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Informationen zum Dokument  BGer 9C_447/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_447/2021 vom 09.11.2021
 
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9C_447/2021
 
 
Sentenza del 9 novembre 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, Ottostrasse 24, 7000 Coira,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 6 luglio 2021 (S 20 130).
 
 
Visto:
 
la decisione del 22 febbraio 2019, confermata su opposizione del 30 ottobre 2020, dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, che ha condannato A.________ (congiuntamente a B.________ e C.________) al risarcimento di fr. 58'720.15 per contributi paritetici AVS/AI/IPG e CAF non saldati per gli anni 2016 e 2017 oltre a spese amministrative,
1
la sentenza del 6 luglio 2021 del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
2
il ricorso al Tribunale federale di A.________ con cui è chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale e delle decisioni amministrative nel senso di liberarlo da ogni responsabilità,
3
i decreti del 9 settembre 2021 e del 5 ottobre 2021 con cui è stato chiesto un anticipo delle spese entro un termine improrogabile scadente il 18 ottobre 2021,
4
la lettera del 14 ottobre 2021 (timbro postale) con cui A.________ chiede di stralciare il ricorso, qualora non possa essere accettata l'accensione di un'ipoteca legale su di un fondo di sua proprietà,
5
 
considerando:
 
che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
6
che la legge presuppone il versamento dell'importo in denaro entro il termine improrogabile prestabilito (sull'osservanza del termine si veda DTF 114 Ib 67 consid. 1; cfr. anche sentenza 5P.317/2006 del 6 febbraio 2007 consid. 6.3),
7
che tale pagamento deve avvenire in contanti, mentre è esclusa la presentazione di un pegno o di una cauzione bancaria (sentenza 4P.148/2005 del 28 giugno 2005 consid. 2),
8
che l'accensione di un'ipoteca sul fondo di proprietà, rimasta peraltro al mero stadio di ipotesi, non può entrare in linea di considerazione,
9
che pertanto il ricorso, visto il mancato pagamento dell'anticipo delle spese, deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
10
che le misure cautelari richieste con il ricorso hanno perso di interesse,
11
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
12
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 9 novembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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