BGer 1C_504/2021 | |||
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BGer 1C_504/2021 vom 20.10.2021 | |
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1C_504/2021 |
Sentenza del 20 ottobre 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Kneubühler, Presidente,
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Jametti, Merz,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.103).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
Il 18 giugno 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B.________, C.________, D.________, A.________ e altre persone per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini avrebbero delineato un "sodalizio" dedito al rientro di capitali dall'estero attraverso la schermatura di trasferimenti di immobili. L'autorità italiana ha chiesto, tra l'altro, di acquisire la documentazione cartacea e informatica che si trova nella residenza estera dell'indagato A.________ e presso la sede legale di una società a lui riconducibile a Grono, nonché presso l'abitazione primaria dell'inquisito B.________ a Melano, in uso ad A.________.
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B.
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Il 1° ottobre 2020 la polizia cantonale ticinese ha sequestrato diverso materiale cartaceo e informatico. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il Ministero pubblico ticinese (MP) ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di un hard disk contenente i files estrapolati da svariati dispositivi elettronici di A.________. Adita da quest'ultimo, con decisione del 24 agosto 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso.
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C.
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Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di adottare determinate misure cautelari. In via principale postula di annullare la sentenza impugnata e di respingere parzialmente la rogatoria, non procedendo alla consegna all'Italia dell'hard disk, in via subordinata, di rinviare la causa al MP per procedere a un'estrapolazione dei dati in contraddittorio rispettosa dei crismi di un'analisi informatica forense e, in via ancora più subordinata, di rinviare la causa al MP o alla CRP per nuovo giudizio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2 | |
2.1. Riguardo alla sussistenza di un caso particolarmente importante il ricorrente adduce una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 80b AIMP) poiché il MP non gli avrebbe concesso la possibilità di controllare la metodologia di estrazione e il corretto filtraggio dei dati informatici. Egli non avrebbe quindi potuto, di fatto, verificare compiutamente la consegna di documentazione eventualmente non pertinente per l'inchiesta estera. Invoca il diritto di poter stabilire con certezza la correttezza delle modalità di assunzione di un mezzo di prova, asserendo che determinate prove assunte dal MP, per il tramite della Polizia giudiziaria Sezione analisi tracce informatiche, potrebbero anche non essere considerate valide secondo il diritto svizzero in applicazione dell'art. 141 CPP.
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Il ricorrente, adducendo che una corretta analisi informatica forense avrebbe dovuto garantire la "riproducibilità" della prova mediante la realizzazione di un clone che avrebbe potuto essere verificato da un esperto da lui incaricato, si limita a contestare la metodologia di estrapolazione dei dati. Ora, come accertato nella decisione impugnata, la cernita dei dati informatici è avvenuta mediante una ricerca con parole chiave corrispondenti ai nomi indicati nella rogatoria. La circostanza che siano state assunte informazioni concernenti la moglie del ricorrente, che come ritenuto dalla CRP avrebbe potuto fungere da prestanome nell'attività di riciclaggio rimproverata al marito, indagato nel procedimento estero, non viola la prassi inerente al principio dell'utilità potenziale. Ininfluente al riguardo è il fatto che la cernita avrebbe compreso non solo il cognome, ma anche il nome del ricorrente, senza utilizzare ulteriori filtri di ricerca, ciò che non adempie gli estremi di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove.
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Del resto anche il patrocinatore del ricorrente ha partecipato all'udienza di levata dei sigilli dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese, accettando che per l'analisi della documentazione informatica sarebbero state utilizzate determinate parole chiave e un limite temporale e che, in seguito, i dati relativi sarebbero stati cancellati; la circostanza che al riguardo il ricorrente non avrebbe inteso la cancellazione della copia di partenza dei dati da estrapolare, interpretando in altro modo detta "cancellazione", non impone un intervento del Tribunale federale. Non si tratta in effetti di un caso di principio ma, in sostanza, di una contestazione della criticata valutazione dell'utilità potenziale di determinati documenti. L'assunto del ricorrente secondo cui, vista la voluminosità degli stessi, egli non avrebbe potuto procedere per giorni e giorni alla loro analisi e cernita chiedendo se del caso determinate espunzioni e la non trasmissione all'Italia, non dimostra una violazione del suo diritto di essere sentito.
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2.2. Adducendo che in violazione del principio dell'utilità potenziale verrebbero trasmesse anche informazioni personali, al suo dire del tutto inidonee a far progredire le indagini italiane, il ricorrente, imputato nel procedimento estero, non dimostra che la CRP al riguardo si sarebbe scostata dalla costante prassi e che la connessione concreta, sotto il profilo dell'utilità potenziale, tra il procedimento estero e i contestati files sarebbe chiaramente esclusa. Del resto, la critica d'avergli impedito di esperire una contro-verifica a causa dell'asserita cancellazione, avvenuta peraltro con il suo accordo, della copia forense originale e delle modalità dell'estrapolazione dei files non implica una carenza dell'utilità potenziale degli stessi, questione sulla quale egli ha potuto esprimersi. Conformemente alla prassi, la valutazione di queste prove spetterà al giudice estero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza, compreso, come ritenuto nella decisione della CRP, il contestato rispetto assoluto dello standard ISO/IEC27037 nell'ambito dell'estrapolazione e della pretesa conservazione della copia forense originale, standard come rilevato dal ricorrente valido anche in Italia. Il ricorrente disattende che non compete al giudice svizzero dell'assistenza procedere a una valutazione completa e in contraddittorio dei mezzi di prova, mettendo a disposizione degli interessati i mezzi di impugnazione previsti dal CPP; la questione di sapere quali prove siano necessarie e utili spettando di massima all'autorità richiedente. Viste le specificità del caso in esame, non si è in presenza di un caso particolarmente importante, che giustificherebbe l'intervento del Tribunale federale.
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione della presente sentenza rende prive d'oggetto la domanda supercautelare e cautelare del ricorrente sulla concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), e di adozione di altre misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
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Losanna, 20 ottobre 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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