BGer U 142/1999 | |||
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BGer U 142/1999 vom 09.07.2001 | |
[AZA 7]
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U 142/99 Ge
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 9 luglio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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M.________, opponente, rappresentato dal Patronato
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INCA, Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
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F a t t i :
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A.- M.________, nato nel 1940, lamenta gli esiti di
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tre infortuni intervenuti rispettivamente il 28 settembre
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1995, il 2 maggio e il 1° ottobre 1997, quando lavorava
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alle dipendenze di un'impresa edile ticinese come muratore.
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Egli ne riportò, in particolare, fratture ai polsi.
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Il 6 febbraio 1998, l'Istituto nazionale svizzero di
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assicurazione contro gli infortuni (INSAI) statuì la cessazione
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delle prestazioni erogate a dipendenza dell'infortunio
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del maggio 1997. L'opposizione proposta dall'assicuratore
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malattie di M.________, la CSS Assicurazione, venne
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disattesa dall'Istituto per atto amministrativo 6 luglio
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1998.
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Per le conseguenze degli altri due eventi, mediante
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decisione 5 agosto 1998 l'INSAI dispose, tra l'altro,
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal
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1° giugno 1998. Sollecitato dall'assicurato, l'Istituto
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rese il 29 settembre seguente un provvedimento su opposizione
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confermante quanto in precedenza stabilito.
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B.- La CSS Assicurazione e M.________ insorsero contro
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i due atti amministrativi emanati su opposizione dall'INSAI
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con separati ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del
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Cantone Ticino.
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Con giudizio 26 febbraio 1999, congiunti i procedimenti,
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l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame
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della CSS, mentre accolse quello prodotto dall'assicurato,
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nel senso che condannò l'Istituto a versare, dalla data
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stabilita, una rendita del 35%.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con il quale chiede di annullare il
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giudizio querelato, nella misura in cui dispone un aumento
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della rendita, e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,
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conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
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Mentre l'assicurato, tramite il Patronato INCA, postula
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la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni
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sociali rinuncia a determinarsi al riguardo.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
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esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
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d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
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del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
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dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
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provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
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esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
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lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
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diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
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pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
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all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
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è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
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dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
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da un lato, come il compito del medico consista
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nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
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in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
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al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
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costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
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quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
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dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento
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e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione
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medica all'inserto risulta che dall'assicurato, a seguito
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dei postumi degli infortuni del settembre 1995 e dell'ottobre
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1997, non può più essere preteso un normale rendimento
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nella sua attività professionale di muratore, dovendo egli
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effettuare pause regolari di 5 a 10 minuti ogni ora. Dagli
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stessi atti emerge tuttavia che egli, malgrado il danno fisico
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patito, è totalmente capace di eseguire lavori leggeri
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confacenti. Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi
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da queste valutazioni, che peraltro non sono nemmeno
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controverse.
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività a rendimento completo, le istanze inferiori
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hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive
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l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda,
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in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il
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giudice di prime cure, in modifica di quanto stabilito nel
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provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della
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propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione
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del salario di riferimento per il calcolo della capacità di
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guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-,
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che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione
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annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
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da operai o impiegati non qualificati con problemi di
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salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione
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dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la
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predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata
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oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
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assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
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reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
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equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
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confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
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concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
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le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
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precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
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re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
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giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
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può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende ticinesi appurando come in
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attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado
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di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle
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sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero,
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nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr.
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40'846.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
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può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
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operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
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alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
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salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
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i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
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maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
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settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
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53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
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come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
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sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
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siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
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statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
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massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 54'990.- annui) non
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è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato che
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riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base
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di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilito.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 26 febbraio 1999 essendo annullato
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nella misura in cui dispone un aumento della rendita
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spettante all'assicurato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 9 luglio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente Il Cancelliere:
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della IVa Camera:
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