BGer 8C_500/2021 | |||
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BGer 8C_500/2021 vom 11.10.2021 | |
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8C_500/2021 | |
Decreto dell'11 ottobre 2021
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I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD Zurigo/Lugano, patrocinato dall'avv. Mario Branda,
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ricorrente,
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contro
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Diritto della funzione pubblica (ritiro del ricorso),
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ricorso contro la risoluzione emanata il
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16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (n. 6503).
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Visto: | |
la risoluzione governativa n. 6503 emanata il 16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino con cui l'Esecutivo ticinese ha disciplinato per i dipendenti cantonali il diritto di sciopero, imponendo la garanzia del funzionamento minimo anche alle scuole di ogni ordine e grado,
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l'indicazione contenuta in detta risoluzione che riservava la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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il ricorso del Sindacato SSP/VPOD del 3 dicembre 2012 (timbro postale), indirizzato al Tribunale cantonale amministrativo, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'imposizione del servizio minimo per le scuole di ogni ordine e servizio e dell'obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l'adesione allo sciopero,
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la sentenza emessa il 12 luglio 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo che ha considerato la risoluzione governativa alla stregua di un atto normativo, negandone un carattere decisionale impugnabile, e che ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendo d'ufficio il ricorso al Tribunale federale,
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la non impugnazione della sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale,
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il decreto del 24 settembre 2021 con cui per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale è stato richiesto un anticipo delle spese,
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lo scritto dell'8 ottobre 2021 (timbro postale) con il quale il Sindacato SSP/VPOD ha ritirato il ricorso,
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considerando: | |
che non di rado la differenza tra decisioni e atti normativi nel campo del personale pubblico non è evidente (DTF 136 I 323 consid. 4; sentenza 8C_13/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 1.4),
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che l'impugnazione diretta di ordinanze amministrative, direttive e circolari nell'ambito della procedura di controllo astratto della norma (art. 82 lett. b LTF) è ammessa soltanto in maniera molto restrittiva (DTF 145 I 121 consid. 1.1.2; 136 II 415 consid. 1.1),
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che anche l'interesse a ricorrere dopo quasi 10 anni dell'emanazione del provvedimento impugnato poteva apparire alquanto dubbio, alla luce soprattutto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di sciopero del personale pubblico (DTF 144 I 306),
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che in seguito alla desistenza del ricorrente tali questioni possono rimanere aperte,
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che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC),
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che, viste le particolarità della fattispecie, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
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Lucerna, 11 ottobre 2021
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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