BGer 9C_614/2021 | |||
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BGer 9C_614/2021 vom 13.12.2021 | |
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9C_614/2021 |
Sentenza del 13 dicembre 2021 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Parrino, Presidente,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 ottobre 2021 (32.2021.49).
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Visto: | |
la decisione del 6 aprile 2020 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), in seguito a una procedura di revisione della rendita d'invalidità, ha aumentato la mezza rendita di A.________ a rendita intera dal 1° ottobre 2018,
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la sentenza del Tribunale cantonale dell'11 novembre 2020 (causa n. 32.2020.59) con cui è stato accolto il gravame dell'assicurata, nel senso di rinviare gli atti all'UAI "affinché, conformemente all'art. 47 cpv. 2 LPGA, esigesse dall'assicurata di comunicare il nominativo di un medico incaricato per trasmettere la perizia psichiatrica 30 gennaio 2020 del dr. B.________, il quale per ragioni mediche aveva sconsigliato d'inviarla all'assicurata" (cfr. consid. 1.2 sentenza impugnata),
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la successiva domanda dell'8 febbraio 2021 dell'UAI volta a conoscere il nome del medico a cui inviare la documentazione così come da istruzione giudiziaria, e l'e-mail dell'avv. C.________ che, per conto dell'assicurata, richiedeva l'invio della documentazione medica della sua assistita,
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la decisione incidentale dell'11 marzo 2021 con cui l'UAI ha respinto la richiesta di consultazione diretta dell'assicurata,
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la sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunale cantonale che, per quanto ricevibile, ha respinto il gravame dell'assicurata,
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il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 17 novembre 2021 (timbro postale) con cui postula in sostanza l'annullamento della sentenza cantonale e l'invio diretto della documentazione e degli atti di causa,
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considerando: | |
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2),
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che il Tribunale cantonale, accertata la natura della decisione incidentale dell'11 marzo 2021, ha ritenuto irricevibile il gravame formulato dall'assicurata, considerato che essa non aveva reso verosimile l'esistenza di un danno irreparabile, che nemmeno risultava dagli atti,
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che il Tribunale cantonale ha sostanziato che un pregiudizio irreparabile è un pregiudizio di natura giuridica, ossia che non può più essere eliminato - perlomeno non completamente - con una futura decisione favorevole alla parte ricorrente (sul tema cfr. DTF 143 III 416 consid. 1.3 con riferimenti) e che un danno puramente fattuale come il prolungamento di una procedura o l'aumento delle sue spese non può essere considerato come irreparabile (sul tema cfr. DTF 141 III 395 consid. 2.5 con rinvii),
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che la ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il Tribunale cantonale a confermare l'assenza dei presupposti per un pregiudizio irreparabile e che si limita anche in questa sede unicamente a ribadire in maniera meramente appellatoria (sul tema cfr. 145 I 26 consid. 1.4 con riferimenti) e pertanto inammissibile, l'esistenza di un danno irreparabile in quanto vi sarebbe a suo dire un prolungamento della procedura e un aumento delle sue spese,
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che le altre censure di merito - segnatamente quelle relative alle istruzioni contenute nella sentenza cantonale dell'11 novembre 2020 - come pure quelle inerenti ad altre procedure volte a ottenere le prestazioni per far fronte alle spese quotidiane, non soddisfano le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (sul tema cfr. DTF 118 Ib 134 consid. 2) e sono pertanto inammissibili,
| 12 |
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
| 13 |
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 dicembre 2021
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Parrino
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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