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Informationen zum Dokument  BGer 1A.355/1999  Materielle Begründung
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BGer 1A.355/1999 vom 11.09.2000
 
[AZA 0]
 
1A.355/1999
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
 
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11 settembre 2000
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Féraud e Catenazzi.
 
Cancelliere: Crameri.
 
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 20 dicembre 1999 presentato dalle Contitolari del conto J.________ presso la Gesfid SA di Lugano, gruppo Banca del Gottardo, patrocinate dall'avv. Luigi Mattei, Bellinzona, contro l'ordinanza di trasmissione emanata il 26 novembre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su richiesta della Repubblica italiana;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- In data 15 giugno 1999 l'Ufficio federale di polizia ha delegato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 3 giugno 1999 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. L'Autorità estera procede a indagini contro A.________, B.________, C.________ e altre persone per concorso in reato di corruzione legato ad atti contrari ai doveri d'ufficio e di perito giudiziario.
 
B.- Il 2 luglio 1999 il MPC ha accolto la commissione rogatoria e ordinato alla Banca del Gottardo di Lugano di identificare e sequestrare la documentazione relativa ai conti di cui risultano essere contitolari, aventi diritto o delega a operare numerose persone indicate nella rogatoria.
 
L'istituto di credito ha trasmesso la documentazione bancaria relativa al conto J.________, intestato a
 
L.________ e D.________. Le persone interessate si sono opposte all'annunciata trasmissione dei documenti bancari.
 
Il 26 novembre 1999 il MPC ha ordinato la trasmissione integrale alle Autorità estere della documentazione del conto sequestrato.
 
C.- Avverso questa decisione le contitolari del conto J.________ presso la GesfidSAdiLuganohannoinoltratounricorsodidirittoamministrativoalTribunalefederalechiedendo, inviapreliminare, diritornarel' incarto al MPC affinché motivi la decisione impugnata e inviti l'Autorità richiedente a fornire determinate informazioni complementari riguardo ai mezzi di prova posti a fondamento della rogatoria e sullo svolgimento dell'inchiesta penale; in via principale, esse chiedono di annullare la decisione impugnata e di respingere la domanda di assistenza.
 
Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
Il MPC e l'UFP chiedono di respingere il ricorso.
 
D.- Con decisione del 24 gennaio 2000 la I Corte di diritto pubblico ha accolto la domanda di restituzione di un termine proposta dalle ricorrenti e ha acquisito agli atti una decisione del 20 dicembre 1999 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale civile e penale di Perugia; l'istanza di sospendere la procedura di ricorso è stata invece respinta. Il 28 gennaio 2000 il MPC ha trasmesso al Tribunale federale uno scritto di stessa data con il quale ha respinto una domanda di riesame sottopostagli dalle ricorrenti. L'8 febbraio 2000 le ricorrenti hanno inoltrato un'ulteriore istanza di restituzione del termine.
 
Considerando in diritto :
 
1.-a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
 
c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.
 
Il gravame è stato presentato dalle contitolari del conto oggetto della contestata misura di assistenza. A causa di una svista, nel dispositivo della decisione impugnata quale titolare è indicato A.________: tuttavia dai motivi della decisione medesima, dai documenti di apertura della relazione bancaria, e dalle precisazioni contenute nell'atto di ricorso, risulta che sono contitolari del conto L.________ e di D.________, moglie dell'inquisito B.________. La loro legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid. 3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b). Nella misura in cui il ricorso tende tuttavia soltanto a proteggere gli interessi di terzi, segnatamente quelli dell'inquisito B.________, esso è inammissibile (DTF 125 II 356 consid. 3b/aa in fine e consid. 8b in fine e rinvii, 123 II 161 consid. 1d/bb). I nomi delle contitolari del conto possono essere indicati nella sentenza poiché, trattandosi di decisione di trasmissione, non v'è più alcun motivo a che venga mantenuto l'anonimato.
 
2.- a) Secondo le ricorrenti, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sarebbe lacunoso e contraddittorio e violerebbe, pertanto, gli art. 14 CEAG e 28 AIMP.
 
