BGE 25 I 119 - Carlo von Mentlen | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Jana Schmid, A. Tschentscher | |||
19. Sentenza |
del 31 gennaio 1899 nella causa von Mentlen. | |
Regeste |
Notificazione del precetto all'avvocato del debitore, impiegato, art. 64 Legge Esecuzione e Fallimento. | |
Sachverhalt | |
A. | |
Il 9 luglio 1898 il sig. Carlo von Mentlen, di Bellinzona, chiedeva in via esecutiva a Pietro Martini, professore, il pagamento di spese dipendente da una lite avuta seco lui, e faceva intimare il precetto esecutivo all'avvocato Ignazio Modini di Lesone, quale rappresentante del debitore. Il Modini era stato procuratore del Martini nella causa vertita davanti le istanze cantonali, ed aveva prestata garanzia personale per il proprio cliente in una dichiarazione d'appello introdotta a nome dello stesso. Sul precetto intimatogli l'avvocato Modini non fece alcuna opposizione; il debitore invece con ricorso del 25 ottobre successivo ne chiede l'annullazione perchè irregolarmente intimato. Statuendo su detto ricorso, l'Autorità inferiore di vigilanza respinse il gravame per due motivi: primo perchè tardivo, essendo stato inoltrato solo dopo tre mesi dall'intimazione del precetto; in secondo luogo perchè infondato, risultando dagli atti di causa che il Modini era stato realmente il procuratore del Martini, ed il precetto esecutivo non essendo altro che la conseguenza diretta della causa e della sentenza in essa intervenuta. Su ricorso Martini, la detta decisione Tenne perciò cassata dall'Autorità cantonale superiore di vigilanza per i seguenti motivi:
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Riguardo all'eccezione di tardività, l'Autorità superiore di vigilanza ritenne che la stessa si dovesse identificare col me rito del ricorso, perchè se l'intimazione del precetto esecutivo non era stata regolare, non aveva potuto decorrere neppure il termine a ricorrere in confronto del debitore. Quanto al merito, il gravame doversi ritenere fondato. Difatti la connessione accettata in prima istanza non potersi ritenere sufficiente di fronte alla giurisprudenza sanzionata dall'Autorità cantonale nelle sentenze Lallemend-Arck, 1894, e Remonda-Remonda, 1898, secondo la quale il debitore non può essere escusso nel luogo dove preventivamente è stata sostenuta la causa. L'intimazione del libello avrebbe dovuto farsi in base all'art. 64 della Legge Esecuzione e Fallimento, vale a dire al debitore stesso nella sua abitazione, oppure a persona adulta della sua famiglia o ad alcuno dei suoi impiegati. Ora, a meno di accettare la tesi del creditore, che il procuratore ad litem si debba considerare come l'impiegato della parte, ciò non è stato osservato nel caso concreto. Del pari non essere il caso degli art. 65, 66 e 47 della Legge Esecuzione e Fallimento. L'intimazione essere stata perciò irregolare, in quanto che, sebbene non risulti in modo assoluto che il Martini abbia realmente il suo domicilio a Pontetresa, l'intimazione del precetto avrebbe dovuto farsi almeno a lui personalmente, in luogo di comunicarlo ad un suo asserto rappresentante. Che poi il gravame all'Autorità di vigilanza sia stato inoltrato dopo il termine legale, non essere punto provato, non essendo presumibile che la decisione dell'Autorità inferiore di vigilanza sia pervenuta al debitore il giorno 26 ottobre, non essendovi comunicazione postale diretta fra Locarno e Pontetresa.
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B. | |
Contro tale giudizio ricorre von Mentlen al Tribunale federale, domandando che il decreto suddetto sia annullato e mantenuto il precetto esecutivo 1869.
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Erwägungen: | |
In diritto:
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Il ricorrente non ha più sostenuto che il ricorso all'Autorità cantonale superiore di vigilanza sia stato introdotto tardivamente. L'avesse anche sostenuto, il Tribunale federale sarebbe vincolato su questo punto alle dichiarazioni di fatto dell'istanza cantonale, nelle quali non è possibile di vedere alcuna contraddizione cogli atti della causa. Lo stesso dicasi anche riguardo alla questione di sapere se al momento in cui fu spiccato il precetto esecutivo il debitore aveva realmente il suo domicilio a Pontetresa. Il fatto del non avere il Martini notificato alcun cambiamento di domicilio, dopo reiezione da lui fatta a Locarno, non smentisce punto il modo di vedere dell'istanza cantonale. Indipendentemente dalle dichiarazioni fatte dalla stessa, la questione del domicilio del debitore avrebbe forse potuto sembrare dubbiosa; negli atti manca però ogni qualsiasi prova che corrobori l'asserzione di un domicilio a Locarno. Del resto, anche se tale asserzione fosse vera, il ricorso dovrebbesi tuttavia respingere. Imperocchè, a mente dell'art. 64 della Legge federale, ogni atto esecutivo deve essere notificato al debitore nella sua abitazione o nei suoi locali d'affari dove Io stesso esercita la sua professione. Ciò ritenuto, non è in ogni caso sufficiente che l'intimazione succeda direttamente a qualcuno dei suoi impiegati od a per sona adulta della sua famiglia, ma la sola notificazione con forme è che si cerchi prima della persona del debitore, e che l'atto non venga trasmesso alle altre persone indicate dal- l'art. 64 che nel caso in cui il debitore stesso è rimasto irreperibile. Ora non risulta in nessun modo che tali ricerche siano state fatte nel caso concreto. Che poi l'avvocato Modini debba essere ritenuto quale un impiegato del debitore, non è tesi che si possa sostenere sul serio. Già la qualità del Modini quale avvocato del debitore non è punto provata, la procura rilasciatagli nella causa precedente non implicando nessun mandato in suo favore per rappresentare il debitore in un'esecuzione posteriore. Inoltre Tari. 64 intende per impiegato una persona che si trovi col debitore in continui e diretti rapporti d'affari, e non un semplice procuratore speciale. Anche il fatto che la pretesa per la quale era stato spiccato il precetto esecutivo derivava da un processo dibattutosi a Locarno, non poteva esonerare il creditore dall'osser vare il disposto dell'art. 64, la natura e l'origine di un credito essendo affatto indifferenti per la determinazione del luogo in cui deve succedere l'esecuzione. Dovendosi pertanto ritenere la comunicazione del precetto esecutivo al debitore come fatta irregolarmente, ne risultava il diritto per quest'ultimo di in sorgere presso le Autorità di vigilanza contro l'intimazione irregolare, al quale scopo il termine utile per ricorrere doveva calcolarsi non dal distacco del precetto, ma dal giorno in cui il debitore aveva avuto cognizione dell'esecuzione irregolarmente iniziata. Ora gli atti della causa non contengono nessuna indicazione riguardo all'epoca in cui il precetto esecutivo è giunto a cognizione del Martini. Non vi è dunque una prova sicura nel senso affermato dai creditore che il Martini abbia conosciuto l'esecuzione già prima di dieci giorni che sporgesse reclamo, per cui, nel dubbio, il ricorso alle Autorità cantonali di vigilanza non poteva ritenersi tardivo.
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Dispositiv: | |
Per questi motivi,
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La Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia:
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