BGer 2C_555/2021 | |||
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BGer 2C_555/2021 vom 16.11.2021 | |
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2C_555/2021 |
Sentenza del 16 novembre 2021 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Beusch, Hartmann,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della popolazione,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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permesso di domicilio UE/AELS, revoca,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.236).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
A.________, cittadino italiano nato nel 1965, si è trasferito nel nostro Paese nel novembre del 1980 soggiornando dapprima nel Canton San Gallo e, dal 1991, nel Canton Ticino.
| 2 |
Egli è sposato con una sua concittadina dalla quale ha avuto due figli, B.________ e C.________, che sono da tempo maggiorenni.
| 3 |
B.
| 4 |
Dipendente da sostanze stupefacenti, da quando si trova in Svizzera, A.________ ha occupato le autorità penali nei seguenti termini:
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decreto d'accusa del 7 aprile 2003: ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), per aver consumato, nel periodo di un anno precedente il 3 febbraio 2003, un imprecisato quantitativo di eroina; condannato a pagare una multa di fr. 200.--;
| 6 |
decreto d'accusa del 26 novembre 2003: ritenuto colpevole di infrazione e contravvenzione alla LStup, per avere venduto a una terza persona, in tre occasioni, nell'estate 2003, 1.2 grammi di eroina, nonché per avere acquistato, nell'anno precedente il settembre 2003, 5/6 grammi della medesima sostanza (a cui deve essere sottratta la citata quantità ceduta) per il proprio consumo personale; condannato a una pena di cinque giorni di detenzione, sospesa per due anni;
| 7 |
decreto d'accusa del 2 giugno 2008: ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup, per avere consumato, nel periodo compreso tra l'aprile 2007 e il 15 aprile 2008, un quantitativo imprecisato, ma superiore a 3 grammi, di cocaina; condannato a pagare una multa di fr. 200.--;
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decreto d'accusa del 4 giugno 2014: ritenuto colpevole del reato di minaccia (art. 180 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]), per avere, in un imprecisato giorno di fine settembre 2013, in correità con il figlio B.________, incusso spavento o timore a una terza persona con lo scopo di impedirle di avere contatti con la figlia C.________; condannato a una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere da fr. 70.-- ciascuna, sospesa per due anni, e a una multa di fr. 400.--;
| 9 |
sentenza della Corte delle assise criminali del 10 marzo 2016: ritenuto colpevole di infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione alla LStup, per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2013 e l'arresto (18 settembre 2014), in correità con il figlio B.________, alienato e procurato in altro modo a vari consumatori 2'042.4 grammi di eroina; inoltre, per avere consumato, tra il 10 marzo 2013 e l'incarcerazione, 900 grammi della medesima sostanza; condannato a una pena detentiva di tre anni, sospesa in ragione di due anni e con un periodo di prova di tre anni.
| 10 |
C.
| 11 |
Preso atto di quest'ultima condanna, con decisione del 30 settembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato a A.________ il permesso di domicilio di cui disponeva, intimandogli di lasciare la Svizzera.
| 12 |
La revoca è stata in seguito tutelata sia dal Governo (10 aprile 2018) che dal Tribunale amministrativo ticinese (7 giugno 2021).
| 13 |
D.
| 14 |
Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'8 luglio 2021, A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni cantonali e restituirgli il permesso di domicilio, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
| 15 |
La Corte ticinese e la Sezione della popolazione hanno domandato la conferma del giudizio impugnato. Il Consiglio di Stato si è rimesso invece al giudizio del Tribunale federale. Con decreto del 9 luglio 2021 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso.
| 16 |
Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Concerne infatti la revoca di un permesso che continuerebbe a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1).
| 17 |
1.2. In ragione del carattere devolutivo dei ricorsi interposti, l'insorgente è però legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte alla modifica delle decisioni emesse dalla Sezione della popolazione e dal Consiglio di Stato ticinese, le sue conclusioni sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4; sentenza 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 2.2).
| 18 |
Erwägung 2 | |
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla violazione di diritti fondamentali. In effetti, tratta simili critiche solo se sono motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
| 19 |
Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non può nemmeno tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).
| 20 |
2.2. Dato che il ricorrente non li mette validamente in discussione - con motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale anche in casu (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 2.3, da cui risulta che, senza specifiche critiche, pure aggiunte e precisazioni non possono essere considerate).
| 21 |
Sempre in relazione ai fatti, va nel contempo rilevato che il giudizio querelato è del 7 giugno 2021 e che i documenti acclusi al ricorso che portano una data successiva costituiscono quindi dei nova in senso proprio, il cui esame da parte del Tribunale federale è escluso (doc. C, D e F). Stessa cosa vale per i nuovi documenti che portano una data precedente a quella della decisione dell'autorità inferiore, ma sono prodotti per la prima volta senza che le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF siano date rispettivamente sostanziate (doc. E).
