita.
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B.
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Con decisione del 3 febbraio 2021 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuto il reato di truffa, non essendo realizzato il presupposto dell'inganno astuto.
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C.
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Contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, statuendo il 21 luglio 2021, l'ha accolto. La Corte cantonale ha annullato il decreto di non luogo a procedere e ha rinviato gli atti al PP per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.
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D.
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Avverso questa decisione, il PP Daniele Galliano presenta un ricorso in materia penale del 6 agosto 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di confermare il decreto di non luogo a procedere. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.
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E.
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Invitate ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale non ha presentato una risposta al gravame mentre l'opponente ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1).
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1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione del PP ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2; sentenza 6B_13/2021 del 9 febbraio 2021 consid. 1.2 e rinvii).
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Erwägung 1.3 | |
1.3.1. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3 pag. 253 seg.; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525). Il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti, che non lasciano
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1.3.2. Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).
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Erwägung 1.4 | |
1.4.1. Il ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, asserendo che il rinvio della causa gli provocherebbe un danno irreparabile, siccome la Corte cantonale gli avrebbe imposto la continuazione del procedimento penale violando il principio "ne bis in idem". Si riferisce a questo proposito a una sentenza del 21 gennaio 2021 della Corte delle assise correzionali di Locarno, che non gli era nota quando ha decretato il non luogo a procedere e che riguarderebbe a suo dire gli stessi fatti. Sostiene che non sarebbe ora più possibile per lui proseguire l'inchiesta su fatti che ritiene essere già stati oggetto di quel giudizio, richiamato dalla CRP, ma non debitamente considerato dalla stessa.
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1.4.2. Con la sentenza del 21 luglio 2021 qui impugnata la Corte cantonale ha annullato il decreto di non luogo a procedere e ha rinviato gli atti al magistrato inquirente per approfondire l'ipotesi di truffa (art. 146 CP) e per indagare su eventuali reati fallimentari, in particolare su un'eventuale cattiva gestione (art. 165 CP). In sostanza, la decisione contestata impone semplicemente al PP di eseguire ulteriori approfondimenti ed indagini e di ripronunciarsi in seguito sulla fattispecie.
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Nell'ordine impartito al PP di aprire l'istruzione e di eseguire gli ulteriori chiarimenti necessari, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 1B_314/2011 del 20 settembre 2011 consid. 2.3). Come visto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Imponendo al PP di continuare il procedimento penale sia riguardo alla prospettata imputazione di truffa sia con riferimento ad eventuali reati in relazione con il fallimento della società oggetto della denuncia, la Corte cantonale non ha obbligato il magistrato inquirente ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In concreto, il PP dispone ancora di un margine di apprezzamento e decisionale, di modo che l'esito del procedimento penale rimane aperto ed egli potrebbe sempre decretarne l'abbandono (totale o parziale) qualora siano realizzate le condizioni dell'art. 319 CPP (cfr. DTF 144 IV 321 consid. 2.3; sentenza 6B_13/2021, citata, consid. 1.4.3 e rinvii). Diversamente dal caso di cui alla sentenza 1B_280/2020 del 19 febbraio 2021, citata dal ricorrente, la CRP non gli ha ingiunto di promuovere l'accusa, ma gli ha semplicemente imposto di continuare le indagini e di approfondire ulteriori ipotesi di reato, lasciandogli con ciò un ampio spazio decisionale sui provvedimenti da prendere. L'invocato principio "ne bis in idem" potrà, se del caso, essere oggetto di valutazione nel seguito del procedimento penale, sulla base degli ulteriori elementi che verranno acquisiti e dei relativi chiarimenti che dovessero rendersi necessari. Il principio "ne bis in idem" costituisce infatti un impedimento al procedimento penale che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti e 1.4.4). Potrà quindi essere debitamente valutato quando saranno stati approfonditi e chiariti i fatti in questione.
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Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
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1.5. Egli non prospetta infine l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. A ragione. Premesso che la condizione prevista da questa disposizione deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2), non sono in concreto seriamente ravvisabili motivi per cui la continuazione del procedimento penale dovrebbe comportare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
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2.
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, che non ha presentato una compiuta risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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l ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 ottobre 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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