A sostegno di questa censura adducono che l'Autorità rogante non avrebbe esposto gli indizi del prospettato reato, per cui occorre far capo alla richiesta di rinvio a giudizio e d'archiviazione che la stessa Procura di Perugia ha rivolto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia (GIP) in data 12 febbraio 1999. Dall' istanza risulterebbe che il notaio G.________ e l'avv. C.________ sono accusati di avere effettuato un versamento di 100 milioni di lire italiane ai periti giudiziali A.________ e B.________ al fine di consentire la stesura di una perizia contabile precedentemente concordata dallo stesso C.________ con il Giudice istruttore H.________, perizia favorevole a G.________. Secondo le ricorrenti, nella rogatoria sarebbe stata omessa, in piena contraddizione con questa formulazione del capo d'accusa, la menzione dell'accordo con il citato Giudice: ora, questa omissione sarebbe dettata dal fatto che la Procura ha chiesto l'archiviazione degli atti nei confronti del Giudice H.________ "per infondatezza della notizia di reato". Le ricorrenti ne deducono che, non sussistendo alcun indizio a carico di questo Giudice riguardo all'accordo per la stesura di una perizia contabile "addomesticata", nemmeno esisterebbero indizi nei confronti dei due periti giudiziali inquisiti.
 
Nel ricorso sostengono inoltre che l'Autorità richiedente avrebbe sottaciuto all'Autorità svizzera che G.________ è stato condannato proprio nel procedimento in cui A.________ e B.________ avevano prodotto il loro referto peritale e che riguardo al citato Giudice la stessa Procura aveva chiesto l'archiviazione della vertenza, sicché la rogatoria sarebbe abusiva. Un'ulteriore contraddizione le ricorrenti la ravvisano nel fatto che nella rogatoria, contrariamente al capo d'imputazione figurante nell'istanza del 12 febbraio 1999, è stata omessa la menzione "perizia contabile favorevole al G.________". Quest' ultima censura è priva di fondamento poiché tale circostanza figura nella rogatoria con riferimento sia a B.________ che a A.________.
 
b) I rilievi addotti dalle ricorrenti non rivestono un'importanza tale da far apparire l'esposto dei fatti come lacunoso o contraddittorio: esso è quindi vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg. ). In effetti, decisivo è il fatto che anche nell'istanza del 12 febbraio 1999 la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di B.________ e A.________. Secondo le Autorità italiane, questi ultimi, nella loro qualità di periti giudiziali, avrebbero ottenuto un illecito compenso compiendo una serie di atti contrari ai loro doveri d'ufficio, allo scopo di consentire l'allestimento di una perizia contabile favorevole a G.________, perizia precedentemente concordata dall'avv. C.________ con il Giudice istruttore H.________ (questione I.________ - G.________). Dalle perquisizioni eseguite è emerso che A.________ avrebbe trasferito il provento del reato presso istituti di credito svizzeri.
 
La rogatoria deve contenere, secondo l'art. 14 n. 2 CEAG, solo un "riassunto dei fatti", per cui essa è necessariamente meno esaustiva dell'invocata istanza. Per di più le critiche addotte dalle ricorrenti concernono, in realtà, l'asserita estraneità ai fatti di cui sono sospettati i periti inquisiti e la valutazione delle prove, quesiti che, come si vedrà, sfuggono all'esame del Giudice svizzero dell'assistenza. La richiesta estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, secondo cui cui essa deve indicare il suo oggetto, il motivo e la qualificazione giuridica dei reati, allegando un breve esposto dei fatti essenziali. Queste esigenze vanno interpretate alla luce dello scopo perseguito, che è di consentire allo Stato richiesto di determinarsi sui presupposti per la concessione della postulata assistenza (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Entro questi limiti, la loro portata va relativizzata per tener conto della necessità primordiale di reprimere i reati e del fatto che l'assistenza dev'essere concessa nella misura più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG).
 
c) Le ricorrenti chiedono d'invitare, conformemente all'art. 80o AIMP, l'Autorità richiedente a fornire informazioni complementari, segnatamente a precisare da quale indizio o mezzo di prova risulta il versamento da parte di G.________ di 100 milioni di lire a favore dei periti giudiziali inquisiti, a spiegare per quali ragioni la perizia da loro allestita è da considerarsi falsa, a confermare se G.________ è stato condannato, assieme a I.________, nel procedimento penale in cui venne prodotta la perizia in discussione, a confermare se G.________ ha ritrattato l'accusa di aver fatto versare somme di denaro tramite il suo difensore al citato Giudice e di far confermare, infine, che B.________ non è mai stato interrogato nell'ambito del procedimento penale posto a fondamento della rogatoria in esame. Questa richiesta dev'essere respinta.
 
