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Informationen zum Dokument  BGer 5P.243/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.243/2002 vom 29.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.243/2002 /bom
 
Sentenza del 29 luglio 2002
 
II Corte civile
 
Giudici federali Bianchi, presidente,
 
Nordmann e Meyer,
 
cancelliere Piatti.
 
G.L.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller, via Bossi 4, casella postale 2542, 6830 Chiasso,
 
contro
 
M.L.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Tino Inselmini, via Luvini 4, casella postale 2754, 6901 Lugano,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano.
 
art. 9 Cost. (risarcimento del danno causato da misure cautelari),
 
(ricorso di diritto pubblico del 3 luglio 2002 contro la sentenza emanata il 28 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
 
Fatti:
 
A.
 
M.L.________ ha introdotto nel corso del 1997 una causa contro una banca, intesa ad accertare il suo diritto esclusivo di disporre su un conto aperto a suo nome dal nonno G.L.________. Nel corso della lite, quest'ultimo è intervenuto al posto della banca. Con richiesta cautelare pedissequa alla petizione, l'attrice ha chiesto e ottenuto l'emanazione di un divieto di disporre del conto. Provvedimento sottoposto alla prestazione di una garanzia di fr. 40'000.--. La procedura ha poi seguito il suo corso e si è conclusa con la reiezione delle pretese dell'attrice e la revoca del blocco cautelare.
 
In applicazione dell'art. 383 cpv. 2 CPC ticinese il Pretore di Mendrisio sud ha in seguito fissato a G.L.________ un termine per proporre l'azione di risarcimento danni con l'avvertenza che l'inosservanza del termine avrebbe portato alla liberazione della garanzia. Introdotta la causa ed eseguita l'istruttoria, il giudice di prime cure ha respinto la petizione.
 
B.
 
Con sentenza del 28 maggio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da G.L.________, ha confermato la decisione del Pretore, argomentando che le spese sostenute in causa non rientrano nel danno risarcibile per provvedimenti cautelari ingiustificati. È ciò che tra l'altro ammette la giurisprudenza in tema di sequestro, dove il danno risarcibile e la relativa garanzia non si estendono alle spese sostenute per il processo. Il blocco del conto, di per sé, non ha generato le spese per la causa di merito, che avrebbe dovuto essere sostenuta anche senza la provvisionale. La norma (art. 383 CPC ticinese) ha come scopo di proteggere l'interessato dagli effetti dannosi che lo specifico provvedimento cautelare può determinare. Se valesse il contrario, se cioè si volesse ammettere che devono essere risarcite anche le spese di causa e patrocinio del procedimento di merito, si avrebbe una situazione del tutto differente a seconda se vi è stata l'adozione di un provvedimento cautelare o no: nella prima evenienza le spese di merito sono danno risarcibile, mentre nell'altra no. Privilegio evidentemente non giustificato da nessuna valida ragione. Infine, la copertura di spese e ripetibili mediante la garanzia prestata nell'ambito dell'art. 383 CPC ticinese risulterebbe contraria al principio della cautio judicatum solvi prevista dal codice di rito a condizioni ben precise, e solo in quelle circostanze.
 
C.
 
Il 3 luglio 2002 G.L.________ ha interposto un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, chiedendone al Tribunale federale l'annullamento. Narrati i fatti, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione arbitraria dell'art. 383 CPC ticinese. Anzitutto, la sentenza impugnata prende posizione solo sulle spese dell'azione di merito, dimenticando quelle della provvisionale. D'altra parte, in seguito al blocco del conto, egli si è visto costretto a difendersi nella successiva azione di merito. Vi è quindi un chiaro nesso tra le due procedure. È vero che nel caso del sequestro la situazione è identica: ed è proprio per questo che il Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario annoverare le spese di causa tra il danno risarcibile. Ad ogni buon conto, la soluzione scelta dai giudici cantonali lede in maniera financo scioccante il senso di giustizia.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale per applicazione arbitraria del diritto cantonale, il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile giusta l'art. 87 OG.
 
