BGer 1C_764/2021 | |||
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BGer 1C_764/2021 vom 23.12.2021 | |
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1C_764/2021 |
Sentenza del 23 dicembre 2021 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Chaix, Giudice presidente,
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Jametti, Haag,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ LTD,
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patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.148).
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Fatti: | |
A.
| 1 |
Il 18 maggio 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B.________ e altri per i reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili. L'autorità estera ha chiesto di trasmetterle la documentazione concernente una determinata relazione bancaria intestata a A.________ Ltd. allo scopo di ricostruire i flussi finanziari provenienti da società italiane riconducibili agli indagati.
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B.
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L'8 giugno 2021 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP), ritenuto che si potrebbe trattare di una truffa in materia fiscale, ha decretato il sequestro della documentazione del citato conto e, con decisione di chiusura del 23 giugno 2021, ha ordinato la trasmissione di svariata documentazione all'Italia. Adita dalla società interessata, con sentenza del 2 dicembre 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso.
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C.
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Avverso questa decisione A.________ Ltd. presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione impugnata e ogni decisione di entrata in materia o incidentale precedente, in via subordinata, di riformarla nel senso di omettere e/o annerire dalla documentazione della quale è ordinata la trasmissione ogni nominativo, dato e operazione che non concerni una determinata società polacca.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
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Erwägung 2 | |
2.1. Sotto il profilo dell'art. 84 cpv. 2 LTF, la ricorrente sostiene che la rogatoria violerebbe elementari principi procedurali poiché non avrebbe potuto essere trasmessa direttamente al MP. A torto. La CRP ha ritenuto applicabile l'art. XVII n. 1 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, concluso il 10 settembre 1998 (Accordo; RS 0.351.945.41), secondo cui le domande di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento, fatti salvi i casi tra l'altro di cui all'art. XVIII dell'Accordo. Quest'ultima norma (n. 1 lett. a) dispone che nelle pratiche complesse o di particolare importanza relative alla criminalità organizzata, ai casi di corruzione o ad altri reati gravi, in Svizzera la decisione sulle domande di assistenza è adottata da un apposito ufficio centrale in seno all'Ufficio federale di giustizia (UFG). Contrariamente alla tesi ricorsuale, nella fattispecie, trattandosi in sostanza di un caso di truffa in materia fiscale, non complesso e non di particolare importanza in relazione ai citati reati, non parrebbero essere realizzati i presupposti per applicare l'art. XVIII, invocato dalla ricorrente, le cui condizioni non sono state ritenute adempiute né dall'autorità estera né, implicitamente, dall'UFG. Neppure l'invocata violazione del diritto di essere sentito dell'amministratore unico, avente diritto economico del conto litigioso e indagato nel procedimento estero perché, pur essendo domiciliato in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP), non gli sarebbe stata concessa la possibilità di partecipare alla cernita della documentazione sequestrata dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti la CRP ha ritenuto, fondandosi sulla costante prassi, che viste le particolarità della fattispecie (sussistenza di una convenzione di "fermo-banca" prevedente l'obbligo di trasmettere giornalmente tutta la corrispondenza all'indagato e possibilità dell'allora patrocinatore della ricorrente d'aver potuto consultare ed esprimersi compiutamente sulla documentazione sequestrata nell'ambito della consultazione degli atti, e ciò prima dell'inoltro del ricorso alla CRP), l'eventuale lesione del diritto di essere sentita sarebbe comunque stata eccezionalmente sanata dinanzi ad essa. Ciò nondimeno la CRP ha sottolineato, rettamente, che spetta in primo luogo al MP offrire alle parti la possibilità di partecipare alla necessaria cernita e di effettuarla anche qualora l'interessato rinunci a esprimersi. Le generiche critiche della ricorrente all'esposto dei fatti posto a fondamento della rogatoria, inerente a una truffa in materia fiscale, non dimostrano affatto che, in tale ambito la CRP si sarebbe scostata dalla costante giurisprudenza, da essa compiutamente richiamata. Anche quelle relative a una pretesa violazione dei principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale, come pure la richiesta di escludere dalla trasmissione documenti non inerenti a una società polacca, non impongono un intervento del Tribunale federale, a maggior ragione visto che l'amministratore unico della ricorrente è indagato nel procedimento penale estero ed essa si limita a contestare la tesi accusatoria nei confronti di un terzo, ossia del suo avente diritto economico.
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3.
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Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 23 dicembre 2021
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Chaix
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Il Cancelliere: Crameri
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