L'Autorità richiedente non deve infatti provare la commissione del reato né produrre i mezzi di prova sui qualifondalarichiesta(v. art.14CEAGe28AIMP), essendosufficientechenerendaverosimile, comeinconcreto, l' esistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122); né spetta al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla contestata valutazione delle prove posta a fondamento della richiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4). Compete infatti al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
 
3.-a) Le ricorrenti fondano il gravame essenzialmente sull'asserita assenza di indizi a carico dei periti inquisiti, affermando che i documenti di cui è ordinata la trasmissione sarebbero irrilevanti per il procedimento estero. La censura è infondata.
 
Con questa argomentazione le ricorrenti disconoscono che la concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell' inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP, poiché il conto bancario in discussione potrebbe essere servito, anche all'insaputa delle sue contitolari, per commettere il prospettato reato, segnatamente a trasferirvi o a dissimularne il provento (Zimmermann, op. cit. , n. 227). Basta d'altra parte che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, che potrebbe aver ricevuto parte del prezzo della corruzione, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine).
 
b) Le ricorrenti si limitano ad addurre l'inesistenza di indizi a carico degli inquisiti e a far valere che, non avendo l'Autorità rogante ritenuto indizi di reato a carico del Giudice H.________ riguardo all'accordo per la stesura di una perizia "addomesticata", non sussisterebbero indizi neppure nei confronti dei periti. Sostengono inoltre che l'unico elemento alla base dell'intero castello accusatorio sarebbero le dichiarazioni del notaio G.________: ma da esse risulterebbe che la sua affermazione spontanea, di aver corrotto, avrebbe un contenuto così aggressivo nei confronti di numerose persone legate all'apparato giudiziario, da apparire manifestamente ispirata da ragioni di vendetta e di rivendicazione a causa della condanna subita, e non sarebbe pertanto credibile.
 
Non incombe all'Autorità svizzera di fare o di far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o sull'attendibilità delle dichiarazioni di testi o di altri imputati, segnatamente di quelle - contestate dalle ricorrenti - di G.________ (cfr. DTF 112 Ib 347 consid. 4 pag. 350). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Inoltre, l'asserita estraneità al prospettato reato non è comunque inconfutabile poiché si fonda in gran misura su semplici dichiarazioni di parti interessate, in particolare degli inquisiti (DTF 121 II 241 consid. 3b). Anche la circostanza che il prof. B.________ risulterebbe tuttora iscritto nel relativo albo come professionista e che le organizzazioni disciplinanti le attività da lui svolte non avrebbero ritenuto l'ipotesi accusatoria è ininfluente, visto che tale questione concerne il quesito della colpevolezza. Ai fini dell'assistenza, determinanti sono infatti gli atti perseguiti all'estero e non solo le imputazioni rivolte alla persona nei cui confronti è diretta la rogatoria.
 
4.-a) Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità della documentazione in esame per il procedimento estero le ricorrenti misconoscono che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto.
 
D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al Giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). La trasmissione dei documenti richiesti all'Autorità estera è giustificata: essa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può pertanto valutare compiutamente la posizione degli inquisiti, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti.
 
b) Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP;
 
DTF 122 II 367 consid. 2c e d).
 
Al riguardo giova rilevare che spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'Autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). La questione di sapere se le ricorrenti, che nel loro memoriale di opposizione si sono limitate ad addurre la mancanza di prove a carico degli inquisiti e l'inutilizzabilità dei documenti bancari secondo gli art. 407, 416 e 417 Codice di procedura penale (CPP) italiano, hanno trascurato il loro dovere di cooperazione con l'Autorità di esecuzione può rimanere aperta, visto che la censura è comunque infondata.
 
