BGer 1B_566/2021 | |||
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BGer 1B_566/2021 vom 03.11.2021 | |
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1B_566/2021 |
Sentenza del 3 novembre 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Kneubühler, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Presidente della Corte delle assise correzionali, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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Procedura penale; nomina di un difensore d'ufficio,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2021.239).
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Considerando: | |
che con decreto del 17 maggio 2021 il Procuratore pubblico (PP) ha posto A.________ in stato d'accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici, diffamazione ripetuta, ingiuria ripetuta, abuso ripetuto di impianti di telecomunicazioni, minaccia e disobbedienza ripetuta a decisioni dell'autorità, proponendone la condanna alla pena detentiva di 50 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, revocando inoltre il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote da fr. 170.-- cadauna, oltre a una multa di fr. 600.--;
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che l'interessato si è opposto al decreto d'accusa, opposizione respinta dal PP che ha confermato il decreto e ha trasmesso l'incarto alla Corte delle assise correzionali, la cui Presidente, ritenuto che si tratta di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP), ha invitato A.________ a comunicarle il nominativo di un difensore di fiducia, avvertendolo che altrimenti le avrebbe designato un difensore d'ufficio, ciò ch'ella ha fatto con decreto del 3 agosto 2021, nominando l'avv. B.________;
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che, statuendo sul "reclamo" di A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) lo ha respinto con decisione del 27 settembre 2021;
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che il 15 ottobre 2021 la CRP ha trasmesso, al Tribunale federale, per competenza, un "ricorso" inoltratole da A.________ contro detta sentenza;
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
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che il ricorrente ha, legittimamente, inoltrato il gravame in lingua tedesca: non vi è tuttavia motivo per scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
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che disattendendo tale obbligo, il ricorrente, limitandosi ad addurre la sua innocenza, non si confronta con nessuna delle differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio;
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che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, vista la situazione del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico, alla Presidente della Corte delle assise correzionali e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 novembre 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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