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3.
| 23 |
La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio di un cittadino italiano residente in Svizzera dal 1980.
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3.1. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).
| 25 |
Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data permane però applicabile il diritto anteriore. In caso di revoca di un permesso di domicilio, è determinante il momento in cui è stata avviata la procedura (sentenza 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4.1). Dato che la pronuncia della revoca risale al 30 settembre 2016 (precedente consid. C) la vertenza è quindi retta dal diritto previgente (sentenza 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 2.1).
| 26 |
3.2. L'art. 63 cpv. 2 vLStr, prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato soltanto per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, cioè se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 cpv. 1 lett. b vLStr, è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.
| 27 |
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 135 II 377 consid. 4.2).
| 28 |
3.3. Siccome l'autorizzazione di domicilio non è regolata nell'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un permesso di domicilio CE/AELS (art. 2 cpv. 2 vLStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_209/2020 del 20 agosto 2020 consid. 3.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'accordo possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
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Per giurisprudenza, le deroghe alla libera circolazione vanno interpretate in modo restrittivo. Giusta l'art. 5 allegato I ALC, una condanna penale va quindi considerata un motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3).
| 30 |
3.4. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (art. 96 vLStr; sentenza 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 4.1).
| 31 |
Nel caso il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e/o familiare giusta l'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), un analogo esame va svolto nell'ottica di questa norma (DTF 139 I 31 consid. 2.3.3 e 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
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Erwägung 4 | |
Il Tribunale amministrativo ha rilevato che le condizioni per una limitazione della libera circolazione delle persone (art. 5 allegato I ALC) sono adempiute. Detto ciò, ha osservato che dati sono due motivi di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b [fino al 1° ottobre 2016, art. 62 lett. b] e art. 63 cpv. 1 lett. a, in relazione con l'art. 63 cpv. 2 vLStr) e che ad un simile provvedimento non ostano né l'art. 96 vLStr né l'art. 8 CEDU.
| 33 |
Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti il 10 marzo 2016 (precedente consid. B; pena detentiva di tre anni, sospesa per due anni e con un periodo di prova di tre anni), il ricorrente a ragione non mette in discussione l'esistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI).
| 34 |
A differenza di quanto da lui sostenuto, il giudizio impugnato ha però proceduto ad una valutazione dei singoli aspetti della fattispecie che non risulta criticabile nemmeno in relazione all'art. 5 Allegato I ALC e al principio della proporzionalità (successivi consid. 5 e 6).
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Erwägung 5 | |
5.1. Come rammentato, secondo l'art. 5 allegato I ALC una condanna può essere un motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3).
| 36 |
La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione in discussione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2).
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5.2. Senza dubbio, una simile minaccia dev'essere però ammessa anche nella fattispecie. Alla base della condanna che il ricorrente ha subito il 10 marzo 2016, vi è in effetti la constatazione che fra il 10 marzo 2013 e il 18 settembre 2014, quando è stato arrestato, egli ha alienato e procurato in altro modo a vari consumatori 2'042.4 g di eroina e ha consumato 900 g della medesima sostanza, quindi il compimento di reati molto gravi, che richiedono un apprezzamento della recidiva altrettanto severo (DTF 136 II 5 consid. 4.2; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.2 [relativa alla revoca del permesso di domicilio del figlio e, nel contempo, anche correo dell'insorgente] e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4).
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La protezione della collettività da attività dell'entità di quella per cui il ricorrente è stato sanzionato dalla Corte delle assise criminali - che non si possono ancora dire lontane nel tempo (sentenza 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 5.2) - costituisce infatti un interesse pubblico alla cui tutela la giurisprudenza accorda particolare importanza (DTF 122 II 433 consid. 2c; sentenza 2C_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2) e ciò vale anche in ambito di libera circolazione delle persone (sentenze 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 3.2; 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.3; 2C_483/2018 del 23 aprile 2019 consid. 5.2 e 2C_793/2015 del 29 marzo 2016 consid. 6.2).
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5.3. D'altra parte, se è vero che dopo la scarcerazione (4 luglio 2017) l'insorgente non risulta avere più delinquito e "sembra" avere anche superato la dipendenza dall'eroina, altrettanto vero è che un giudizio rigoroso in merito al pericolo di una recidiva si giustifica in casu, oltre che alla luce dei fatti alla base della condanna del 10 marzo 2016, anche in considerazione di altri aspetti.
