BGer 6S.180/2002 | |||
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BGer 6S.180/2002 vom 07.11.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.180/2002 /bom
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Seduta del 7 novembre 2002
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Corte di cassazione penale
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Giudici federali Schubarth, presidente,
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Wiprächtiger e Kolly,
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cancelliere Ponti.
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Mario Molo, via Orico 9,
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6500 Bellinzona,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6901 Lugano.
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revisione (trascuranza degli obblighi di mantenimento)
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(ricorso per cassazione contro la sentenza del
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10 aprile 2002 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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della Corte di cassazione e di revisione penale)
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Fatti:
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A.
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Con sentenza dell'8 ottobre 1987 il Pretore di Riviera pronunciava il divorzio tra i coniugi A.________ e B.________. La convenzione sulle conseguenze accessorie, omologata dal giudice, prevedeva una pensione alimentare a favore della moglie di fr. 2'000.-- mensili; l'obbligo del pagamento della pensione sarebbe tuttavia cessato nel caso di nuove nozze della moglie o di sua convivenza con altro uomo.
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B.
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Con petizione del 26 aprile 1996 A.________ chiedeva al Pretore di Riviera di sopprimere il contributo alimentare con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994, sostenendo che l'ex moglie aveva iniziato un rapporto di convivenza con un altro uomo. La controversia tra le parti veniva definitivamente risolta con sentenza del Tribunale federale del 9 maggio 2001, che stabiliva che la pensione alimentare fissata nella convenzione di divorzio omologata l'8 ottobre 1987 era soppressa a partire dal 26 aprile 1996.
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C.
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Con decreto d'accusa dell'8 settembre 1997 il Procuratore pubblico riconosceva A.________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per aver omesso, benché ne avesse avuto i mezzi per farlo, di versare alla ex-moglie gli alimenti fissati nella sentenza di divorzio per il periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 luglio 1997; contro questo decreto, che prevedeva una pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente, l'accusato non interponeva opposizione. Per il medesimo reato, relativo agli alimenti dovuti nel periodo 1° agosto 1997-30 settembre 1997, il 28 aprile 1999 A.________ veniva di nuovo condannato dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Riviera ad una pena detentiva di 30 giorni, pure sospesa condizionalmente.
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D.
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Invocando la sentenza 9 maggio 2001 del Tribunale federale, che aveva sancito la soppressione della pensione alimentare a favore della ex-moglie a partire dal 26 aprile 1996, il 18 luglio 2001 A.________ presentava alla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) un'istanza di revisione delle summenzionate decisioni penali. A suo dire, in effetti, tale fatto nuovo comporterebbe il proscioglimento dall'imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per il periodo agosto-settembre 1997 - oggetto della condanna penale del 28 aprile 1999 - nonché una sensibile riduzione della pena stabilita nel decreto di accusa dell'8 settembre 1997.
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E.
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Il 10 aprile 2002 la CCRP respingeva la domanda di revisione.
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A.________ insorge ora con tempestivo ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CCRP. Invocando una violazione dell'art. 397 CP, ne chiede l'annullamento.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, II 198 consid. 2, I 92 consid. 1; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii, 458 consid. 1).
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2.
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Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). La Corte di cassazione del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 PP). La motivazione del ricorso non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
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3.
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L'art. 397 CP impone ai cantoni di prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del codice penale o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale del primo processo. Il legislatore ticinese ha ottemperato a questa incombenza adottando l'art. 299 lett. c) CPP-TI, che prevede la revisione del processo nel caso in cui esistono fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo.
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3.1 Ai sensi dell'art. 397 CP, un fatto o un mezzo di prova è nuovo quando era sconosciuto al giudice, non quando, invece, quest'ultimo l'ha esaminato ma non ne ha valutato correttamente la portata. Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla sola duplice condizione che il giudice, in caso ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fonda sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio. I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano stati suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami). Sapere se un fatto o un mezzo di prova era veramente sconosciuto al giudice oppure se è proprio a modificare lo stato di fatto alla base della decisione pertiene all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove; tali questioni possono pertanto essere fatte valere unicamente in un ricorso di diritto pubblico. Costituiscono invece questioni di diritto, censurabili nell'ambito di un ricorso per cassazione al Tribunale federale (art. 269 PP), sapere se l'autorità cantonale si è dipartita da un giusto concetto di fatti o mezzi di prova nuovi o rilevanti ai sensi dell'art. 397 CP oppure se la modifica dello stato di fatto è giuridicamente pertinente, vale a dire suscettibile di comportare un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami). Nella misura in cui il ricorrente si astiene dal criticare la valutazione dei fatti operata dalla Corte cantonale e sostiene che questa ha travisato il concetto giuridico di fatto nuovo e rilevante giusta l'art. 397 CP, il gravame è ammissibile.
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4.
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Il ricorrente ritiene che la Corte cantonale abbia palesemente violato l'art. 397 CP; egli adduce che se il motivo di revisione è dato, il giudice deve pronunciarsi in base alla situazione di fatto esistente al momento della domanda di revisione e non in base a quella esistente al momento in cui è stata pronunciata la sentenza di cui si chiede la revisione. L'insorgente sostiene infatti che se il giudice penale avesse saputo che egli non era più tenuto a versare la pensione alimentare a partire dal 26 aprile 1996 - come riconosciuto dal Tribunale federale - non l'avrebbe certo condannato per trascuranza dei doveri di assistenza. Per la CCRP invece, la sentenza del Tribunale federale che ha pronunciato la soppressione della pensione alimentare a partire dal 26 aprile 1996 non ha inciso sul reato di trascuranza dei doveri di assistenza commesso dal ricorrente negli anni 1996-1997, dato che la causa civile nel frattempo avviata non lo esonerava dal rispetto degli accordi a suo tempo stabiliti nella sentenza di divorzio e nella relativa convenzione sulle conseguenze accessorie. Per tali motivi ha respinto la domanda di revisione.
