VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_412/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 20.01.2022, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_412/2021 vom 30.12.2021
 
[img]
 
 
9C_412/2021
 
 
Sentenza del 30 dicembre 2021
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinata da lic. iur. Peter Buelow LLM,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico,
 
opponente,
 
Oggetto
 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 giugno 2021 (31.2021.8).
 
 
Visto:
 
la decisione del 31 marzo 2017, non impugnata, emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa), che ha condannato A.________ a risarcire fr. 5932.30 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati per gli anni dal 2013 al 2015,
1
la decisione della Cassa del 23 dicembre 2020, confermata su opposizione il 9 febbraio 2021, che ha respinto la domanda di condono del credito risarcitorio rispettivamente di annullamento dell'attestato di carenza beni rilasciato a suo carico,
2
la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 giugno 2021 che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso presentato contro la decisione su opposizione,
3
il ricorso inoltrato da A.________ con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa alla Corte cantonale, la concessione di un termine per presentare un ricorso più dettagliato, l'adozione del tedesco come lingua del procedimento, il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria e di un'indennità per ripetibili,
4
il messaggio di posta elettronica del 22 novembre 2021 con cui la Posta svizzera afferma di non poter fornire alcun tracciamento dell'invio del francobollo elettronico WebStamp A apposto sulla busta contenente l'atto di ricorso,
5
 
considerando:
 
che non si presenta alcuna ragione per scostarsi dal principio secondo cui la sentenza è emessa nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF; sentenza 9C_371/2020 del 19 luglio 2021 consid. 1),
6
che il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi, fra cui in questi ultimi rientrano anche i contributi paritetici (art. 83 lett. m LTF; sentenza 9D_2/2019 del 6 maggio 2020 consid. 2 con riferimenti),
7
che per presentare un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) la ricorrente deve vantare un interesse giuridico all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF; DTF 136 I 323 consid. 1.2), circostanza che fa difetto nel merito della controversia, la ricorrente non pretendendo nemmeno di poter vantare un diritto al condono o all'annullamento dell'attestato carenza beni,
8
che, prescindendo dalla carenza di legittimazione nel merito, la ricorrente può comunque censurare la violazione di garanzie procedurali di parte nella procedura, la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; cosiddetta "Star Praxis"),
9
che può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel ricorso, pena la sua inammissibilità, occorre spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, la loro pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1),
10
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato come l'invio contenente la decisione su opposizione fosse stato spedito dalla Cassa per raccomandata il 9 febbraio 2021, il patrocinatore sia stato avvisato per il ritiro il 10 febbraio 2021, l'invio non sia stato ritirato, il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere dopo sette giorni di giacenza, lo stesso sia spirato il 19 marzo 2021, il ricorso cantonale consegnato all'ufficio postale il 25 marzo 2021 fosse conseguentemente tardivo e come anche fosse da rifiutare una domanda di restituzione del termine,
11
che la ricorrente cita l'impedimento del proprio patrocinatore a causa di uno stato di quarantena dovuta al coronavirus dall'11 febbraio al 24 febbraio 2021 ed elenca diverse norme costituzionali,
12
che tale modo di procedere non soddisfa le rigorose esigenze di motivazione delle censure di natura costituzionale,
13
che, eccezion fatta per eventualità non realizzate in concreto (art. 43 LTF), occorre inoltrare un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (cfr. DTF 137 IV 339 consid. 2.4 con riferimenti),
14
che ad ogni modo l'eventuale impossibilità di far uso interamente del termine legale non è una ragione pertinente per concedere una restituzione dei termini (DTF 112 V 255 consid. 2a; sentenza 2C_451/2016 dell'8 giugno 2016 consid. 2.2.4 con riferimenti),
15
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
16
che in tali condizioni la tempestività del ricorso può rimanere irrisolta,
17
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
18
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
19
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 30 dicembre 2021
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
© 1994-2022 Das Fallrecht (DFR).