BGE 48 II 38 - Hôtel Brissago | |||
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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Thomas Probst, A. Tschentscher | |||
5. Sentenza 15 febbraio 1922 della seconda sezione civile |
nella causa Quadri contro Hôtel Brissago. | |
Regeste |
Estremi dell'usucapione secondo l'art. 728 CCS. II depositario non può usucapire. -- L'azione di restituzione deI deponente dedotta dal contratto di deposito si prescrive in dieci anni, anche quando non fu fissato un termine pel deposito. -- Se il deponente è nel contempo proprietario della cosa e la rivendica, l'azione (rei vindicatio) non è soggetta a prescrizione. -- Art. 127, 475, 476 CO ; 7, 728, 920, 936 CCS. | |
Sachverhalt | |
A. | |
L'antica società anonima Grand Hôtel Brissago, sorta nel 1914 e quasi subito caduta in condizioni finanziarie difficili, entrava nel 1914 in liquidazione e cedeva poscia, con istrumento deI 5 aprile 1914, alla Società Bancaria ticinese l'intera sostanza sociale, calcolata in blocco e senza specificazione determinata. La cessionaria, venduta nel frattempo l'azienda ad un privato e da essa riacquistata, apportava tutto l'attivo stesso, nel modo secondo il quale l'aveva acquistato, all'attuale convenuta, la "Nuova S.A. Grand Hôtel Brissago", costituitasi nel 1916.
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Il 21 dicembre 1906 giungevano da Zurigo a Locarno, per mezzo delle S.F.F., all'indirizzo del Grand Hôtel e spedite dalla ditta Bauhofer & C., due casse contenenti circa 1000 pezzi di posateria argentata per albergo. Quasi ogni pezzo portava incisi il monogramma G H e il nome dell'acquirente "Grand Hôtel Brissago". Le due casse, rimesse dalla ferrovia al camionneur Quadri, che teneva dal destinatario il mandato generale di prendere in consegna le merci indirizzate all'albergo, furono poste nei suoi magazzini. In capo a qualche giorno, Quadri interpellava la Direzione del Grand Hôtel Brissago sulla destinazione da dar loro. La risposta non risulta che dalla seguente menzione in calce alla lettera di vettura, di pugno di un impiegato del Quadri : "30 dicembre 1906. Da tenersi a disposizione per ordine del sig. Direttore del Grand Hôtel (verbalmente)." Circa tre mesi dopo, il 23 marzo 1907, Quadri, che aveva conservato le casse presso di sè, domandava allo spedizioniere Bauhofer quale ne fosse la provenienza. Non consta se e quale risposta esso ottenesse, ma è pacifico che le casse restarono presso di lui. Trascorsi dieci anni, e cioè nel 1917, e poscia che la Nuova S. A. era subentrata all'antica attraverso le vicende menzionate, i coniugi Quadri, fatte raschiare da persona dell'arte su quasi tutti gli oggetti le parole "Grand Hôtel Brissago , si diedero attorno per venderli per 6000 fchi. pur attribuendo loro un valore di 10,000 fchi. Dopo vari tentativi, la merce venne offerta anche al signore Amrhyn, direttore della nuova società, il quale, accortosi che essa era originariamente destinata al Grand Hôtel Brissago, sporse denuncia penale contro i coniugi Quadri per truffa. Con decreto 6 marzo 1918 il procuratore pubblico sospendeva il procedimento e rimandava i denunciati al giudice civile perchè gli proponessero l'azione diretta a far constatare che erano divenuti legittimi proprietari degli oggetti in discorso.
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B. | |
Donde la causa attuale nella quale gli attori, con petizione del 22 settembre 1918, proposta direttamente in appello, pretendendo di essere diventati proprietari degli oggetti per usucapione, domandavano venisse giudicato :
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1. Gli attori sono proprietari degli oggetti. 2. Subordinatamente : Detta merce non è di proprietà della convenuta. 3. Più subordinatamente : E riconosciuto agli attori un diritto di ritenzione sulla merce stessa per un credito di 3023 fchi. 06 cogli accessori ed, inoltre, un credito di 3000 fchi. | 4 |
La somma di 3023 fchi. 06 consta di tre poste : di 522 fchi. 75 per prestazioni verso la vecchia società anonima e dalla quale gli attori ne avrebbero chiesto il pagamento con precetto esecutivo deI 26 novembre 1906. In secondo luogo di 370 fchi. 31 per interessi su detto conto a datare dal 26 novembre 1906. E, finalmente, di 2130 fchi. per magazzinaggio e custodia degli oggetti, in ragione di 15 fchi. al mese, per 11 anni.
