BGer I 631/2001 | |||
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BGer I 631/2001 vom 05.08.2002 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 631/01 /Ws
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Sentenza del 5 agosto 2002
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
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Parti
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M.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Matteo Attanzio, Via G. Prestisimone 4, IT-90015 Cefalù, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 27 agosto 2001)
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Fatti:
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A.
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M.________, cittadina italiana nata nel 1948, ha lavorato in Svizzera quale cucitrice di pellicce dal 1970 al 1997, versando i contributi di legge. Il 30 settembre 1998 presentava una domanda volta all'ottenimento di una rendita dall'assicurazione svizzera per l'invalidità, facendo valere una inabilità addebitabile a lombalgie recidivanti, discopatie moderate e inizio di artrosi femore-patellare al ginocchio sinistro.
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Esperiti gli accertamenti medici del caso e posta la diagnosi di lombalgie croniche, discopatia degenerativa multipla, gonartrosi tricompartimentale sinistra, sindrome del tunnel carpale bilaterale, discreto conflitto subacromiale destro, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con decisione 15 novembre 2000, respingeva la domanda per carenza d'invalidità rilevante.
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B.
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M.________, assistita dall'avv. Matteo Attanzio, deferiva l'atto amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo sostanzialmente l'accertamento di una completa incapacità di lavoro e il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
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Per pronuncia 27 agosto 2001 i giudici commissionali, confermando la valutazione dell'UAI, respingevano il gravame.
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C.
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M.________, sempre patrocinata dall'avv. Matteo Attanzio, producendo ulteriore documentazione sanitaria, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni e ripropone la richiesta di versamento di una rendita d'invalidità ritenendosi invalida in misura superiore al 50%.
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L'UAI, dopo aver sentito il proprio consulente medico e l'esperto del mercato del lavoro, propone di accogliere parzialmente il ricorso e di porre la ricorrente al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 1° dicembre 1998. Per contro, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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D.
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Nell'ambito di un secondo scambio degli allegati, M.________ postula il riconoscimento di una rendita intera, mentre l'amministrazione si conferma nella propria proposta.
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Diritto:
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1.
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Nei considerandi dell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia - secondo l'ordinamento giuridico determinante, in vigore al momento della resa della decisione amministrativa querelata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
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1.1 È comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e che, per l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato non domiciliato né abitualmente dimorante in Svizzera ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido almeno al 50%.
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Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 159 consid. 1).
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1.2 In una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 segg., questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale. Se invece non sussiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nei diversi settori lavorativi (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215).
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Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Tale deduzione non è automatica, ma dovrà essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. Sarà in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non potrà scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80, consid. 5 b/dd e 6).
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2.
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In sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo, l'UAI ha nuovamente sottoposto l'intero incarto al proprio Servizio di consulenza medica, affinché si esprimesse compiutamente sulle obiezioni di natura medica sollevate dall'insorgente. Riesaminando la fattispecie, il dott. U.________, tenendo conto in particolare dei rilievi evidenziati dal dott. R.________ e segnatamente della sfavorevole concomitanza dell'affezione spondilogena e della sindrome del tunnel carpale (operata a destra ma presumibilmente già in atto anche a sinistra), ha attestato alla ricorrente una incapacità di lavoro del 50% nella pregressa attività a partire dal 16 dicembre 1997, rilevando nel contempo che in altre professioni leggere e non qualificate, compatibili con lo stato di salute della richiedente (ad esempio guardarobiera ai piani, stiratrice, operaia in fabbrica, commessa, cassiera), il grado di inabilità attingesse la misura del 30%.
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Per parte sua, l'esperto del mercato del lavoro, incaricato di valutare le ripercussioni della residua abilità lavorativa sulla capacità di guadagno, ha proceduto a raffrontare il reddito che la ricorrente potrebbe conseguire in attività sostitutive leggere, compatibili con lo stato valetudinario dell'interessata, con quello che invece avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuta invalida continuando a lavorare quale cucitrice di pellicce (fr. 4'897.-). Prendendo in considerazione quale reddito da invalida il dato statistico maggiormente favorevole per l'interessata (corrispondente alla retribuzione media conseguibile sul mercato del lavoro svizzero nell'ambito di un'attività di fabbrica: fr. 3'246.- mensili) ed applicando all'elemento statistico così ottenuto una deduzione percentuale pari al 15% per tenere conto delle particolari circostanze del caso (segnatamente degli impedimenti e dell'età) -, l'amministrazione è giunta a determinare un tasso di invalidità del 60,32%, sufficiente per fare maturare il diritto a una mezza rendita, ma non ancora per dare luogo a una rendita intera.
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3.
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La nuova valutazione operata dall'amministrazione, rispondendo adeguatamente ai rilievi critici mossi in sede di ricorso di diritto amministrativo, può essere condivisa da questa Corte. In particolare, essa non sottovaluta le ripercussioni delle diverse affezioni sulla capacità lavorativa nella precedente professione e nelle altre attività leggere sostitutive, compatibili dal profilo sia valetudinario sia attitudinale. Non può così trovare accoglimento la tesi ricorsuale, secondo cui debba essere negata la possibilità, per l'interessata, di accedere a qualsiasi attività sostitutiva, segnatamente a quelle proposte dal servizio medico dell'UAI, che appaiono, alla luce delle affezioni evidenziate da entrambe le parti, senz'altro esigibili nei limiti indicati dal dott. U.________, dalle cui valutazioni, chiare ed attendibili (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee) non sussite pertanto motivo di scostarsi. Né si giustifica di disporre ulteriori accertamenti, ritenuto che la situazione medica ed economica appare diffusamente acclarata.
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Va quindi ricordato alla ricorrente che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato ha il dovere di intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). Inoltre, l'esistenza di fattori estrinseci, che impediscono la ripresa di un'attività adeguata e compatibile, non sono rilevanti per il diritto assicurativo per l'invalidità svizzero. L'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità non giustifica infatti il riconoscimento di una rendita. Se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro che ne risulta" non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). Nell'ordinamento giuridico svizzero, la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione endemica che colpisce una determinata regione, quindi dovuta a veri e propri squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione.
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Per il resto, anche il raffronto dei redditi operato dall'amministrazione non presta il fianco a censure, considerato che è stato effettuato in conformità dei principi giurisprudenziali suesposti (consid. 1) e che anche la riduzione applicata al reddito da invalida per tenere conto delle particolarità del caso appare adeguata e condivisibile, non appena si consideri che quando l'assicurata ha cessato l'attività non era ancora cinquantenne. Senza dimenticare che tale valutazione prescinde dal fatto che l'interessata è comunque stata ritenuta abile al lavoro nella pregressa attività nella misura del 50%.
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4.
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Trattandosi con tutta evidenza di affezioni configuranti uno stato patologico labile (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), il diritto alla mezza rendita non può essere nato che dopo un anno dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa di grado rilevante e, meglio, come peraltro rilevato dall'UAI, a partire dal 1° dicembre 1998.
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5.
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Vertendo sull'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità di parte per la procedura federale (art. 159 e 135 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato 27 agosto 2001 e la decisione litigiosa 15 novembre 2000 sono annullati, alla ricorrente essendo riconosciuto il diritto a una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre 1998.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà alla ricorrente la somma di fr. 2'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
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5.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 5 agosto 2002
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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