BGer 6B_1249/2020 | |||
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BGer 6B_1249/2020 vom 11.10.2021 | |
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6B_1249/2020 |
Sentenza dell'11 ottobre 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Giudice presidente,
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Muschietti, Hurni,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
Fondazione A.________,
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patrocinata dall'avv. Flavio Cometta,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.185).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
Importante artista grafico, B.________ è deceduto il [...] 1992, lasciando un rilevante archivio grafico alla vedova C.________.
| 2 |
Nel 2002 è stata costituita la Fondazione A.________ (in seguito: Fondazione), iscritta al Registro di commercio nel 2002. C.________ ne è stata la fondatrice e ne ha assunto la funzione di presidente. Secondo quanto stabilito dal punto II dell'atto costitutivo, la Fondazione ha per scopo "la promozione dell'arte e della cultura, favorendo l'arte visiva, in particolare l'arte grafica, il design, l'arte video, la fotografia e l'architettura. Al fine di conseguire lo scopo la Fondazione prevede in particolare: [...] l'organizzazione di una mostra permanente delle opere grafiche di B.________, il cui archivio grafico è patrimonio della Fondazione [...] ". In base al punto III dell'atto costitutivo la fondatrice, C.________, "devolve alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 50'000.-- (cinquantamila), e parte dell'archivio grafico del marito B.________ [...]. Il patrimonio può essere incrementato con altre elargizioni, sia da parte della fondatrice che di terzi". Secondo quanto risulta dall'estratto del Registro di commercio, C.________ è stata presidente della Fondazione dal 2002 fino al 2019.
| 3 |
Il 23 febbraio 2017 C.________ avrebbe contattato il museo D.________di X.________, nell'ottica di donargli l'archivio grafico (operazione che non si è comunque concretizzata).
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Il 24 giugno 2018 C.________, nella sua veste di presidente della Fondazione, e la direttrice del museo E.________ di Y.________ hanno concordato di organizzare una mostra per il centenario della nascita di B.________. Nella prospettiva di effettuare un'antologia delle opere dell'artista, stabilivano la necessità di avere il prestito delle opere di B.________ "attualmente conservate nell'archivio B.________ a Z.________ presso la vedova signora C.________". Dopo aver espresso i propri dubbi circa la realizzazione della mostra, il 31 agosto 2018 C.________ ha ritirato il proprio accordo alla stessa. Per il tramite del proprio legale, il 15 novembre 2018 C.________ ha comunicato per iscritto alla Fondazione di non essere più intenzionata a organizzare o autorizzare a Y.________ esposizioni di opere del suo defunto marito, riservandosi di "gestire diversamente la collezione di sua proprietà". Il 23 novembre 2018 C.________ si è dimessa dalle sue cariche di presidente e membro della Fondazione, con effetto immediato.
| 5 |
Nel corso del mese di agosto 2019 la Fondazione ha invano più volte sollecitato C.________ a consegnarle tutte le cose mobili riconducibili all'archivio grafico delle opere di B.________.
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B.
| 7 |
Il 29 agosto 2019 la Fondazione ha presentato un esposto penale nei confronti di C.________ per il titolo di appropriazione indebita, motivato dal rifiuto categorico di quest'ultima di consegnare alla Fondazione tutte le cose mobili riconducibili all'archivio grafico delle opere di B.________, di proprietà della Fondazione, come risulterebbe anche dall'estratto del Registro di commercio. Contestualmente alla sua denuncia, la Fondazione ha richiesto il sequestro dell'archivio grafico delle opere di B.________. Con uno scritto integrativo del 15 settembre 2019, la Fondazione ha riferito al Ministero pubblico che, secondo le informazioni fornitele dalla direttrice del museo E.________, le opere donate da C.________ alla Fondazione sarebbero 22 su un totale di 1287 opere note inventariate.