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La domanda di pagamento di 3000 fchi. è basata sugli art. 41 a 49 CO e vien proposta a titolo di indennizzo per danno materiale e morale consecutivi alla querela penale, la quale, secondo gli attori, sarebbe mendace e dolosa o, in ogni caso, interposta imponderatamente.
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Nelle risposta del 23 dicembre 1918 la convenuta chiedeva il rigetto della petizione riconoscendo solo il suo obbligo di pagare agli attori il conto di 522 fchi. 75 contro la restituzione della merce.
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C. | |
Con sentenza del 17 ottobre 1921il Tribunale di Appello del Cantone Ticino pronunciava :
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"1. Gli oggetti di cui alla lista doc. A devono essere restituiti alla S. A. Grand Hôtel Brissago contro pagamento: a) di 522 fchi. 75 importo contro prestazioni ; b) di 400 fchi. per diritto di magazzinaggio degli oggetti in contestazione. Sopra queste somme decorrerà l'interesse commerciale a partire dalla petizione di causa. | 9 |
2. Sono invece respinte le domande di maggiori interessi sulla somma portata dal conto degli attori e di 3000 fchi. per danni conseguenti la querela.
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3. La tassa di giustizia in 250 fchi. oltre le spese giudiziali, di copie e bolli sono a carico degli attori, compensata ogni ragione di ripetibili.
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§. Non è ammessa la domanda di temerità degli attori nel promuovere la presente causa."
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D. | |
Da questa sentenza i coniugi Quadri appellano nei modi e termini di legge al Tribunale federale, mantenendo tutte le conclusioni dedotte in sede cantonale.
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Erwägungen | |
Considerando in diritto :
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Erwägung 1 | |
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L'istanza cantonale ravvisa il trasferimento del possesso indispensabile all'acquisto della proprietà nella circostanza che la destinataria, per dichiarazione del suo direttore, avrebbe accettato le due casse lasciandole poi, per tempo indeterminato, in deposito presso il Quadri. In altri termini, essa interpreta le parole che figurano in calce alla lettera di vettura : "da tenersi a disposizione per ordine del direttore del Grand Hôtel" nel senso di una accettazione della merce. Quantunque la frase non sia certamente così corretta e completa da escludere ogni discussione, l'interpretazione datale dall'istanza cantonale deve essere accolta. "Tenere a disposizione" non è circonlocuzione sinonima di "mettere a disposizione". Chi, richiesto se voglia accettare o rifiutare una merce, risponde di tenerla a disposizione, intende accettarla, anche se a quelle parole non aggiunge l'aggettivo possessivo, a "mia" disposizione ecc. Le condizioni speciali del caso non inducono del resto ad altra illazione. Anzitutto nessun accenno risulta dall'incarto che la merce non fosse stata, per quantità o qualità, conforme al contratto. Dal fatto invece, ammesso dagli attori stessi, che il Grand Hôtel si trovava già allora in ristrettezze finanziarie, è Iecito dedurre che il Direttore non l'abbia svincolata subito perchè non poteva disporre, pel momento, della somma occorrente a soddisfare il Quadri, ipotesi questa affacciata dagli attori stessi.
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Avendo accettata la merce, il Grand Hôtel incaricava coll'ordine precitato il Quadri di tenerla in deposito. Sta bene che con questo semplice incarico il contratto di deposito non divenne perfetto ; occorreva a quest'uopo l'accettazione da parte del depositario. Ma la dichiarazione di accettazione poteva anche risultare da atto concIudente e quest'atto deve ravvisarsi nel contegno in seguito tenuto dal Quadri il quale, infatti, conservò la merce nei suoi magazzini e se pure qualche tempo dopo si informò della sua provenienza, nessun tentativo fece per rimandarla allo speditore o al venditore.
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Del resto, il trasferimento del possesso a favore dell'antica anonima può essere dedotto da altro motivo ancora. L'istanza cantonale accerta in base alle asserzioni degli attori stessi che il Quadri all'epoca in cui le casse gli pervennero, teneva dal Grand Hôtel il mandato generico di prendere in consegna, per l'albergo stesso, la merce che arrivava al suo indirizzo. Ritirando dalle Ferrovie federali le due casse, il Quadri agiva dunque in nome e per conto del Grand Hôtel ond'è che egli, sia in base al queste mandato generico, sia in base al contratto di depositato precitato, è diventato possessore derivato della merce, restandone il Grand Hôtel possessore originario nel senso dell'art. 920 CCS (cfr. art. 924 CCS).
