BGer 4D_68/2021 | |||
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BGer 4D_68/2021 vom 16.12.2021 | |
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4D_68/2021 |
Sentenza del 16 dicembre 2021 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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locazione; anticipo spese,
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.66).
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Considerando: | |
che con ordinanza 7 giugno 2021 il Pretore del distretto di Lugano ha invitato, nell'ambito della causa incoata da A.________ (conduttrice) contro la B.________ SA (locatrice) in merito alle spese accessorie del 2018 e dopo aver respinto la domanda di assistenza giudiziaria della conduttrice, quest'ultima a versare un anticipo spese di fr. 200.--;
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che con sentenza 5 novembre 2021 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo inoltrato da A.________ contro tale ordinanza;
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che la Corte cantonale ha rilevato la conformità al diritto della richiesta di anticipo spese e l'assenza di effetto sospensivo del reclamo, peraltro respinto il medesimo giorno (v. anche la sentenza 4D_70/2021 di data odierna), inoltrato contro il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio;
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che con ricorso 2 dicembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale;
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che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
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che la via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della causa di fondo (DTF 137 III 380 consid. 1.1; 133 III 645 consid. 2.2);
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che questa concerne una causa in materia di diritto di locazione con un valore di lite inferiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile;
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che pertanto la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
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che in concreto la ricorrente si limita in sostanza a lamentare il mancato esame delle sue contestazioni concernenti il conteggio delle spese accessorie, ma omette di indicare perché le considerazioni della Corte cantonale concernenti il richiesto anticipo spese violerebbero i suoi diritti costituzionali;
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che il ricorso si rivela perciò già inammissibile per la sua carente motivazione, ragione per cui non occorre esaminare se la decisione impugnata causa alla ricorrente un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 142 III 798 consid. 2.3.5);
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che il ricorso va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che in queste circostanze la - sottintesa - domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 dicembre 2021
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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Il Cancelliere: Piatti
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