BGer 6B_1181/2021 | |||
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BGer 6B_1181/2021 vom 08.11.2021 | |
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6B_1181/2021 |
Sentenza dell'8 novembre 2021 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Giudice presidente,
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Muschietti, Hurni,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
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opponenti.
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Oggetto
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Lesioni semplici; arbitrio,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 20 luglio 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.217).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
Con sentenza del 28 maggio 2018, il Giudice della Pretura penale del Cantone Ticino ha riconosciuto B.________ autore colpevole di lesioni semplici, per avere, il 22 dicembre 2015, a X.________ cagionato a A.________ un lieve trauma cranico, una distorsione del rachide cervicale e la perdita di una ciocca di capelli. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 100.--, da sostituirsi con una pena detentiva di due giorni in caso di mancato pagamento. Egli è inoltre stato condannato a pagare un indennizzo giusta l'art. 433 CPP di fr. 2'113.25 all'accusatrice privata. Quest'ultima è stata rinviata al foro civile riguardo alle pretese civili.
| 2 |
B.
| 3 |
Contro la sentenza del Giudice della Pretura penale, B.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP), chiedendo di essere prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici, di annullare l'indennizzo giusta l'art. 433 CPP all'accusatrice privata, di accollare le spese procedurali allo Stato del Cantone Ticino e di riconoscergli un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali sostenute. Con sentenza del 20 luglio 2021, la Corte cantonale ha accolto l'appello e annullato il giudizio di primo grado. Ha prosciolto B.________ dall'imputazione di lesioni semplici, ponendo gli oneri processuali per i procedimenti di primo grado e di appello a carico dello Stato del Cantone Ticino, tenuto altresì a versargli l'importo di fr. 4'917.15 a titolo di indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. La Corte cantonale ha inoltre respinto le istanze di indennizzo giusta l'art. 433 CPP presentate dall'accusatrice privata per la procedura di primo grado e per quella di appello.
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C.
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A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 6 ottobre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il giudizio di primo grado. La ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
| 6 |
D.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
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Diritto: | |
1.
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La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Il procedimento penale non serve quale mezzo per l'esecuzione di eventuali pretese civili nell'ambito di una causa civile successiva (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenze 6B_1280/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 1.2; 6B_92/2019 del 21 marzo 2019 consid. 3 e rinvii). La giurisprudenza relativa all'art. 81 cpv. 1 lett. b. n. 5 LTF esige che la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili fatte valere, o ancora da fare valere, in via adesiva nell'ambito del procedimento penale. Ciò non è il caso quando il procedimento penale è già stato evaso sotto il profilo dell'azione civile, segnatamente mediante un rinvio, passato in giudicato, delle pretese civili al foro civile (sentenze 6B_1235/2020 del 5 maggio 2021 consid. 1.1; 6B_1280/2020, citata, consid. 1.2; 6B_92/2019, citata, consid. 3). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).
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2.2. In concreto, la ricorrente si limita a sostenere di essere legittimata a ricorrere in veste di accusatrice privata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e disponendo di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata. Non si esprime tuttavia minimamente sulle sue pretese civili. Nella fattispecie, risulta che il giudice di primo grado l'ha rinviata al foro civile per fare valere l'azione civile. Questo punto del dispositivo non è stato impugnato dalle parti dinanzi alla CARP, sicché l'appello non ha avuto effetto sospensivo al riguardo (cfr. art. 402 CPP; LUZIUS EUGSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 1 seg. all'art. 402 CPP). Il procedimento penale è quindi stato definitivamente evaso su questo aspetto mediante il rinvio dell'azione civile al foro civile, non contestata dalla ricorrente. Di conseguenza, la sentenza impugnata non influisce sul giudizio di tali pretese.
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Sia dinanzi al giudice di primo grado sia nella procedura di appello, la ricorrente ha chiesto un indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP per il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale in veste di accusatrice privata. Tali spese non rientrano tuttavia nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato in discussione (cfr. sentenze 6B_446/2020 del 29 giugno 2021 consid. 1.3; 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.2 e rinvii). Ammettere un diritto di ricorso sulla base di pretese relative alle spese giudiziarie o di patrocinio permetterebbe infatti di eludere sistematicamente l'art. 81 LTF, prescindendo dalle pretese di merito che un accusatore privato potrebbe addurre con riferimento ai fatti incriminati (sentenza 6B_287/2019, citata, consid. 2.2).
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Nelle esposte circostanze, la ricorrente non sostanzia pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF e difetta quindi della legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede.
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3.
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La ricorrente non censura infine, quale parte nella procedura, la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). Non fa valere contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, sicché il gravame non deve essere vagliato oltre.
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4.
| 17 |
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 novembre 2021
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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