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Donde una duplice illazione :
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Erwägung 2 | |
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b) Obbiettano in secondo luogo gli attori che ad ogni modo, la restituzione degli oggetti alla convenuta non possa avvenire, l'azione di restituzione essendo prescritta. A questo riguardo occorre distinguere, nella persona della convenuta, le due qualità che le competono, quella di deponente e quella di proprietaria.
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Per quanta ha tratto all'azione di restituzione dedotta dal deposito, si è a torto che l'istanza cantonale ha respinto l'eccezione di prescrizione basandosi sull'art. 475 CO, secondo il quale il deponente può "sempre chiedere la restituzione della cosa depositata quand'anche fosse stato fissato un termine pel deposito. L'inciso: "può sempre chiedere" non sta a significare che l'azione di restituzione del deponente non sia soggetta al termine ordinario di prescrizione di dieci anni previsto dall'art. 127 CO. Il senso di questo disposto non è dubbio qualora lo si metta a raffronto coll'articolo successivo (476), secondo il quale al depositario non spetta il diritto di restituire la cosa depositata prima della scadenza del termine stabilito. Si è per rilevare questa differenza tra i diritti del deponente e quelli del depositario, i quali su questo punto non corrispondono, che gli articoli in questione furono dettati e nulla induce ad ammettere che il legislatore abbia inteso sottrarre l'azione di restituzione del deponente alla regola comune in materia di prescrizione. In altri termini, la parola "sempre" significa "in ogni tempo", ma entro i limiti della prescrizione.
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Potrebbe invero chiedersi se, unificato il diritto privato dal 1. gennaio 1912 colI'entrata in vigore deI CCS, l'art. 127 CO non debba trovare applicazione a tutte le pretese, reali e personali; in altri termini, se non debba detto disposto considerarsi come disposizione generale di prescrizione applicabile a tutti i rapporti di dirittto privato. Ma nel nuovo CO, testo tedesco, la parola generica "Ansprüche" (pretese) fu mutata in "Forderungen" che è termine meno lato e significa solo i diritti obbligatori o le azioni personali. Questo cambiamento, che si verifica in modo conseguente anche in altri disposti (art. 130 al. 1. e 2.) e che non fu certamente fortuito, sta a dimostrare che nell'intento del legislatore il disposto dell'art. 127 non è applicabile che in materia di obbligazioni, cioè alle azioni personali.
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Questo ragionamento si oppone a che la prescrizione prevista dal nCO venga estesa alle azioni reali in forza dell'art. 7 CCS.
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Ma questa illazione si impone per altri motivi ancora : anzitutto per il modo in cui il CCS (art. 721) ha disciplinata la materia dell'usucapione. Se la legge avesse inteso sottoporre l'azione di rivendicazione alla prescrizione, è fuori di dubbio che avrebbe fatto coincidere la prescrizione coll'acquisto della proprietà per usucapione da parte del possessore, di modo che, per il decorso stesso del termine di usucapione, il possessore sarebbe divenuto proprietario (cfr. cod. civ. francese, art. 2262 e 2180). Secondo la nostra legge (art. 728) l'usucapione -- e fu già rilevato -- suppone che il possessore detenga la cosa in buona fede a titolo di proprietario, e questo titolo fa sempre difetto al possessore derivato. Il quale quindi, trascorso il termine decennale di prescrizione, potrebbe bensì sfuggire all'azione rivendicatoria del proprietario, non potendo, come possessore derivato, invocare la buona fede, ma non sarebbe tuttavia diventato proprietario nel senso assoluto della parola ; in altri termini, la proprietà continuerebbe a spettare al proprietario originario (art. 729), benchè spoglia di uno dei suoi elementi principali, cioè del diritto di ricuperare la cosa. Non è lecito ammettere che il CCS abbia inteso accettare questa strana ed artificiosa soluzione che invero, nell'ipotesi di possesso derivato, è quella del diritto civile germanico secondo il quale, trascorso il termine di prescrizione (che è, in quella Iegislazione, di anni 30), rimane al proprietario un cosidetto dominium in re, vale a dire un diritto di proprietà sui generis, che è imprescrittibile, ma spoglio dell'attributo essenziale di rivendicazione. Il quale però può ognora risorgere tosto cioè che la cosa passi nel possesso di un terzo (per es. il rinvenitore) che non sia successore deI possessore e che, non avendo nella propria persona acquisito la prescrizione, non può opporla al proprietario.