| 8 |
Il 26 giugno 2020 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo realizzati elementi costitutivi di reato. In breve, le opere dell'artista non potrebbero essere considerate "altrui", ovvero di proprietà della Fondazione, e neppure "affidate" alla denunciata che ne è rimasta sempre in possesso. Difetterebbe inoltre l'elemento soggettivo del reato prospettato, atteso che la denunciata continua a ritenersi la proprietaria delle opere dell'artista.
| 9 |
C.
| 10 |
Con sentenza del 24 settembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo interposto dalla Fondazione contro il decreto di non luogo a procedere.
| 11 |
D.
| 12 |
Contro questo giudizio la Fondazione si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP come pure del decreto di non luogo a procedere, nonché il rinvio degli atti al Ministero pubblico affinché proceda all'istruttoria, si determini sul sequestro penale dell'archivio grafico di B.________ e pronunci una nuova decisione.
| 13 |
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
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Diritto:
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1.
| 16 |
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 268 consid. 1).
| 17 |
1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
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1.2. | |
1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3).
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Quando il procedimento si conclude con un decreto di un non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato illustrare nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
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1.2.2. La ricorrente avanza una pretesa di riconsegna dell'archivio grafico dell'artista B.________, di sua proprietà, attualmente depositato, a suo dire indebitamente, nell'abitazione della denunciata. Precisa inoltre che, qualora nel frattempo vi fosse stata una qualsivoglia alienazione di parte dell'archivio, la denunciata sarebbe tenuta a rifonderne all'insorgente il valore corrispondente.
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Benché non esplicitamente designata nel gravame, la pretesa della ricorrente è dunque in sostanza una pretesa di rivendicazione giusta l'art. 641 cpv. 2 CC. Trattasi di una pretesa che la dottrina maggioritaria ritiene possa essere fatta valere in via adesiva nel procedimento penale (PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI, Action civile adhésive au procès pénal no man's land procédural?, in SJ 2021 II 196; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2a ed. 2014, n. 67 ad art. 122 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ed. 2016, n. 4 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 17 ad art. 122 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3a ed. 2020, n. 5a ad art. 122 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ed. 2018, n. 16076; YVAN JEANNERET, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, pag. 122; JÜRGEN BRÖNNIMANN, Zur Zivilklage nach Art. 122 ff. StPO - die Sicht eines Zivilrechtlers, RSPC 2017 pag. 297), e quindi di una pretesa civile ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (v. sentenza 6B_1157/2020 dell'8 settembre 2021 consid. 3.1). La legittimazione ricorsuale è pertanto data.
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2. | |
2.1. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (v. art. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.
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La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio in dubio pro duriore, che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, la procedura deve di principio essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiano equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2).
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2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), tranne se il loro accertamento è stato effettuato in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di non luogo a procedere o di abbandono. In tale contesto tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
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3.
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La ricorrente rimprovera alla CRP di aver accertato i fatti violando il principio in dubio pro duriore. Avrebbe infatti escluso l'esistenza di una "cosa altrui" ai sensi dell'art. 138 CP, adottando il criterio interpretativo del principio in dubio pro reo.
