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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher | |||
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19. Sentenza |
del 31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen. | |
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Notificazione del precetto all'avvocato del debitore, impiegato, art. 64 Legge Esecuzione e Fallimento. | |
Sachverhalt | |
A. | |
Il 9 luglio 1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, chiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pagamento di spese dipendente da una lite avuta seco lui, e faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Modini di Lesone, quale rappresentante del debitore. Il Modini era stato procuratore del Martini nella causa vertita davanti le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a nome dello stesso. Sul precetto intimatogli l'avvocato Modini non fece alcuna opposizione; il debitore invece con ricorso del 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perchè irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Autorità inferiore di vigilanza respinse il gravame per due motivi: primo perchè tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione del precetto; in secondo luogo perchè infondato, risultando dagli atti di causa che il Modini era stato realmente il procuratore del Martini, ed il precetto esecutivo non essendo altro che la conseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta ![]() ![]() | 1 |
Riguardo all'eccezione di tardività, l'Autorità superiore di vigilanza ritenne che la stessa si dovesse identificare col me rito del ricorso, perchè se l'intimazione del precetto esecutivo non era stata regolare, non aveva potuto decorrere neppure il termine a ricorrere in confronto del debitore. Quanto al merito, il gravame doversi ritenere fondato. Difatti la connessione accettata in prima istanza non potersi ritenere sufficiente di fronte alla giurisprudenza sanzionata dall'Autorità cantonale nelle sentenze Lallemend-Arck, 1894, e Remonda-Remonda, 1898, secondo la quale il debitore non può essere escusso nel luogo dove preventivamente è stata sostenuta la causa. L'intimazione del libello avrebbe dovuto farsi in base all'art. 64 della Legge Esecuzione e Fallimento, vale a dire al debitore stesso nella sua abitazione, oppure a persona adulta della sua famiglia o ad alcuno dei suoi impiegati. Ora, a meno di accettare la tesi del creditore, che il procuratore ad litem si debba considerare come l'impiegato della parte, ciò non è stato osservato nel caso concreto. Del pari non essere il caso degli art. 65, 66 e 47 della Legge Esecuzione e Fallimento. L'intimazione essere stata perciò irregolare, in quanto che, sebbene non risulti in modo assoluto che il Martini abbia realmente il suo domicilio a Pontetresa, l'intimazione del precetto avrebbe dovuto farsi almeno a lui personalmente, in luogo di comunicarlo ad un suo asserto rappresentante. Che poi il gravame all'Autorità di vigilanza sia stato inoltrato dopo il termine legale, non essere punto provato, non essendo presumibile che la decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza sia pervenuta al debitore il giorno 26 ottobre, non essendovi comunicazione postale diretta fra Locarno e Pontetresa.
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B. | |
Contro tale giudizio ricorre von Mentlen al Tribunale federale, domandando che il decreto suddetto sia annullato e mantenuto il precetto esecutivo 1869.
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Erwägungen: | |
In diritto:
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Il ricorrente non ha più sostenuto che il ricorso all'Autorità cantonale superiore di vigilanza sia stato introdotto tardiva ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
Dispositiv: | |
Per questi motivi,
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La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia:
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