BGer I 150/2000 | |||
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BGer I 150/2000 vom 07.07.2000 | |
[AZA 7]
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I 150/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
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supplente; Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 7 luglio 2000
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nella causa
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P.________, Italia, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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Fatti :
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A.- P.________, cittadina italiana nata nel 1950, ha lavorato in Svizzera versando i contributi AVS/AI di legge dal 1968 al 1977. Rientrata in patria, non ha più svolto attività lucrativa.
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Portatrice, segnatamente, di atrofia ottica e di turbe di natura diabetica, il 30 maggio 1985 presentò una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. La richiesta venne respinta con decisione della Cassa svizzera di compensazione del 29 marzo 1988 per carenza del requisito assicurativo all'epoca in cui sarebbe insorta, stando ai fatti noti a quell'epoca, l'invalidità pensionabile, vale a dire il 21 giugno 1987.
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Il 6 febbraio 1992 l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) inviò alla Cassa diversi documenti.
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Più tardi le trasmise, su richiesta, copia della decisione del 13 agosto 1993 con cui veniva riconosciuta a P.________ una pensione d'invalidità italiana con effetto dal giugno 1986.
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L'amministrazione diede quindi avvio ad una procedura di riesame della propria precedente decisione. Dopo aver acquisito agli atti nuova documentazione aggiornata ed aver interpellato il proprio consulente medico, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con provvedimento del 24 marzo 1995, pose l'assicurata al beneficio di una mezza rendita dal 1° agosto 1992.
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P.________ deferì quest'ultimo provvedimento con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'erogazione di una rendita intera da data anteriore.
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Per giudizio del 30 aprile 1996 il ricorso venne parzialmente accolto nel senso che la mezza rendita veniva concessa all'interessata già a partire dal 1° giugno 1987.
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Dal profilo formale la Commissione negò che fossero dati i presupposti per il riesame della decisione del 29 marzo 1988, la quale non era da ritenersi manifestamente errata bensì corretta sulla base degli atti allora a disposizione.
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Ammise invece l'esistenza delle condizioni della revisione processuale, la decisione dell'INPS del 13 agosto 1993 costituendo un nuovo mezzo di prova.
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P.________ interpose ricorso di diritto amministrativo a questo Tribunale, chiedendo l'erogazione di una rendita intera dal 1° giugno 1987. L'Ufficio AI, sentito il parere del proprio servizio medico, propose l'accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa all'amministrazione per complemento delle indagini mediche.
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Con sentenza del 6 marzo 1997 il Tribunale federale delle assicurazioni accolse detto ricorso nel senso che, annullati il giudizio querelato e la decisione impugnata, gli atti vennero retrocessi all'amministrazione per complemento d'istruttoria e nuova decisione. La documentazione medica prodotta dalla ricorrente aveva infatti evidenziato aspetti che meritavano ulteriore ed accurato accertamento, segnatamente la presenza di un disturbo di conduzione del nervo ottico, che avrebbe potuto rendere verosimile una rilevante compromissione del visus già nel novembre del 1984.
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Erano inoltre apparse poco verosimili le indicazioni sulla capacità della ricorrente di svolgere le consuete mansioni domestiche, non appena si fosse considerato che il visus era nel 1987 dello 0,04 bilateralmente e che nel 1994 esso risultava praticamente identico. Si rendevano quindi necessari ulteriori accertamenti d'ordine sanitario, segnatamente l'acquisizione, per quanto ancora mancante, della documentazione completa, a partire dal 1984, dell'Istituto di Clinica oculistica X.________ e, se del caso, un esame specialistico.
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B.- L'Ufficio AI, dando seguito a quanto stabilito dalla sentenza federale, acquisì agli atti l'intera documentazione dell'Istituto X.________. Il servizio medico del medesimo Ufficio, cui furono sottoposti i nuovi documenti, pervenne alla conclusione che già nel novembre del 1984 il visus era gravemente compromesso, al punto che sussisteva un'incapacità lavorativa della metà già dal 5 novembre 1984, data della visita presso l'Istituto X.________, e del 70% dal 23 novembre 1987.
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Su richiesta dell'Ufficio AI, volta a stabilire la data esatta dei versamenti volontari per il periodo dal 1° giugno 1985 al 31 maggio 1986, l'INPS precisò che il pagamento era stato effettuato il 18 gennaio 1990.
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Con decisione dell'11 agosto 1998 l'amministrazione soppresse con effetto dal 1° ottobre seguente il versamento della mezza rendita d'invalidità erogata a P.________ dal 1° agosto 1992, rilevando che quest'ultima il 31 ottobre 1985, quando è insorta l'invalidità decorso il termine di carenza di un anno dall'inizio dell'incapacità lavorativa accertata sulla base dei referti clinici dell'Istituto X.________, non era assicurata. Non potevano infatti essere presi in considerazione i contributi volontari registrati presso l'assicurazione sociale italiana dal 1° giugno 1985, poiché erano stati versati soltanto il 18 gennaio 1990.
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C.- P.________ deferì questo provvedimento alla competente Commissione di ricorso, chiedendo il ripristino della mezza rendita.
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Il gravame venne respinto dall'autorità commissionale con giudizio del 17 gennaio 2000. Essa considerò che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il quesito dell'insorgenza della rendita non poteva essere reputato già precedentemente risolto, poiché le decisioni del 24 marzo 1995 e del 30 aprile 1996 non erano passate in giudicato.
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A giusta ragione quindi l'amministrazione era tornata sulla questione assicurativa. La Commissione ribadì, nel merito, che per i versamenti volontari faceva stato la data dell'effettivo pagamento e non quella del periodo cui si riferivano.