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3.1. Giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. Sotto il profilo oggettivo, il reato si compone di tre elementi costitutivi: una cosa mobile altrui, una cosa affidata all'autore e un atto di appropriazione (DTF 143 IV 297 consid. 1.3; 132 IV 5 consid. 3.3; 129 IV 223 consid. 6.2.1). Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone il dolo e uno scopo di indebito profitto (DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
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3.2. La CRP ha rilevato l'assenza di elementi atti a provare che l'intero archivio grafico di B.________ sia di proprietà della Fondazione, il riferimento al riguardo contenuto tra gli scopi di quest'ultima non essendo sufficiente per affermare che la proprietà del citato archivio sia passata alla ricorrente al momento della sua costituzione. Infatti, il trapasso di proprietà non può essere desunto dallo scopo, che costituisce un'indicazione generica e programmatica relativa unicamente alle attività della Fondazione. Risulta invece determinante, continua la Corte cantonale, il punto III dell'atto costitutivo in cui la fondatrice manifesta la (chiara) volontà di devolvere all'insorgente solo parte dell'archivio grafico del defunto marito. Sennonché, nessuna precisazione è fornita al riguardo: né il momento della devoluzione, né le sue modalità e neanche di quali opere trattasi. Poiché non è possibile ritenere la ricorrente proprietaria dell'archivio grafico, esso non può essere considerato affidato alla denunciata ai sensi dell'art. 138 n. 1 CP. Che quest'ultima non avesse l'intenzione di devolvere alla Fondazione tutte le opere del menzionato archivio e se ne ritenesse a tutti gli effetti la proprietaria è poi confermato, secondo i giudici precedenti, sia dai contatti presi con un museo di X.________ nell'ottica di donare l'archivio in parola, sia dal progetto di organizzare una mostra per il centenario della nascita dell'artista in cui si menziona espressamente il "prestito delle opere" e non si accenna a opere di proprietà della Fondazione. In assenza di atti di trapasso di proprietà tra la vedova e la ricorrente, conclude la CRP, fa stato da un lato l'atto costitutivo della Fondazione e, dall'altro, il possesso costante e pacifico dell'archivio da parte della denunciata. Va dunque esclusa l'esistenza di una "cosa altrui" giusta l'art. 138 n. 1 CP.
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3.3. Per la ricorrente, la CRP avrebbe omesso di confrontarsi con la dissonanza tra i punti II e III dell'atto di costituzione. Considerando determinante l'indicazione dei beni devoluti alla Fondazione, essa avrebbe operato alla stregua di un giudice di merito. L'insorgente osserva come l'iscrizione a Registro di commercio sia coerente con il punto II dell'atto di costituzione. Orbene, l'istanza di tale iscrizione è stata formulata dalla Fondazione con la denunciata quale presidente, e quindi con il suo consenso, di modo che la volontà di quest'ultima di riconoscere, in quanto patrimonio dell'insorgente, l'archivio grafico dell'artista, come indicato appunto nel Registro di commercio, sarebbe desumibile anche dall'istanza di iscrizione. Chinandosi sul contrasto con il punto dell'atto costitutivo relativo ai beni devoluti alla Fondazione, la ricorrente osserva che l'artista stesso come pure la sua vedova avrebbero sicuramente venduto delle opere grafiche prima della costituzione della Fondazione, sicché un'interpretazione conforme al principio
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3.4. Le censure ricorsuali hanno natura in larga parte appellatoria. L'insorgente infatti contrappone la propria lettura dell'atto costitutivo a quella della CRP, senza tuttavia dimostrare che essa abbia arbitrariamente, e quindi in modo insostenibile, ritenuto chiara la volontà della denunciata di devolvere alla Fondazione solo una parte, peraltro nemmeno identificata, dell'archivio grafico del defunto marito. Al riguardo, richiamata la descrizione dello scopo in cui si menziona che "l'archivio grafico è patrimonio della Fondazione", la ricorrente sostiene semplicemente che, per avere certezza se l'archivio grafico le sia stato devoluto in "tutto" o "in parte", occorrerebbero ulteriori approfondimenti istruttori e avanza anche una suggestiva possibile risposta asseritamente conforme al principio
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Confermando il decreto di non luogo a procedere, la CRP non ha violato il principio in dubio pro durioree nemmeno il diritto di essere sentito dell'insorgente. In realtà, la vertenza non ha vocazione penale, ma presenta una natura prettamente giusprivatistica, in quanto sostanzialmente limitata a determinare la persona proprietaria dell'archivio grafico, e non spetta alle autorità penali risolverla (v. sentenza 6B_1053/2020 del 19 novembre 2020 consid. 1.2).
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4.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente.
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Non v'è ragione di accordare ripetibili (art. 68 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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Losanna, 11 ottobre 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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