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Dagli accertamenti svolti in sede cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), emerge infatti: (a) che egli non ha compiuto solo reati in relazione al commercio rispettivamente al consumo di stupefacenti in quanto, con decreto d'accusa del 4 giugno 2014, è stato condannato anche per minaccia nei confronti di una terza persona, con lo scopo di impedirle di avere contatti con la figlia C.________ (giudizio impugnato, consid. B.b e 3.4); (b) che dopo l'arresto, avvenuto il 18 settembre 2014, ha tenuto un atteggiamento tutt'altro che collaborativo, minimizzando le proprie responsabilità rispetto a quelle del figlio B.________, suo correo, cambiando più volte versione dei fatti e tentando di negare l'evidenza degli stessi (giudizio impugnato, consid. 3.2; sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.3.1); (c) che la situazione economica in cui versa non è ancora "stabilizzata", poiché egli lavora come indipendente ma percepisce per sua stessa ammissione solo "introiti saltuari" (giudizio impugnato, consid. 4.3), di modo che - anche sotto questo importante aspetto - non è possibile constatare una reale svolta (cosiddetta "biographische Kehrtwende"; sentenze 2C_617/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.2 e 2C_597/2018 del 29 novembre 2018 consid. 4.4).
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Erwägung 6 | |
6.1. Resta quindi da verificare se la revoca sia o meno proporzionata, come richiesto dall'art. 96 vLStr e dall'art. 8 CEDU, cui il ricorrente ha diritto di richiamarsi a tutela della sua vita privata e familiare.
| 42 |
In questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1 e 135 II 377 consid. 4.3; sentenze 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 4.1 e 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.1). La durata del soggiorno in Svizzera è un altro criterio molto importante. In effetti, tanto più lunga è la permanenza nel nostro Paese, quanto più la revoca soggiace a esigenze elevate (DTF 135 II 377 consid. 4.4; sentenza 2C_113/2020 del 21 aprile 2020 consid. 6.2).
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6.2. Ora, nato nel 1965, l'insorgente vive stabilmente in Svizzera dal novembre del 1980. A tale aspetto, di grande rilievo, vanno però contrapposti i molteplici reati da lui perpetrati, per i quali è stato condannato dal 2003 in avanti e, in particolare, quelli che gli sono valsi la pena detentiva pronunciata il 10 marzo 2016 (precedente consid. B) : (a) che per l'appunto non erano i primi; (b) che sono stati commessi, in correità col figlio, durante un lasso di tempo di quasi due anni (gennaio 2013-settembre 2014); (c) che sono stati interrotti solo grazie all'intervento della polizia e al suo arresto (18 settembre 2014); (d) che per la quantità di eroina in discussione - pari a più di due chili, in aggiunta a quella destinata al consumo proprio - hanno comportato la messa in pericolo della salute di molte persone.
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Simili atti - sanzionati con una pena pesante, già tenendo conto del fatto che il ricorrente era un forte consumatore di eroina - ingenerano in effetti un interesse rilevante all'allontanamento di chi li commette anche quando tale persona sia uno straniero di seconda generazione o che da lungo tempo soggiorna nel nostro Paese, come è il caso per l'insorgente (sentenza 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019, relativa alla conferma della revoca del permesso di domicilio pronunciata nei confronti del figlio e correo del ricorrente, arrivato in Svizzera a pochi mesi dalla nascita; sentenze 2C_878/2015 dell'11 luglio 2017 consid. 7.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1).
| 45 |
6.3. Oltre che alla luce dei reati per i quali è stato condannato in questi anni, nonostante la vicinanza di tutti i suoi familiari più stretti, tra cui la moglie e la figlia, che vivono con lui ancora attualmente, l'integrazione del ricorrente va poi (ulteriormente) relativizzata in considerazione: (a) della percezione dell'aiuto sociale per un importo di fr. 30'577.--; (b) dei diciannove attestati di carenza beni accumulati, per un importo di fr. 19'103.60 (sentenze 2C_33/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 4.2.3 e 2C_262/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 7.1); (c) della precaria situazione lavorativa in cui si trova che, per stessa ammissione dell'interessato, lo porta a percepire solo degli "introiti saltuari".
| 46 |
Come risulta dal quadro tracciato dalla Corte cantonale nel considerando 4.3 del suo giudizio, che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2), in questi ultimi anni il ricorrente ha infatti cambiato diverse attività, in merito alle quali ha fornito solo informazioni frammentarie, e anche sul piano delle entrate la sua posizione appare tutt'altro che consolidata.