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D.- P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento del giudizio querelato, argomentando che determinante è la data del periodo cui si riferisce il versamento volontario di contributi alle patrie assicurazioni e non il momento in cui è stato effettuato, dato che ciò avviene al termine di un prolungato iter amministrativo conclusosi in concreto con l'autorizzazione di data 23 novembre 1989.
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L'Ufficio AI propone di respingere il gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è pronunciato.
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Diritto :
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1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti del diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
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b) È comunque opportuno ribadire alla ricorrente la normativa vigente in Svizzera.
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Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
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L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
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Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
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In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a) oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).
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c) Inoltre è utile ricordare che per aver diritto alla rendita medesima il cittadino italiano deve non soltanto aver contribuito all'AVS/AI per almeno un anno intero e essere invalido ai sensi della legislazione svizzera, ma deve pure essere assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane.
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Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969).
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Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa. Questa prassi intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr.
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DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).
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d) Questa giurisprudenza si riferisce a situazioni di fatto in cui il cittadino italiano al momento in cui si realizza l'evento assicurabile giusta il diritto svizzero si trova in costanza di un rapporto assicurativo instaurato, con effetto retroattivo, dopo l'evento stesso, rapporto che per essere giustificato necessita che i relativi contributi siano versati. Diversa è la situazione quando l'evento assicurabile giusta il diritto svizzero si verifica in costanza di un rapporto instaurato prima del suo avverarsi (DTF 112 V 95).
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2.- a) Occorre premettere che, a seguito della documentazione che l'INPS trasmise alla Cassa il 6 febbraio 1992 e successivamente, l'amministrazione diede avvio ad una procedura di riesame della propria decisione, che sfociò nel provvedimento del 24 marzo 1995 che pose l'interessata al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 1992.
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La competente Commissione di ricorso, alla quale P.________ aveva deferito quest'ultimo provvedimento, accolse parzialmente il gravame con giudizio del 30 aprile 1996 e assegnò all'interessata una mezza rendita già a partire dal 1° giugno 1987. Essa considerò che sussistevano, alla luce della decisione dell'INPS del 13 agosto 1993, gli estremi della revisione processuale.
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È dunque sempre in quest'ultimo contesto che il Tribunale federale delle assicurazioni, accogliendo il ricorso di diritto amministrativo che P.________ aveva presentato contro il giudizio commissionale, ha richiesto un complemento d'istruttoria.
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b) Dal complemento d'istruttoria è chiaramente emerso che il visus della ricorrente, come d'altronde ipotizzato dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza del 6 marzo 1997, era gravemente compromesso già a partire dal 1984. Il servizio medico dell'Ufficio AI ha quindi correttamente ammesso l'esistenza di un'incapacità lavorativa del 50% almeno dal 5 novembre 1984, vale a dire dalla data della visita specialistica cui la ricorrente si era sottoposta presso l'Istituto X.________.
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Vero è che l'invalidità potrebbe essere sorta anche in data anteriore al 1° novembre 1985 e che, proprio per questo motivo, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva lasciato aperta la possibilità che l'amministrazione disponesse un esame specialistico. Per quanto si dirà in seguito in relazione all'assenza del nesso assicurativo, non è tuttavia necessario indagare ulteriormente per sapere se l'incapacità lavorativa del 50% non sussistesse già prima della visita presso l'Istituto X.________.
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3.- a) L'Ufficio AI, stante questa nuova situazione, ha infatti accertato che la ricorrente non adempiva il requisito assicurativo al momento della nascita dell'invalidità, vale a dire il 1° novembre 1985, e nemmeno in data anteriore.
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Non risulta difatti che dopo il rimpatrio la ricorrente abbia versato contributi alle patrie assicurazioni, fatta eccezione di quelli versati il 18 gennaio 1990 retroattivamente per il periodo dal 1° giugno 1985 al 31 maggio 1986. L'evento assicurabile giusta il diritto svizzero non si è quindi verificato in costanza di un rapporto instaurato prima del suo avverarsi, bensì posteriormente.
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L'iter amministrativo che ha consentito l'instaurazione di un rapporto assicurativo con effetto retroattivo si è infatti concluso, per ammissione stessa della ricorrente, il 23 novembre 1989 e il versamento che ha instaurato il rapporto è stato effettuato soltanto il 18 gennaio 1990.
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Certo, questi contributi sono riferiti proprio al periodo critico in cui è nato il diritto alla mezza rendita.
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Essi non risultavano tuttavia versati, come esige la giurisprudenza di questa Corte, a quell'epoca, ma lo sono stati soltanto posteriormente.
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Va inoltre ricordato che, a quella data, la ricorrente non risultava ancora beneficiaria di una pensione d'invalidità italiana.
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b) L'interessata lamenta infine d'aver interposto gravame al Tribunale federale delle assicurazioni unicamente per chiedere il ripristino della rendita.
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Questa sua conclamata intenzione non modifica tuttavia l'iter processuale descritto precedentemente, segnatamente la procedura di revisione processuale, nell'ambito della quale questa Corte aveva ordinato il complemento d'istruttoria.
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Tale complemento ha sì condotto ad accertare la nascita del diritto alla rendita in epoca anteriore, come richiesto dalla ricorrente, ma, paradossalmente per l'interessata, ha condotto nel contempo a stabilire che a quell'epoca il nesso assicurativo non era dato. Se pertanto i fatti fossero stati accertati in modo completo da tutto principio, la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione, nemmeno nel periodo durante il quale le è stata riconosciuta a torto la rendita, come è emerso in questa sede a seguito del complemento d'indagine disposto con la precedente sentenza.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale
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delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 7 luglio 2000
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera:
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Il Cancelliere:
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