BGer 2C_926/2021 | |||
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BGer 2C_926/2021 vom 24.11.2021 | |
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2C_926/2021 |
Sentenza del 24 novembre 2021 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Seiler, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora per caso di rigore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2021
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.91).
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Fatti: | |
A.
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A.________, cittadino serbo-kosovaro entrato in Svizzera il 2 luglio 1999 ha ottenuto, il 5 luglio 2004, un permesso di domicilio. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese egli ha interessato a più riprese le autorità giudiziarie penali (tra il 2005 e il 2016 sette volte) ed è stato ammonito a due riprese (nel 2007 e nel 2014) dal Dipartimento competente. Preso atto delle condanne subite, segnatamente quella con cui, il 20 settembre 2016, la Corte delle assise criminali l'ha condannato alla pena detentiva di 7 anni, oltre ad una multa di fr. 100.--, per omicidio intenzionale (dolo eventuale) e contravvenzione alla LStup (RS 812.121), la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino gli ha revocato, il 3 luglio 2018, il permesso di domicilio e gli ha intimato di lasciare la Svizzera al momento della sua scarcerazione.
| 2 |
Questo provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 22 gennaio 2019. L'impugnativa inoltrata al Tribunale cantonale amministrativo contro quest'ultimo giudizio è stata dichiarata inammissibile con sentenza del 21 marzo 2019 (mancato versamento dell'anticipo chiesto per le presunte spese processuali) e l'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini presentata da A.________ il 29 marzo successivo è stata respinta, in quanto ricevibile, dalla Corte cantonale il 3 aprile 2019.
| 3 |
B.
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Trasferito in sezione aperta del carcere A.________ ha chiesto, il 5 luglio 2019, alla Sezione della popolazione il rilascio di un permesso per caso di rigore appellandosi all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (RS 142.20) in relazione con l'art. 31 OASA (RS 142.201) nonché all'art. 8 CEDU (RS 0.101). Datagli la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione ha respinto, il 29 luglio 2019, la domanda, giudicando prevalenti i motivi di ordine pubblico al suo allontanamento rispetto a quelli privati del richiedente a restare nel nostro Paese.
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Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 15 gennaio 2020, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 14 ottobre 2021.
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C.
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Contro quest'ultimo giudizio A.________ ha esperito il 18 novembre 2021 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e della risoluzione governativa e il rilascio del permesso per caso di rigore. Postula inoltre che venga conferito l'effetto sospensivo al gravame.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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Diritto: | |
1.
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1.1.
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Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
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1.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente si appella in primo luogo all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, in virtù del quale può essere accordata un'autorizzazione di soggiorno per tenere conto dei casi personali particolarmente gravi, in relazione con l'art. 31 OASA che ne specifica la portata. Sennonché le norme richiamate hanno solo carattere potestativo e concernono inoltre le deroghe alle condizioni d'ammissione. Ne discende che, contro il diniego pronunciato dalla Corte cantonale in base a questi disposti, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è esperibile (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF; sentenza 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.2 e richiami). Inoltre riguardo a detti disposti non vengono nemmeno fatte valere censure di natura formale, esaminabili nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.2 e richiami).
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2.2. In considerazione della durata del suo soggiorno nel nostro Paese (vi vive stabilmente dal 1999 e ha ora un impiego, senza dimenticare che anche tutti i suoi familiari vi risiedono), il ricorrente invoca in seguito l'art. 8 CEDU e la rispettiva prassi del Tribunale federale nell'ottica del diritto alla tutela della vita privata. È vero che, adempiute determinate esigenze (al riguardo vedasi DTF 144 I 266), un permesso di soggiorno può essere ottenuto in virtù di questo disposto convenzionale. Il ricorrente scorda tuttavia che il diritto sgorgante dall'art. 8 CEDU di cui fruiva si è estinto quando la decisione di revoca del suo permesso di domicilio è cresciuta in giudicato. Inoltre il fatto di domandare in un secondo tempo un nuovo permesso di soggiorno non permette di rimettere in discussione la decisione di revoca passata in giudicato, trattandosi di una
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2.3. Ritenuto che il ricorrente non fa valere nessuna violazione di diritti costituzionali è escluso anche l'esame del gravame quale ricorso sussidiario ex art. 113 segg. LTF (senza tralasciare che, in tale ambito, vigono condizioni specifiche, e più restrittive, pure per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere, vedasi sentenza 2C_612/2018 del 18 luglio 2018 consid. 1 e rinvio).
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2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
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Erwägung 3 | |
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
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Losanna, 24 novembre 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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