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4.1 Punto centrale della vertenza è quello di sapere se il fatto nuovo invocato dal ricorrente, vale a dire la sentenza 9 maggio 2001 del Tribunale federale, è di una rilevanza tale da modificare lo stato di fatto su cui sono basati i giudizi penali emessi nei suoi confronti per trascuranza dei doveri di assistenza.
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I giudici della CCRP hanno considerato che sino alla definitiva soluzione della lite - intervenuta solo con la citata sentenza del Tribunale federale - l'unico accordo in vigore era quello derivante dalla sentenza di divorzio dell'8 ottobre 1987, che obbligava il marito a versare alla moglie una pensione alimentare mensile di fr. 2'000.- al mese; essi ne hanno dedotto che, sino all'emanazione di una nuova decisione esecutiva, il ricorrente rimaneva obbligato nei confronti della ex-moglie secondo i termini della precedente sentenza, e che pertanto sia il Procuratore pubblico, sia la Presidente della Corte delle Assise correzionali dovevano legittimamente fondarsi su questa situazione di fatto per stabilire se l'accusato avesse violato o meno i suoi doveri di assistenza.
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A giusto titolo. Secondo dottrina e giurisprudenza, il giudizio civile - cresciuto in giudicato - vincola il giudice penale chiamato a statuire in materia di trascuranza degli obblighi di mantenimento (Stefan Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 8 e 9 ad art. 217 CP con riferimenti; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, n. 12 ad art. 217 CP); come rilevato in DTF 76 IV 176, l'accusato che non adempie i suoi obblighi di mantenimento perché ritiene di essere stato condannato a torto dal giudice civile, incorre senz'altro in una violazione dell'art. 217 CP: la questione che sia stato dichiarato a buon diritto debitore di un contributo di assistenza sfugge infatti all'esame del giudice penale (sulla questione della colpevolezza v. anche Günther Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 26, n. 33 e i riferimenti citati). Ora, sullo stato di fatto risultante dalla sentenza di divorzio del 1987 - l'unica a quel momento valida -, i giudici cantonali hanno correttamente ritenuto che gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 217 CP, ossia la violazione del dover di assistenza e la possibilità di fornire la prestazione, erano realizzati. Dagli atti risulta infatti che il ricorrente ha, di sua iniziativa, cessato di versare le quote mensili di alimenti previste nella convenzione accessoria di divorzio già a partire dal 1° gennaio 1996, ancora prima quindi di introdurre la petizione chiedente l'esonero da ogni obbligo pecuniario nei confronti della ex-moglie, datata 26 aprile 1996, e di ottenere un parziale accoglimento - ancorché non definitivo - delle sue pretese con la sentenza del Pretore di Riviera del 13 luglio 1999. Nessun elemento dell'incarto lascia inoltre supporre - né lo pretende in qualche modo il ricorrente - che egli non avesse i mezzi finanziari per provvedere al versamento della pensione alimentare. La Corte cantonale ha d'altro canto pertinentemente osservato che nemmeno i termini della convenzione di divorzio, che prevedeva la cessazione del pagamento degli alimenti in caso di convivenza della moglie con un altro uomo, autorizzavano il marito a interrompere automaticamente le sue prestazioni in corso di causa, essendo l'interpretazione e la reale portata di questa particolare clausola della convenzione tutt'altro che chiara, oltre che il principale motivo della disputa in sede civile. Prova ne è che la sentenza pretorile del 13 luglio 1999, parzialmente favorevole al marito, è poi stata, su appello della moglie, annullata dal Tribunale d'appello e nuovamente ripristinata solo con la decisione del Tribunale federale.
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4.2 Non giova, infine, al ricorrente invocare la sentenza DTF 107 IV 133, riguardante il caso di un giudice chiamato a statuire in sede di revisione dopo che la domanda di revisione era stata accolta dall'ultima istanza cantonale. Secondo tale giurisprudenza, se la domanda di revisione viene accolta e la causa è rinviata al giudice che ha statuito, questi è tenuto a pronunciarsi in base alla situazione di fatto esistente al momento della nuova decisione. La presente fattispecie è invece diversa, trattandosi di un ricorso interposto contro un rifiuto di un'istanza di revisione.
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4.3 Da quanto esposto in precedenza ne scende che, nella fattispecie, una revisione delle menzionate sentenze penali si avvera impossibile, giacché il fatto nuovo invocato, non è in realtà rilevante, vale a dire non permetterebbe di decidere diversamente e di emanare un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato, come preteso nel ricorso. Se la sentenza del 9 maggio 2001 del Tribunale federale non giustifica la revisione dei giudizi penali, al ricorrente rimane comunque la possibilità di reclamare alla beneficiaria la restituzione - ammesso che le siano state versate - delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione alimentare dopo il 26 aprile 1996.
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5.
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In conclusione, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale, ed in particolare l'art. 397 CP, rifiutando la domanda di revisione presentata da A.________; il suo gravame deve pertanto essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 novembre 2002
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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