BGer 4C.259/2002 | |||
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BGer 4C.259/2002 vom 29.11.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.259/2002 /bom
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Sentenza del 29 novembre 2002
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Corboz, Klett,
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Nyffeler e Favre,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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attore,
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contro
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B.________,
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convenuto,
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patrocinato dall'avv. Mario Molo, via Orico 9, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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assunzione di un'azienda; perenzione,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 13 giugno 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Tra il 1983 ed il 1989 A.________ si è occupato della consulenza informatica alla clientela della ditta di B.________, attiva nel commercio di radio-tv-hifi. Tale collaborazione è proseguita anche dopo la trasformazione della ditta individuale in società anonima - avvenuta il 30 giugno 1989 - e si è conclusa nel 1992.
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L'8 luglio 1994 A.________ ha convenuto B.________ dinanzi alla Pretura del Distretto di Riviera chiedendo di essere retribuito per l'attività svolta tra il 1983 e il 1989. L'importo inizialmente reclamato, di fr. 261'700.-- oltre interessi, è stato ridotto in sede di conclusioni a fr. 60'358.40. Il Pretore ha integralmente respinto la petizione il 26 luglio 2001.
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L'appello interposto dal soccombente non ha avuto miglior esito. Nella sentenza del 13 giugno 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha infatti, in sintesi, accertato che la X.________ S.A. ha assunto attivi e passivi della ditta individuale di B.________, conformemente a quanto previsto dall'art. 181 CO, sicché quest'ultimo è rimasto obbligato - solidalmente con la neocostituita società - per gli eventuali debiti della ditta solo sino alla fine del mese di giugno 1991 (art. 181 cpv. 2 CO). Non avendo l'attore fatto valere le proprie pretese entro tale termine, esse sono perente. Donde la reiezione dell'azione.
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B.
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Contro questa pronunzia A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 13 agosto 2002. Prevalendosi della violazione dell'art. 181 CO egli postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio previo completamento degli atti; in via subordinata chiede la condanna del convenuto al pagamento di fr. 261'700.-- o perlomeno di fr. 60'358.--.
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Nella risposta del 5 novembre 2002 B.________ propone la reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modifiche proposte. Non basta il semplice rimando alle conclusioni presentate nella procedura cantonale. Infine, non possono essere formulate conclusioni nuove.
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1.1 Nell'ambito della giurisdizione per riforma il Tribunale federale esige, in linea di principio, la quantificazione delle somme richieste; le conclusioni intese ad ottenere il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio vengono pertanto di regola dichiarate inammissibili poiché non sufficientemente specificate. Fanno eccezione, secondo la giurisprudenza, i casi in cui qualora dovesse aderire alle argomentazioni ricorsuali il Tribunale federale non potrebbe emanare un giudizio di merito bensì dovrebbe ritornare l'incarto all'autorità precedente per completazione degli atti (DTF 125 III 412 consid. 1b pag. 414 con rinvii).
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1.2 In concreto l'autorità cantonale non si è chinata sull'importo delle pretese fatte valere in petizione, avendole essa considerate perente. La domanda principale formulata dall'attore nell'impugnativa, volta al rinvio della causa all'autorità ticinese, risulta pertanto ammissibile: quand'anche dovesse accogliere il ricorso per riforma, il Tribunale federale non potrebbe infatti pronunciarsi sull'ammontare del credito spettante all'attore, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi accertamento in tal senso.
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Visto quanto appena esposto, la conclusione avanzata in via subordinata non va tenuta in considerazione. Vale tuttavia la pena di rilevare che, stando a quanto accertato nel giudizio criticato, in sede di appello l'attore aveva limitato la propria richiesta a fr. 59'728.--; nella misura in cui, dinanzi al Tribunale federale, postula il versamento di valori superiori la sua domanda si avvera dunque, in ogni caso, inammissibile siccome nuova.
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2.
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L'attore non critica la decisione impugnata in punto alla costituzione della società anonima mediante conferimento in natura né tantomeno contesta l'avvenuta assunzione, da parte di quest'ultima, degli attivi e passivi della ditta individuale. In sostanza, ammette che si tratta di un'assunzione dell'azienda ai sensi dell'art. 181 CO.
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Egli nega, per contro, l'applicabilità di questa norma al caso in esame, non essendo il suo credito menzionato nel bilancio presentato dalla ditta individuale al momento della trasformazione in società anonima. Secondo l'attore l'assunzione di un debito giusta l'art. 181 CO, con conseguente successiva liberazione del debitore precedente (art. 181 cpv. 2 CO), vale infatti unicamente per i debiti inseriti a bilancio.
