BGer 5A_307/2018 | |||
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BGer 5A_307/2018 vom 28.12.2021 | |
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5A_307/2018 | |
Decreto del 28 dicembre 2021
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________ S.p.A.,
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2. B.________ S.p.A.
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3. C.________ S.r.l.,
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4. D.________ S.p.A.,
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5. E.________ S.c.a.r.l.,
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6. F.________ S.r.l.,
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7. G.________ S.p.A.,
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8. H.________ S.p.A.,
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tutte patrocinate dall'avv. Mariella Orelli,
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ricorrenti,
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contro
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† K.________,
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patrocinato dall'avv. Maurizio Agustoni,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.178, 14.2017.179, 14.2017.180).
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Considerando: | |
che, a convalida di un precedente sequestro, A.________ S.p.A., B.________ S.p.A., C.________ S.r.l., D.________ S.p.A., E.________ S.c.a.r.l., F.________ S.r.l., G.________ S.p.A. e H.________ S.p.A. hanno escusso in solido K.________, I.________ e J.________ (mediante tre distinti precetti esecutivi) per l'incasso di fr. 145'832'263.25 oltre interessi;
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che con decisione 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza mediante la quale le creditrici hanno chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da K.________ al precetto esecutivo emesso nei suoi confronti;
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che con sentenza 27 marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dalle creditrici avverso tale decisione pretorile;
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che con ricorso in materia civile 6 aprile 2018 (poi completato in data 8 maggio 2018) le creditrici hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
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che con decreto 24 maggio 2018 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo e la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa in seguito al decesso della parte opponente in attesa di chiarire il subentro degli eredi;
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che con scritto 3 dicembre 2021 le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale "lo stralcio del ricorso in quanto divenuto privo di oggetto" a seguito di un accordo transattivo raggiunto tra le parti (accordo che avrebbe portato al ritiro dell'esecuzione alla base del presente procedimento) e hanno postulato, come da transazione, di porre le spese giudiziarie a carico di chi le ha anticipate (con eventuale restituzione dell'anticipo di causa) e di compensare le ripetibili;
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che il patrocinatore della controparte non ha preso posizione su tale scritto;
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che, siccome la transazione non è stata consegnata a questo Tribunale, la domanda di stralcio presentata dalle ricorrenti va interpretata quale ritiro del ricorso ( cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 a ed. 2018, n. 17 ad art. 32 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 32 LTF);
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che la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC);
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che, come da accordo intervenuto fra le parti, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF considerato lo stadio della procedura nel quale è avvenuto il ritiro - rimangono a carico di chi le ha anticipate, vale a dire delle ricorrenti, e le ripetibili sono compensate;
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per questi motivi, la Giudice presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Le ripetibili sono compensate.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 dicembre 2021
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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