BGer U 296/1999 | |||
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BGer U 296/1999 vom 03.01.2000 | |
«AZA»
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U 296/99 Ws
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IIa Camera
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composta dei giudici federali Meyer, Borella e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza del 3 gennaio 2000
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nella causa
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C._______, ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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F a t t i :
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A.- C._______, nato nel 1929, titolare di un'omonima ditta di elettricista, è facoltativamente assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Il 27 gennaio 1994 egli, sciando, è rimasto vittima di una caduta, in cui ha riportato, in particolare, una contusione alla spalla destra. In base ad ulteriori accertamenti è stata constatata una rottura della cuffia dei rotatori a destra, patologia che in data 13 febbraio 1996 ha fatto oggetto di un intervento chirurgico ricostruttivo presso la Clinica X._______. L'INSAI ha assunto il caso e regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative previste dalla legge.
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Con decisione 12 giugno 1998, l'Istituto assicuratore ha riconosciuto ad C._______ il diritto ad una rendita d'invalidità del 20 % a contare dal 1° agosto 1997. Esso gli ha pure assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità del 10 %. L'INSAI ha confermato il suo provvedimento mediante decisione su opposizione del 14 agosto 1997 (recte: 1998).
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B.- L'interessato è insorto contro tale pronunzia con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Criticate la residua capacità lavorativa e di guadagno ammesse dall'amministrazione, l'insorgente ha postulato l'erogazione di una rendita pari ad un'invalidità del 30 %. Ha pure lamentato di accusare, di tanto in tanto, momenti di capogiri e annebbiamenti visivi, conseguenze dovute a suo avviso all'anestesia praticata nel contesto dell'intervento chirurgico 13 febbraio 1996 a dipendenza della rottura della cuffia dei rotatori a destra. Tali disturbi, soggiungeva, avrebbero potuto avverarsi particolarmente pericolosi nel salire le scale di cantiere e guidando autoveicoli.
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Con giudizio del 29 luglio 1999 la Corte cantonale ha respinto il gravame. Osservato come l'assicurato non avesse contestato il tasso dell'indennità per menomazione dell'integrità fisica fissato dall'amministrazione al 10 %, l'autorità giudiziaria di prime cure ha ritenuto che l'INSAI aveva correttamente valutato il grado d'invalidità dell'insorgente e quindi riconosciuto a ragione il diritto ad una rendita del 20 %. Detto apprezzamento si rivelava in effetti essere conforme alle risultanze della perizia giudiziaria allestita su ordine del Tribunale dal dott. M._______ in data 11 maggio 1999, con riserva tuttavia della circostanza che il perito, partendo da indicazioni inesatte fornite dall'interessato per quanto atteneva al proprio impiego del tempo di lavoro in ufficio e sui cantieri, aveva ammesso un'incapacità lavorativa del 30 %. Non poteva invece essere preso in considerazione il pregiudizio che l'insorgente pure faceva valere per non essere più stato in grado di eseguire determinati lavori domestici. Infine, la prementovata istanza ha constatato che l'INSAI non aveva affatto affrontato la questione concernente l'eziologia dei disturbi neurologici di capogiri e annebbiamenti visivi, i quali, a detta dell'assicurato, sarebbero apparsi dopo l'operazione del 13 febbraio 1996. Ricordato che la responsabilità dell'Istituto assicuratore avrebbe potuto essere ammessa soltanto qualora fosse esistito un nesso di causalità naturale ed adeguata con il succitato intervento, il Tribunale ha ordinato la retrocessione degli atti di causa all'INSAI affinché provvedesse a far luce su detto tema e rendesse un nuovo provvedimento al riguardo (secondo capoverso del punto 1 del dispositivo).
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C.- C._______ interpone avverso il giudizio cantonale un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Fa valere segnatamente che le precedenti istanze non avrebbero debitamente considerato come eventi successivi all'infortunio, quali ad esempio una nuova caduta sulla medesima spalla, avessero inciso negativamente sulle proprie facoltà di dedicarsi a lavori manuali. Ribadisce quindi, allegando all'impugnativa un calcolo secondo il quale la sua capacità di guadagno sarebbe ridotta di oltre la metà rispetto a quella esistente prima dell'infortunio, la conclusione intesa ad essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 30 % almeno. Pone in evidenza che permane in sospeso l'esame delle conseguenze invalidanti dovute agli effetti dell'anestesia, sottolineando il potenziale pericolo di simili improvvisi offuscamenti della vista.