2.
 
L'art. 383 cpv. 1 CPC ticinese recita che l'istante è responsabile dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati. Si tratta di una norma che istituisce una responsabilità causale (F. Bolla, Responsabilità civile per provvedimenti cautelari ingiustificati, in: Rep 1979, pag. 443 n. 3; J-M. Reymond, Mesures provisionnelles injustifiées ou effet suspensif en cas de recours infondé: quelle responsabilité?, in: Le droit en action, Losanna 1996, pag. 398). La norma è stata introdotta con la riforma del 1971 e, come rileva F. Bolla (loc. cit.), né il messaggio né i rapporti non dicono nulla sulla modifica.
 
2.1 I giudici cantonali hanno rilevato che la responsabilità per provvedimenti cautelari ingiustificati prevista da questa disposizione non si estende alle spese della causa di merito, di guisa a quanto ammesso dalla giurisprudenza per la causa successiva al sequestro. Inoltre, il blocco di un conto bancario impedisce al titolare di servirsene, ma non genera la successiva azione di merito, che può essere incoata anche senza misure cautelari e che dev'essere sostenuta dalla controparte. Non si giustifica trattare in modo diverso i convenuti vincenti in cause simili a dipendenza del fatto che il processo è stato accompagnato da provvedimenti cautelari, attribuendo agli uni unicamente le ripetibili previste dalla legge di procedura civile e agli altri anche altre spese causate dal processo.
 
2.2 Il ricorrente, al proposito della prima motivazione, si limita ad affermare che in seguito al blocco del conto egli ha dovuto difendersi e le relative spese sono la conseguenza di quel blocco. Inoltre, in un giudizio pubblicato, il Tribunale federale ha rilevato che non è arbitrario ammettere tra le poste del danno anche le spese di causa. Infine, sussiste una differenza fra una lite preceduta da misure cautelari e una vertenza senza provvedimenti provvisionali: nella prima il convenuto che poi risulta vincente è privato del diritto di disporre liberamente dei beni bloccati, privazione che lo costringe ad intervenire con l'ausilio di un legale.
 
2.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale, specie quello fondato sull'art. 9 Cost., non può essere sorretto da motivazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece dimostrare con un'argomentazione precisa che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b).
 
Il ricorso s'avvera già a un primo esame carente di una motivazione conforme a tale norma. Nel caso specifico, non può certo configurare arbitrio il fatto che in un giudizio in tema di sequestro il Tribunale federale abbia dichiarato "non arbitraria" la soluzione auspicata dal ricorrente, che per principio si scosta dalla prassi al proposito instaurata dalla giurisprudenza (DTF 113 III 94 consid. 10 pag. 101 e rif.). Nemmeno la seconda motivazione, del tutto sostenibile, del giudizio cantonale è impugnata con una censura conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il ricorrente non spende infatti una parola per spiegare per quale motivo sarebbe arbitrario ritenere che il danno di un provvedimento cautelare ingiustificato non può comprendere anche le spese della causa di merito, perché quest'ultima deve comunque essere sostenuta, con o senza provvedimento cautelare, e le spese sono in entrambi i casi giudicate secondo la procedura.
 
3.
 
Il ricorrente lamenta infine che i giudici cantonali non si sono espressi sulle spese del provvedimento cautelare stesso. Sennonché, di guisa a quanto ricordato in precedenza, quel provvedimento è stato emanato e successivamente confermato previa discussione tra le parti, è poi di nuovo stato confermato su richiesta di revoca da parte del ricorrente ed è definitivamente cresciuto in giudicato. Le spese di quel procedimento sono state decise secondo gli usuali criteri di soccombenza nel giudizio stesso: quella ripartizione è cresciuta in giudicato e il fatto che i giudici cantonali non le abbiano considerate come danno causato dal blocco del conto bancario non appare per nulla arbitrario, ossia manifestamente insostenibile, senza fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b). D'altra parte, nemmeno il ricorrente offre una motivazione alla sua apodittica affermazione di arbitrio.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 luglio 2002
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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