BGer 1C_755/2021 | |||
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BGer 1C_755/2021 vom 14.12.2021 | |
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1C_755/2021 |
Sentenza del 14 dicembre 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Kneubühler, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Revoca della licenza di condurre,
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ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.1).
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Considerando: | |
che a A.________, con decisione dell'11 ottobre 2017, è stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due anni per un'infrazione grave;
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che l'8 agosto 2019 A.________ circolava in provincia di Varese (I) e, sottoposto a un controllo, è risultato positivo a due successive misurazioni del tasso alcolemico (1.38 e 1.35 g/l), motivo per cui gli è stata ritirata la licenza di condurre svizzera;
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che con decreto del 29 agosto 2019 il prefetto della Provincia di Varese nei confronti dell'interessato ha ordinato un'inibizione (provvisoria) alla guida di veicoli sul territorio italiano per la durata di tre mesi;
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che il 20 gennaio 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese lo ha condannato alla pena, sospesa condizionalmente, di Euro 775.--, applicandogli inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente per la durata di sei mesi;
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che, preso atto della procedura italiana, il 20 luglio 2020 la Sezione della circolazione ha pronunciato una revoca della licenza di condurre per 12 mesi nei confronti di A.________;
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che con decisione del 18 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione della circolazione;
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che, adito dall'interessato, con giudizio dell'8 novembre 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la decisione governativa, riformando quella della Sezione della circolazione nel senso che all'insorgente, considerata la durata effettiva del ritiro provvisorio della licenza di condurre da lui subita, la licenza è revocata per la durata di 10 mesi e 17 giorni;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di dispensarlo dal pagamento delle spese giudiziarie, di annullare la decisione impugnata e di non revocargli la licenza di condurre, sussidiariamente di revocarla per un massimo di sei mesi;
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
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che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
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che disattendendo del tutto tale obbligo, il ricorrente, limitandosi a rilevare d'essere stato giudicato in Italia, non si confronta minimamente con le differenti, esaustive e approfondite motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio sulla portata della decisione estera, segnatamente riguardo al principio "ne bis in idem";
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che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 14 dicembre 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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