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Informationen zum Dokument  BGer I 398/2002  Materielle Begründung
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BGer I 398/2002 vom 21.10.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
I 398/02
 
Sentenza del 21 ottobre 2002
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Soldini, supplente; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
F.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Armodio Migali, Via Turco 12, 88100 Catanzaro, Italia,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
 
Istanza precedente
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
(Giudizio del 24 aprile 2002)
 
Fatti:
 
A.
 
Mediante decisione 10 gennaio 1997 l'Ufficio AI del Canton Argovia metteva il cittadino italiano F.________, nato nel 1952, muratore, al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera con effetto dal 1° giugno 1996, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile a sindrome lombare, ernia discale L4-L5 sinistra e a leggera spondilartrosi lombosacrale bilaterale, valutata dall'amministrazione al 100%.
 
Nell'ambito di un procedimento di revisione promosso nel 1999, l'amministrazione, fondandosi sul parere dei propri sanitari, ha fissato al 54% il grado d'invalidità dell'interessato, per cui l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, divenuto competente in ragione del definitivo rimpatrio di F.________, con provvedimento 5 novembre 2001, ha a decorrere dal 1° gennaio 2002 sostituito con una mezza rendita la rendita intera erogata in precedenza.
 
B.
 
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, adita, tramite l'avv. Armodio Migali, dall'interessato, per pronunzia del 24 aprile 2002 ha confermato il provvedimento dell'amministrazione con sostituzione dei motivi. I primi giudici hanno riconosciuto che, malgrado non fossero date le condizioni della revisione, la decisione del 10 gennaio 1997 doveva essere riesaminata in quanto manifestamente errata. L'Ufficio AI del Canton Argovia aveva infatti erroneamente tenuto conto, nel graduare la residua capacità lucrativa dell'assicurato, di fattori estrinseci, quali la bassa scolarità, la carente formazione professionale e le pessime conoscenze linguistiche, che non avrebbero invece dovuto entrare in linea di conto.
 
C.
 
F.________, sempre assistito dall'avv. Migali, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio commissionale e del provvedimento amministrativo e il conseguente ripristino del diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2002. Produce documentazione medica, segnatamente di natura oftalmologica.
 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dopo aver sottoposto la documentazione prodotta dal ricorrente ai propri sanitari, propone di accogliere il gravame e di rinviargli gli atti per nuova decisione previo complemento di istruttoria. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
Nell'impugnato giudizio, la Commissione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in particolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
 
1.1 Giova nondimeno ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimento; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
 
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
 
1.2 Inoltre, va anche qui ricordato che il principio secondo cui l'amministrazione può in ogni momento modificare d'ufficio una decisione cresciuta in giudicato, sulla quale il giudice non si sia pronunciato materialmente, che si riveli senza dubbio erronea e la cui modificazione rivesta un'apprezzabile importanza prevale su quello concernente la revisione della rendita. Quindi una rendita può essere aumentata, ridotta o soppressa anche se i presupposti dell'art. 41 LAI non sono dati. Qualora l'erroneità della decisione iniziale sia costatata solo in fase giudiziaria, il giudice può tutelare con sostituzione dei motivi il provvedimento di revisione reso dall'amministrazione conformemente all'art. 41 LAI (DTF 111 V 198, 110 V 296, 106 V 87 consid. 1b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 112 V 373 consid. 2c, 390 consid. 1b e 107 V 84 segg.).
 
2.
 
I primi giudici hanno confermato la decisione amministrativa impugnata con sostituzione dei motivi, poiché l'Ufficio AI del Canton Argovia al momento della costituzione della rendita intera avrebbe preso in considerazione fattori estrinseci, estranei cioè all'invalidità, per giungere alla conclusione che la capacità lavorativa dell'assicurato non poteva essere messa a frutto in nessun'altra attività compatibile con lo stato di salute e che pertanto le sue possibilità di reintegrazione professionale erano assolutamente nulle.
 
3.
 
Orbene, la questione può essere lasciata insoluta. In effetti, con il ricorso in esame l'interessato ha prodotto nuova documentazione medica, che mette in evidenza come egli soffra non solo di affezioni di natura ortopedica e reumatologica alla colonna lombare, ma anche di una retinite pigmentosa con contrazione assoluta del campo visivo, tale da limitarlo nello svolgimento di attività sostitutive confacenti, al punto da indurre la dott.ssa E.________, consulente medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, a consigliare l'allestimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera, che consideri i diversi aspetti delle affezioni dell'insorgente.
 
Questa Corte non può che aderire a questa proposta, che appare del tutto ragionevole. La documentazione medica prodotta con il presente ricorso mette infatti in evidenza come al momento della riduzione della rendita intera alla metà la capacità di guadagno dell'assicurato fosse compromessa non solo dalle patologie ortopediche e reumatologiche conosciute, ma verosimilmente e forse in misura non trascurabile, se si tien conto delle attività sostitutive che potrebbero entrare in considerazione, anche dall'affezione agli occhi.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio commissionale querelato del 24 aprile 2002 e il provvedimento impugnato del 5 novembre 2001, gli atti sono rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di una nuova decisione, conformemente ai considerandi.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di indennità di parte per la procedura in sede federale.
 
4.
 
La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
 
5.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 21 ottobre 2002
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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