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Informationen zum Dokument  BGer 1P.497/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.497/2000 vom 02.10.2000
 
[AZA 3]
 
1P.497/2000
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
 
*****************************************************
 
2 ottobre 2000
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
 
presidente della Corte, Catenazzi e Favre.
 
Cancelliere: Gadoni.
 
_______
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 18 agosto 2000 presentato da Domenico B i a s c a, Lodrino, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la decisione emessa il 21 giugno 2000 dalla Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino, nella causa che oppone il ricorrente a Adriano eAlessandro B i g n a s c a, Lodrino, patrocinati dall'avv. Franco Janner, Bellinzona, Lorenza Bigna- s c a, Lodrino, patrocinata dall'avv. Flavia Verzasconi, Lugano, Waldo Barelli, Lodrino, e al Patriziato di Lodrino, rappresentato dall'amministrazione patriziale e patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bellinzona, in materia di ricomposizione particellare;
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che contro una decisione del 21 giugno 2000 della Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino, comunicata il 21 luglio successivo, Domenico Biasca ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico;
 
che, secondo l'art. 150 OG, chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire le garanzie per le spese presunte del processo (cpv. 1), e che, se queste garanzie non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (cpv. 4);
 
che con decreto del 23 agosto 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato il ricorrente ad anticipare, entro il 6 settembre 2000, l'importo di fr.
 
4000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
 
che il ricorrente non ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto;
 
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non può essere esaminato nel merito (art. 150 cpv. 4 OG);
 
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
 
che il ricorrente non dovrà rifondere alle controparti un' indennità per ripetibili, visto che esse non hanno presentato una risposta, o hanno comunicato di rinunciarvi o l'hanno ritirata (art. 159 OG);
 
visto l'art. 36a OG;
 
Per questi motivi,
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e alla Commissione di ricorso di II. istanza in materia di raggruppamento di terreni nel Comune di Lodrino.
 
Losanna, 2 ottobre 2000 MDE
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente, Il Cancelliere
 
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