| 47 |
6.4. Benché l'insorgente rilevi di non avere più legami con il Paese di origine, dev'essere nel contempo constatato che un trasferimento in Italia, dove da qualche anno dovrebbe per altro risiedere anche il figlio (sentenza 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019), richiederà certo una fase di adattamento, ma non è per nulla improponibile.
| 48 |
La cultura e lo stile di vita della vicina Penisola gli sono infatti noti, perché vi ha vissuto fino all'età di 15 anni, e non si discostano in maniera sostanziale da quelli cui è abituato. Inoltre, un trasloco nella fascia di confine, a qualche decina di chilometri dal suo attuale Comune di domicilio, permetterebbe anche il mantenimento delle relazioni familiari (moglie e figlia) e di quelle sociali, instaurate durante il soggiorno nel Cantone Ticino (sentenze 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 6.3.2; 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.1; 2C_468/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 7.2; 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 8.2 e 2C_986/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 7.2). Con particolare riferimento alla tutela della vita familiare, garantita dall'art. 8 CEDU, va del resto rilevato: (a) che la figlia è maggiorenne e che tra lei e il padre nemmeno sussiste un rapporto di qualificata dipendenza ai sensi della giurisprudenza (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Emonet contro Confederazione svizzera del 13 dicembre 2007, n. 39051/03, § 35; sentenza 2C_396/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.1); (b) che, data la possibilità di trasferimento a qualche decina di chilometri dall'attuale luogo di residenza, anche i rapporti con la moglie sono d'altra parte salvaguardati. Come indicato dai Giudici ticinesi, coi quali occorre concordare, quest'ultima ha infatti la facoltà di stabilirsi in Italia con il marito e recarsi giornalmente in Svizzera per lavorare, beneficiando di un permesso per frontalieri, oppure di non cambiare domicilio e mantenere agevolmente i contatti per mezzo di visite, anche più volte alla settimana (DTF 137 I 247 consid. 4.2.1; sentenze 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.3; 2C_387/2017 del 29 maggio 2018 consid. 6.6 e 2C_993/2015 del 17 marzo 2016 consid. 6.3).
| 49 |
6.5. Ad altra conclusione non portano infine gli aspetti in favore dell'insorgente che emergono dal giudizio impugnato rispettivamente che egli mette in risalto nell'impugnativa. Se infatti è vero che dal 2014 non risulta più avere delinquito, anche vero è che una condotta corretta è attesa da ogni cittadino e che: (a) fino al marzo 2016, egli era ancora in attesa di processo; (b) fino al marzo 2019 sottostava al periodo di prova relativo alla pena inflittagli, che ha finito di scontare nel luglio 2017; (c) dal 30 settembre 2016 era pure oggetto della procedura che ci occupa, relativa alla revoca del permesso di domicilio a causa della condotta da lui tenuta. In parallelo, bisogna osservare: da un lato, che il superamento della dipendenza dall'eroina non è oggetto di indicazioni chiare e - per quanto possibile - definitive (poiché la Corte cantonale usa al riguardo il termine "sembra"); d'altro lato, che il ricorrente nemmeno indica di avere portato in sede cantonale delle prove al riguardo, che non sarebbero state considerate o che sarebbero state frutto di un apprezzamento manifestamente inesatto (come gli competeva in un simile caso di fare; precedente consid. 2.1).
| 50 |
Indipendentemente da ciò, va ribadito quanto già indicato nel precedente considerando 5.3, ovvero che un giudizio rigoroso in merito al pericolo che il ricorrente compia altri reati si giustifica anche in considerazione di ulteriori aspetti e cioè: (a) al compimento, già in passato, di almeno un reato che non era in relazione con la sua tossicodipendenza; (b) al mancato riconoscimento delle proprie responsabilità e al tentativo di ribaltarle sul figlio; (c) alla situazione lavorativa tutt'altro che stabile e tale da far pensare anch'essa ad una reale e sostanziale svolta (sentenze 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 6.3.1 e 2C_1105/2018 del 21 giugno 2021 consid. 4.2 e contrario, poiché riferita a un caso in cui il ricorrente aveva sempre esercitato un mestiere e pure dopo la condanna subita - per reati gravi ma più lievi di quelli qui in discussione ed il cui compimento è stato interrotto spontaneamente - ha ripreso da subito a lavorare, non ha mai dipeso dall'aiuto sociale, non ha accumulato debiti, ecc.).
| 51 |
7.
| 52 |
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
| 53 |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
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Losanna, 16 novembre 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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