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Rispondendo al gravame, l'INSAI ne chiede l'integrale disattenzione, esponendo che con l'assegnazione di una rendita del 20 % si è tenuto conto dell'incapacità di guadagno dell'assicurato in modo corretto. Conclude pure chiedendo che sia annullato il secondo capoverso del punto 1 del dispositivo del giudizio querelato, nella misura in cui considera dover essere negato l'obbligo fattogli dalla precedente istanza di provvedere ad ulteriori accertamenti relativi all'eziologia dei disturbi neurologici lamentati dall'insorgente. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni. In uno scritto del 4 novembre 1999, prodotto senza essere stato invitato a nuovamente determinarsi, C._______ tra l'altro espone che sarebbe da riesaminare anche il tasso dell'indennità per menomazione dell'integrità.
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D i r i t t o :
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1.- Nella risposta al gravame, l'INSAI ha contestato la pertinenza dell'ordine di retrocessione degli atti di causa perché provvedesse, conformemente a quanto disposto dalla prima Corte, ad accertare l'eziologia dei disturbi neurologici lamentati dall'insorgente. L'Istituto opponente non ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale entro il termine legale di 30 giorni (art. 106 cpv. 1 OG). Esso poteva quindi unicamente proporre l'irricevibilità o la disattenzione, integralmente o in parte, del ricorso, ma non aveva la possibilità di formulare conclusioni indipendenti. La procedura del ricorso di diritto amministrativo non conosce in effetti l'istituto del ricorso adesivo. Ne deriva che la conclusione dell'INSAI intesa a far annullare dal Tribunale federale delle assicurazioni il secondo capoverso del punto 1 della pronunzia cantonale è irricevibile (DTF 124 V 155 consid. 1 con rinvio).
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2.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se a ragione al ricorrente sia stato riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità del 20 %, o se invece detta prestazione debba essere aumentata in quanto la sua incapacità di guadagno sarebbe del 30 % almeno, come egli asserisce nel ricorso di diritto amministrativo. D'altra parte, la pretesa volta ad un riesame dell'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. la lettera del 4 novembre 1999) risulta in ogni caso inammissibile, ritenuto come su questo punto la decisione su opposizione del 14 agosto 1998 sia rimasta a suo tempo inimpugnata e sia quindi cresciuta definitivamente in giudicato.
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3.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio è stato
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debitamente illustrato a quali condizioni e in quale misura possa essere riconosciuto ad un assicurato, giusta l'art. 18 LAINF ed alla luce dei principi di giurisprudenza applicabili in concreto, il diritto ad una rendita d'invalidità. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
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4.- a) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso di prima istanza si è fondata essenzialmente sulla menzionata perizia giudiziaria allestita dal dott. M._______ in data 11 maggio 1999. Da essa emerge in modo chiaro e convincente che C._______, affetto segnatamente da sindrome d'attrito sottoacromiale con lesione degenerativa della cuffia, artrosi acromioclavicolare e artrosi omero-scapolare alla spalla destra, nonché, a partire dall'intervento chirurgico del 13 febbraio 1996, da stato da reinserzione della cuffia e tenodesi del tendine bicipite della spalla destra, non è più in grado di eseguire attività manuali sui cantieri richiedenti forza con l'arto superiore destro. La Corte cantonale ha pure rilevato correttamente che l'insorgente stesso aveva dichiarato, il 13 ottobre 1994, di aver svolto, prima dell'infortunio, durante mezza giornata attività d'ufficio e per il tempo rimanente soprattutto lavori di concetto sui cantieri, ma talvolta anche attività più manuali come tirare cavi in locali e su solette. A ragione essa ha quindi altresì concluso che doveva essere disattesa invece la versione ulteriormente esposta dal ricorrente al perito giudiziario, stando alla quale prima dell'infortunio egli avrebbe eseguito lavori pesanti in cantiere nelle proporzioni di un terzo del tempo globale. Ne deriva che, nella misura in cui all'assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità del 20 %, l'impugnato provvedimento meritava conferma.
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Pure a ragione la precedente istanza ha negato l'obbligo dell'INSAI di dover accordare un grado d'invalidità superiore a quello riconosciuto per il motivo che il ricorrente non potrebbe più eseguire dei lavori domestici. In effetti, ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 seconda frase OAINF, la cui conformità con la legge è stata ammessa da questa Corte (RAMI 1999 no. U 329 pag. 119 consid. 2), se l'assicurato, oltre a un'attività salariata, esercita un'attività non assicurata secondo la legge o non retribuita, non è preso in considerazione il pregiudizio patito in tale attività.
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b) Le censure sollevate dall'insorgente in questa sede, in particolare il modo di calcolo della perdita di guadagno da lui proposto, non sono suscettibili di sovvertire quanto affermato nel giudizio impugnato. Le critiche da lui avanzate, identiche in sostanza a quelle addotte dinanzi all'autorità di ricorso cantonale, sono infatti inconsistenti e non possono essere condivise.
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c) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso risulta infondato, mentre merita conferma il giudizio impugnato.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
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all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 3 gennaio 2000
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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p. Il Giudice presidente la IIa Camera:
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Il Cancelliere:
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