Le ricorrenti si limitano infatti ad asserire che tutti i documenti sarebbero inutili poiché privi di qualsiasi riferimento con i sospettati versamenti illeciti: esse non indicano tuttavia quali singoli atti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiegano, sempre per ogni singolo documento, perché esso non dovrebbe venire trasmesso; tale compito non spetta al Tribunale federale (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg. ). Non è manifestamente sufficiente addurre che il MPC non ha proceduto ad analizzare le operazioni effettuate sul conto in discussione, dalle quali risulterebbe che le operazioni sarebbero di natura tale da escludere qualsiasi relazione con il prospettato reato: tale compito spetta alle ricorrenti. Non v'è quindi alcun motivo per ritornare l'incarto al MPC affinché motivi la decisione impugnata, che adempie i criteri richiesti dall'art. 80d AIMP (DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg. ). Del resto, un' eventuale violazione del diritto di essere sentito, derivante da un difetto di motivazione, sarebbe stata sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; Zimmermann, op. cit. , n. 273).
 
c) Neppure l'asserita inidoneità dei documenti bancari a causa dell'irrilevanza cronologica dei fatti di cui sono sospettati i periti inquisiti, avvenuti a Roma dal 1986 in poi, può condurre al rifiuto dell'assistenza. La circostanza che la perizia litigiosa sarebbe stata depositata prima dell'agosto 1988 e che il conto in discussione è stato aperto solo in data 10 ottobre 1991 non dimostra ancora che tale documentazione sarebbe inidonea a far progredire le indagini estere. Le Autorità italiane intendono proprio individuare a quali persone è pervenuto, dopo la commissione del prospettato reato, l'eventuale provento (DTF 124 II 180 consid. 3 inedito, 121 II 241 consid. 3c; cfr. Zimmermann, op. cit. , n. 478).
 
Anche la censura secondo cui il fatto che i versamenti illeciti sarebbero avvenuti, in contanti, sul territorio italiano escluderebbe, vista l'irrilevanza territoriale, la trasmissione di documenti bancari svizzeri è priva di qualsiasi fondamento. In effetti, dalle perquisizioni esperite dagli inquirenti italiani è emerso che A.________ avrebbe trasferito il provento del reato presso istituti di credito svizzeri, segnatamente sul conto Q.________ presso la Banca del Gottardo di Lugano (causa 1A.356/1999, nota al patrocinatore delle ricorrenti). Non si è pertanto neppure in presenza di un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a).
 
5.- Le ricorrenti fanno valere poi che la rogatoria è stata presentata dopo l'inoltro dell'istanza di rinvio a giudizio del 12 febbraio 1999, per cui i documenti bancari richiesti non potrebbero più essere utilizzati nel procedimento penale, conformemente a quanto stabilito dagli art. 416 comma 2 e 417 comma 1 CPP italiano. Inoltre, poiché B.________ non sarebbe mai stato interrogato nell'ambito del procedimento penale oggetto della rogatoria, esso presenterebbe gravi deficienze secondo l'art. 2 lett. d AIMP e violerebbe altresì gli art. 2 lett. a AIMP e 2 lett. b CEAG.
 
a) Secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda estera è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). La censura d' inosservanza di questa norma a causa dell'asserita omissione dell'interrogatorio di B.________ in Italia è inammissibile, poiché l'art. 2 lett. d AIMP è una norma istituita a tutela dell'accusato nel procedimento penale estero e le contitolari del conto non sono toccate dall'asserita violazione dei diritti di difesa di un terzo (DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87, 125 II 356 consid. 3b/bb): né esse fanno valere che sussisterebbe un pericolo concreto che, qualora siano accusate nel procedimento estero, verrebbero lesi i loro diritti di difesa (sentenza inedita del 19 giugno 2000 nella causa K., consid. 4a/bb).
 
Riguardo alle altre censuresipuòcomunquerilevarecheilTribunalefederale, pronunciandosiinapplicazionedell'art. 2lett. bCEAG, concernenteilrifiutodell' assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che secondo questa disposizione l'assistenza può essere rifiutata a causa di una violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando, mediante siffatta violazione, sarebbe leso nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5). Le ricorrenti non adducono alcun motivo che imporrebbe di scostarsi da questa prassi. Del resto il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che gli art. 416 e 417 CPP italiano, relativi alla richiesta di rinvio a giudizio, riguardano essenzialmente - segnatamente per quanto attiene alla questione di sapere se le prove raccolte in violazione dell' art. 416 CPP possano o meno essere utilizzate nel quadro dell'udienza - prescrizioni di forma, la cui errata interpretazione o applicazione non comporta lesioni così gravi della CEDU da implicare il rifiuto dell'assistenza (sentenza inedita del 6 novembre 1996 in re P., consid. 3).
 