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Aggiungasi il riflesso che, applicato ai diritti reali, il termine generico di prescrizione di 10 anni (art. 127 CO) sarebbe indubbiamente troppo breve, data la diversità essenziale che esiste fra le pretese personali e quelle reaIi, le quali ùltime, costituendo, per definizione un vincolo di diritto più ampio delle prime, maggiormente di quelle dovrebbero essere protette anche contro l'estinzione del diritto per decorso di tempo, vale a dire in tema di prescrizione. Infatti, se in materia personale la liberazione del debitore può, per diversi motivi, giustificarsi quando il creditore abbia omesso di agire anche solo per dieci anni, diversa è la situazione ove non trattisi di diritti personali, ed ove al proprietario di cosa corporea e tangibile si trovi di fronte il possessore derivato, cui il possesso stesso della cosa deve continuamente tener presente il diritto preferibile spettante al proprietario.
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Nè si obbietterà che l'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione possa riescire dannosa alla sicurezza delle trattazioni commerciali o, in genere, essere d'incaglio al commercio. II possessore di buona fede è dal CCS largamente protetto, poichè vi è persino presunto proprietario (art. 930 CSS). D'altro canto, l'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione non sarà di applicazione corrente che nei rapporti tra possessore originario e possessore derivato, cioè in rapporti di diritto in cui una prescrizione decennale sarebbe manifestamente insufficiente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui avendo un emigrato lasciato in deposito presso il fratello la cosa creditata, non possa più rivendicarla solo perchè, per dieci anni, è restato assente ed inattivo. Del resto anche l'art. 936 sta a dimostrare che il CCS non ha inteso accogliere il principo della prescrittibilità di tutte le azioni indistintamente. Secondo questo disposto il possessore che abbia acquistato il possesso in mala fede è sempre esposto ad esserne privato. La dicitura "sempre". "jederzeit", "en tout temps" può invero essere considerata anzitutto come apposizione al termine di cinque anni previsto dall'art. 934. Ma occorre ritenere che nell'art. 936 la parola "sempre" significa "per tempo illimitato" ; in altri termini, che l'azione di restituzione deI possessore precedente verso il possessore di mala fede non è soggetta a prescrizione. Questa è l'opinione unanime dei commentatori (WIELAND, oss. 1 all'art. 936 CCS ; OSTERTAG, oss. 4 allo stesso disposto) e anche quella espressa dal Prof. HUBER nei suoi "motivi" sull'avanprogetto CCS, ed. francese p. 305, ed. tedesca p. 370.
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Ora le ragioni che hanno indotto il legislatore ad ammettere l'imprescrittibilità dell'azione dell'art. 936 di fronte al possessore cui la buona fede abbia fatto difetto all'acquisto del possesso, devono valere anche nei confronti del possessore derivato, il quale pur potendo essere di buona fede al momento in cui entrò in possesso, cade in mala fede tosto che intenda rifiutare la restituzione della cosa al proprietario stesso (art. 931 CSS), facoltà che potrebbe spettargli solo se fosse possessore originario.
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Erwägung 3 | |
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b) La determinazione dell'indennizzo, che agli attori spetta a titolo di magazzinaggio e di custodia della merce, è una questione di misura, vale a dire di apprezzamento di tutte le circostanze del caso e nulla induce ad ammettere che l'istanza cantonale non le abbia considerate in modo adeguato. Non è del resto superfluo il rilevare che gli attori, raschiando le indicazioni incise negli oggetti, li hanno deteriorati infrangendo pertanto l'obbligo loro incombente di custodire con diligenza e di conservare la cosa assunta in deposito.
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Anche a prescindere dalla circostanza che, allo stato degli atti, nessun indizio permette di prevedere quale sarà il corso dell'azione penale e quale seguito le darà l'autorità competente, è manifesto che di querela mendace non può essere parola nè di querela che gli attori non avrebbero più o meno provocata col loro contegno. Il fatto che essi eliminarono dagli oggetti l'indirizzo del Grand Hôtel Brissago per porli in vendita era tale da legittimare ogni sospetto e toglie agli attori ogni ragione a risarcimento, qualunque sia per essere il giudizio dell'autorità penale sulla fondatezza della denuncia.
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Dispositiv | |
Il Tribunale federale pronuncia: | |
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