BGer 9C_447/2021 | |||
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BGer 9C_447/2021 vom 09.11.2021 | |
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9C_447/2021 |
Sentenza del 9 novembre 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, Ottostrasse 24, 7000 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 6 luglio 2021 (S 20 130).
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Visto: | |
la decisione del 22 febbraio 2019, confermata su opposizione del 30 ottobre 2020, dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, che ha condannato A.________ (congiuntamente a B.________ e C.________) al risarcimento di fr. 58'720.15 per contributi paritetici AVS/AI/IPG e CAF non saldati per gli anni 2016 e 2017 oltre a spese amministrative,
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la sentenza del 6 luglio 2021 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
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il ricorso al Tribunale federale di A.________ con cui è chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale e delle decisioni amministrative nel senso di liberarlo da ogni responsabilità,
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i decreti del 9 settembre 2021 e del 5 ottobre 2021 con cui è stato chiesto un anticipo delle spese entro un termine improrogabile scadente il 18 ottobre 2021,
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la lettera del 14 ottobre 2021 (timbro postale) con cui A.________ chiede di stralciare il ricorso, qualora non possa essere accettata l'accensione di un'ipoteca legale su di un fondo di sua proprietà,
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considerando: | |
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
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che la legge presuppone il versamento dell'importo in denaro entro il termine improrogabile prestabilito (sull'osservanza del termine si veda DTF 114 Ib 67 consid. 1; cfr. anche sentenza 5P.317/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 6.3),
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che tale pagamento deve avvenire in contanti, mentre è esclusa la presentazione di un pegno o di una cauzione bancaria (sentenza 4P.148/2005 del 28 giugno 2005 consid. 2),
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che l'accensione di un'ipoteca sul fondo di proprietà, rimasta peraltro al mero stadio di ipotesi, non può entrare in linea di considerazione,
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che pertanto il ricorso, visto il mancato pagamento dell'anticipo delle spese, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che le misure cautelari richieste con il ricorso hanno perso di interesse,
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che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 9 novembre 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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Il Cancelliere: Bernasconi
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