b) Certo, le ricorrenti accennano al fatto che il 6 dicembre 1998 sarebbe decorso il termine di due anni per la durata massima delle indagini preliminari, per cui, secondo l'art. 407 comma 3 CPP italiano, la criticata trasmissione sarebbe inidonea a far progredire il procedimento penale estero. Al riguardo occorre osservare che tale norma non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'essa si riferisce all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine" e non a quella delle prove illegittimamente acquisite secondo l'art. 191 CPP italiano: l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d' ufficio ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI ad art. 407).
 
Del resto la questione di sapere se le prove raccolte possono essere utilizzate nel procedimento aperto in Italia dovrà essere decisa dal Giudice estero del merito (sentenza inedita dell'8 novembre 1995 nella causa C., consid. 3). Non spetta inoltre alla Parte richiesta di rifiutare l'assistenza statuendo su una questione di competenza procedurale dell'Autorità che ha chiesto il perseguimento penale (DTF 114 Ib 254 consid. 5, 112 Ib 576 consid. 9 inedito), visto che tale competenza non fa manifestamente difetto (DTF 126 II 212 consid. 6c/bb, 116 Ib 89 consid. 2c).
 
c) Inoltre, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Per di più, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit. , n. 168).
 
Certo, nella domanda del 14 gennaio 2000 di restituzione in intero del termine le ricorrenti fanno valere che il GIP, con giudizio del 20 dicembre 1999, redatto a mano e non facilmente decifrabile, ha deciso di non dover procedere nei confronti di B.________ "in ordine al reato di cui al capo 'M' poiché estinto per intervenuta prescrizione". Secondo le ricorrenti, questo capo d'imputazione concernerebbe proprio il procedimento "I.________ - G.________", per cui il procedimento penale sarebbe definitivamente concluso e la rogatoria sarebbe divenuta priva di oggetto.
 
Ora, le ricorrenti non fanno valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta: non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa sia priva d' interesse. Al contrario, con scritto del 21 gennaio 2000 l'Autorità richiedente ha precisato, come è desumibile dalla decisione invocata dalle ricorrenti, che il GIP, nei confronti di B.________, ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere e un decreto di rinvio a giudizio riguardo ai fatti indicati alla lettera c) della rogatoria. Essa ha espressamente ribadito la necessità di avere accesso alle informazioni richieste; ha sottolineato poi che, conformemente all'art. 434 CPP italiano, se dopo la pronuncia di un non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuovi fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, dispone la revoca della sentenza.
 
Con istanza di restituzione in intero del termine dell'8 febbraio 2000 le ricorrenti chiedono di acquisire agli atti quest'ultimo scritto. Esse adducono che nello stesso l'Autorità italiana conclude che il conto è stato acceso il 1° marzo 1994, circostanza confermata da una lettera 2 febbraio 2000 della Gesfid SA, da esse prodotta e che chiedono venga acquisita agli atti, conferendo loro la possibilità di esprimersi al riguardo. Ora, come rilevato dalle ricorrenti, l'accenno si riferisce alla relazione bancaria Q.________, di cui è titolare l'inquisito A.________: un ricorso inoltrato in tale ambito da quest' ultimo contro un ordine di trasmissione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 18 gennaio 2000, per mancato versamento dell'anticipo (causa 1A.356/1999, nota al patrocinatore delle ricorrenti). Non occorre pertanto offrire alle ricorrenti la possibilità di esprimersi su conti intestati a terzi. Lo stesso vale per la postulata acquisizione agli atti della documentazione relativa al conto W.________, di cui B.________ è contitolare con la moglie, cui si accenna nello scritto del 21 gennaio 2000, visto che tale questione sarà esaminata nel quadro di un altro ricorso (causa 1A.70/2000).
 
6.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi,
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5000. -- è posta a carico delle ricorrenti.
 
3. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
 
Losanna, 11 settembre 2000
 
MDE
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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