BGer 2C_939/2021 | |||
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BGer 2C_939/2021 vom 03.12.2021 | |
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2C_939/2021 |
Sentenza del 3 dicembre 2021 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Donzallaz, Hänni,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ Ltd,
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patrocinata dall'avv. Franco Pagani,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni,
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Dipartimento delle finanze della Repubblica e Cantone Ticino,
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viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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decisione di assoggettamento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.176).
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Fatti: | |
A.
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Con decisione del 7 agosto 2020 l'Ufficio tassazione delle persone giuridiche della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha rivendicato l'assoggettamento illimitato alle imposte sull'utile e sul capitale della A.________ Ltd con effetto dall'11 giugno 2014. Non concordando con tale provvedimento, l'8/9 settembre 2020 la società ha interposto reclamo. Con decisione del 10 settembre 2020 esso è stato però dichiarato irricevibile, perché tardivo.
| 2 |
Con sentenza del 21 ottobre 2021, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato l'agire del fisco, respingendo il ricorso del 2 ottobre 2020 della A.________ Ltd contro la decisione di irricevibilità emessa su reclamo.
| 3 |
B.
| 4 |
Con ricorso del 19 novembre 2021 la A.________ Ltd si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio della Corte cantonale sia annullato rispettivamente riformato e che l'incarto sia rinviato alla stessa, affinché esamini la vertenza nel merito.
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Non è stato ordinato nessun atto istruttorio.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
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1.2. Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3 e 144 II 313 consid. 5.1), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF per questi casi (motivazione sommaria con rimando in tutto o in parte alla decisione impugnata).
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2.
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Oggetto del litigio è la tempestività del reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020, che anche la Corte cantonale ha negato e che la ricorrente continua invece a ritenere data.
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2.1. In base agli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano di principio anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e che non sono del resto contestati, la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020 è stata recapitata tramite Posta A Plus il giorno successivo, che era un sabato.
| 11 |
Il reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020 è stato invece inoltrato al fisco l'8/9 settembre 2020.
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2.2. Così stando le cose il gravame non può però che essere respinto, sia in relazione all'imposta cantonale che per quanto attiene all'imposta federale diretta, pure oggetto della procedura.
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2.2.1. Come indicato nella querelata sentenza, cui può essere fatto rinvio a titolo integrativo, il giorno del deposito della decisione di assoggettamento nella bucalettere della rappresentante della ricorrente tramite Posta A Plus non è infatti litigioso e corrisponde a sabato 8 agosto 2020. D'altra parte, sia in base alla legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) che alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il termine perentorio di 30 giorni per interporre reclamo decorre dal giorno successivo alla notificazione, a prescindere dal fatto che esso fosse o meno una domenica rispettivamente un altro giorno festivo, poiché ciò ha influsso solo sulla sua scadenza non sull'inizio della sua decorrenza (art. 192 cpv. 2 LT/TI in relazione con l'art. 206 cpv. 1 LT/TI; art. 133 cpv. 1 LIFD in relazione con l'art. 132 cpv. 1 LIFD).
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Siccome il termine di 30 giorni per interporre reclamo ha cominciato a decorrere domenica 9 agosto 2020, esso è giunto a scadenza 30 giorni dopo, ovvero lunedì 7 settembre 2020, e l'inoltro del rimedio in data 8/9 settembre 2020 è di conseguenza tardivo.
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2.2.2. A tale conclusione nulla muta nemmeno l'argomentazione secondo cui il primo "contatto fisico" con l'invio postale, recapitato per Posta A Plus il sabato 8 agosto 2020, è avvenuto solo il lunedì successivo, poiché alla domenica la fiduciaria alla quale la decisione di assoggettamento è stata trasmessa è chiusa.
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Come indicato dai Giudici ticinesi, il Tribunale federale si è infatti già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (DTF 142 III 559 consid. 2.4.1; sentenze 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 8.2.2; 9C_655/2018 del 28 gennaio 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4; 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2; HUGO CASANOVA/CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, in: Noël/Aubry Girardin [editori], Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD).
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2.2.3. Contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, non vi sono nemmeno motivi per ritornare su questa consolidata giurisprudenza.
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La data di distribuzione di un invio per Posta A Plus è infatti facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta, e ciò vale a maggior ragione nel caso in cui l'invio sia indirizzato a dei professionisti (sentenza 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 8.2.3).
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3.
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Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 dicembre 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Savoldelli
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