BGer 5A_283/2021 | |||
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BGer 5A_283/2021 vom 08.10.2021 | |
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5A_283/2021 | |
Decreto dell'8 ottobre 2021
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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patrocinati dall'avv. Ester Camponovo,
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ricorrenti,
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contro
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Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 6900 Paradiso.
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Oggetto
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curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, sostituzione del curatore,
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ricorso contro la sentenza emanata l'11 marzo 2021
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.108).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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A favore di C.A.________ (nato nel 1965) l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso ha istituito, con decisione 16/24 gennaio 2019, una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni giusta gli art. 394 e 395 CC e nominato D.________ in qualità di suo curatore. Con decisione 17/18 gennaio 2020 l'autorità di protezione ha respinto l'istanza di sostituzione del curatore presentata da A.A.________, fratello dell'interessato, e B.A.________, madre dell'interessato.
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Adito con reclamo 17/21 settembre 2020 di A.A.________ e B.A.________, mediante sentenza 11 marzo 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ritenuto irricevibili le conclusioni volte alla revoca, subordinatamente alla modifica, della misura di protezione (dato che non erano state discusse in prima istanza) e ha respinto la conclusione volta alla sostituzione di D.________ con A.A.________.
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Con ricorso in materia civile 14 aprile 2021 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di nominare A.A.________ in qualità di curatore di C.A.________, subordinatamente di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità di protezione per nuova decisione.
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2.
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Mediante lettera 26 agosto 2021 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale che, con decisione 18 agosto 2021, l'autorità di protezione aveva nominato A.A.________ in qualità di curatore di C.A.________, in sostituzione di D.________ (il quale nell'aprile 2021 aveva inoltrato le sue dimissioni dal mandato).
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Con scritto 1° settembre 2021 il Tribunale federale ha pertanto invitato i partecipanti al procedimento e l'autorità inferiore a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso in materia civile pendente dinanzi ad esso era divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili. I ricorrenti hanno confermato che il loro rimedio era ormai divenuto privo di oggetto e hanno chiesto di porre spese giudiziarie e ripetibili (sia per la sede federale sia per quella cantonale) a carico dell'autorità di protezione in ragione della sua "acquiescenza". L'autorità di protezione ha invece proposto di applicare l'art. 66 cpv. 2 LTF per quanto riguarda le spese giudiziarie dovute "in caso di desistenza" e di porre le ripetibili a carico dei ricorrenti. Il Presidente della Camera di protezione ha concordato sul fatto che la sostituzione del curatore aveva di fatto reso privo d'oggetto il ricorso e si è rimesso al giudizio del Tribunale federale quanto alla ripartizione di spese giudiziarie e ripetibili, rimarcando però che la decisione di sostituzione parrebbe essere imputabile a circostanze intervenute dopo l'emanazione dell'impugnata sentenza.
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3.
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L'emanazione della decisione con cui l'autorità di protezione ha nominato A.A.________ in qualità di curatore di C.A.________ ha senz'altro reso privo d'oggetto il ricorso in materia civile pendente dinanzi al Tribunale federale.
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Il Presidente della Corte adita può decidere quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF.
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4.
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Quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC).
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4.1. Le persone vicine all'interessato sono legittimate a introdurre reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale contro le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti (art. 450 cpv. 1 e 2 n. 2 CC). Per contro, la legittimazione a presentare ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale si determina esclusivamente secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF (sentenze 5A_558/2020 del 3 agosto 2020 consid. 3.1 con rinvii; 5A_542/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.1 con rinvii), in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b).
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L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto porterebbe al ricorrente, evitandogli di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocargli (DTF 138 III 537 consid. 1.2.2 con rinvii). L'interesse degno di protezione può essere giuridico o di fatto (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 a ed. 2014, n. 33 ad art. 76 LTF; v. anche sentenza 5A_559/2016 del 1° marzo 2017 consid. 2.2). L'interesse a ricorrere deve essere personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenza 5A_558/2020 del 3 agosto 2020 consid. 3.1 con rinvii).
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Il ricorrente è tenuto a dimostrare l'adempimento dei requisiti legali della sua legittimazione a ricorrere, quando essa non risulti manifestamente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 138 III 537 consid. 1.2 con rinvio).
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4.2. Se l'adempimento della condizione dell'art. 76 cpv. 1 lett. a LTF è in concreto evidente, quello del presupposto dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF - e meglio di un interesse personale degno di protezione, giuridico o di fatto, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata - non appare invece manifesto, per cui spettava ai ricorrenti dimostrarlo.
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4.2.1. Ora, nella misura in cui nel gravame all'esame i ricorrenti sostengono di vantare "un interesse degno di protezione nel censurare la violazione del diritto di essere sentito del sig. C.A.________, al quale è stato impedito di nominare un rappresentante legale, rispettivamente al quale non è stato nominato nessun curatore ad hoc per tutelare i suoi legittimi interessi", essi non si prevalgono di alcun interesse personale, bensì di quello di un terzo.
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È vero che gli insorgenti lamentano anche un pregiudizio personale per essere stati privati della possibilità di accudire e rassicurare l'interessato per quanto concerne le questioni burocratiche, nonché "nel veder pregiudicato il bene del loro caro sig. C.A.________ e nel constatare che quest'ultimo non è adeguatamente seguito e assistito dal curatore nominatogli". Tale disagio meramente indiretto non procura tuttavia un interesse personale degno di protezione nel senso esatto dalla predetta giurisprudenza (v. sentenze 5A_542/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.1; 5A_295/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.3.1).
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4.2.2. L'adempimento del presupposto dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF non è dimostrato nemmeno nella misura in cui il ricorrente A.A.________ sostiene di avere un interesse degno di protezione a essere nominato curatore del fratello e a censurare la violazione dell'art. 401 cpv. 2 CC (secondo il quale, nella designazione del curatore, l'autorità di protezione degli adulti tiene conto, per quanto possibile, dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato) : dalla presunta lesione di tale norma, infatti, le persone vicine all'interessato non possono trarre un proprio interesse degno di protezione (v. sentenze 5A_558/2020 del 3 agosto 2020 consid. 3.2; 5A_729/2015 del 17 giugno 2016 consid. 2.2.3).
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Atteso inoltre che l'autorità inferiore si è già pronunciata in merito all'idoneità di A.A.________ ad assumere il mandato di curatore (ritenendo più adeguata per l'interessato la nomina di una figura esterna alla famiglia), la legittimazione ricorsuale non potrebbe nemmeno essergli riconosciuta laddove lamenta un diniego di giustizia formale per il fatto che la facoltà di proposta dell'art. 401 cpv. 2 CC gli sarebbe stata negata: il diritto di invocare la violazione di garanzie procedurali non gli permette infatti di rimettere in discussione, anche in modo indiretto, la decisione di merito (v. sentenze 5A_459/2016 del 21 settembre 2016 consid. 1.2.2; 5A_729/2015 del 17 giugno 2016 consid. 2.3).
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4.3. Se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso avrebbe quindi dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale. Le spese giudiziarie (ridotte in virtù dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF) vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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In tali condizioni non occorre, in ogni modo, dare seguito alla richiesta dei ricorrenti di riformare la decisione dell'autorità inferiore in materia di spese e ripetibili (sul tema v. sentenza 2G_3/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.4 e 2.5).
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Per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione ai partecipanti al procedimento, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza a C.A.________ e a D.________.
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Losanna, 8 ottobre 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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