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2.1 Giusta l'art. 181 cpv. 1 CO chi assume un patrimonio o un'azienda con l'attivo ed il passivo diventa responsabile verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori dall'assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli. Ciò significa che l'assuntore prende il posto del debitore precedente senza che sia necessario ossequiare una forma particolare (DTF 126 III 375 consid. 2c pag. 378 con rinvii e riferimenti). Onde proteggere i creditori dagli effetti derivanti dal trasferimento legale dei debiti, l'art. 181 cpv. 2 CO sancisce la responsabilità solidale del nuovo debitore con quello precedente durante due anni (cfr. DTF 121 III 324 consid. 2 pag. 327). In altre parole, contestualmente alla comunicazione ai creditori o alla pubblicazione sui giornali, si verifica un'assunzione cumulativa del debito per la durata di due anni, dopodiché il debitore precedente viene liberato, senza che sia necessario il consenso del creditore (Tschäni in: Basler Kommentar, n. 2 e 10 ad art. 181 CO; Gauch/Schluep/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7a ed., n. 3750; Spirig in: Zürcher Kommentar, n. 6 seg. ad art. 181 CO).
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Il creditore non è tenuto a conoscere il contenuto degli accordi stipulati dall'assuntore con il debitore precedente quo alla natura e all'ammontare degli attivi e dei passivi trasferiti; secondo la prassi egli può legittimamente riferirsi alle informazioni ricevute dall'assuntore o a quanto apparso nella pubblicazione (DTF 79 II 289 consid. 4b e c pag. 291 seg.; 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.). Il tenore della comunicazione - rispettivamente della pubblicazione - prevale dunque su quello della convenzione interna. La maggior parte della dottrina condivide questa giurisprudenza (Tschäni, op. cit., n. 11 ad art. 181 CO; Spirig, op. cit., n. 147 segg. ad art. 181 CO; Gauch/Schluep/Rey, op. cit., n. 3747; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, Zurigo 1974, nota a piè di pagina n. 125a pag. 397 e pag. 398; Guhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., n. 24 e 25 pag. 291 seg.; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., pag. 590).
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Alcuni autori ritengono invece determinante la pattuizione intervenuta fra le parti, in particolare qualora la comunicazione superi gli accordi interni. Il creditore non ne risulta pregiudicato, potendo egli in ogni caso rivolgersi al debitore originario (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., pag. 908; von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1964, pag. 353 lett. c). Riferita alla questione della validità dell'assunzione, questa tesi appare corretta: l'assuntore non può essere vincolato a un contratto non valido, anche se il trasferimento dell'azienda o del patrimonio è già stato comunicato ai creditori (Gauch/Schluep/Rey, op. cit., n. 3746 e 3748; von Tuhr/Escher, op. cit., pag. 397; Bucher, op. cit., pag. 590; Spirig, op. cit., n. 183 seg. ad art. 181 CO). Essa non può tuttavia venir estesa all'ammontare dei passivi trasferiti. La buona fede nelle relazioni d'affari e l'esigenza di sicurezza nelle transazioni commerciali impongono di riconoscere al creditore la possibilità di dare alla comunicazione indirizzatagli il senso che un terzo in buona fede potrebbe attribuirle secondo il principio dell'affidamento (cfr. Tschäni, op. cit., n. 11 ad art. 181 CO). Ciò vale a maggior ragione per quei passivi che per loro natura appartengono all'azienda o al patrimonio trasferiti. Al creditore non può pertanto venire opposta una riserva formulata in maniera implicita o poco chiara, dalla quale risulterebbe, a dire dell'assuntore, che certe posizioni sono state escluse dal trapasso o addirittura erano da lui ignorate (Guhl/Koller, op. cit., n. 24 pag. 291). Di riflesso, in simili casi, il creditore non può sostenere - una volta trascorso il termine perentorio di due anni - che il debitore precedente non sarebbe stato liberato dai propri obblighi.
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Alla luce di queste considerazioni, non v'è motivo di scostarsi dalla citata giurisprudenza, approvata da gran parte della dottrina.
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2.2 In concreto, con atto pubblico del 30 giugno 1989 la X.________ S.A. ha assunto gli attivi e i passivi della ditta individuale del convenuto. La costituzione della società è stata pubblicata nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC) del 18 luglio 1989; trattandosi di un fatto notorio, questa pubblicazione può essere tenuta in considerazione d'ufficio (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II pag. 68). Dalla sua lettura emerge che "Il socio B.________ ha apportato alla società l'attivo e il passivo della sua attività commerciale privata, come da bilancio al 31 dicembre 1988 che dà all'attivo un importo di fr. 212'764.65 (cassa, debitori, materiale, ecc.) e al passivo un importo di fr. 155'761.45 (creditori vari, ecc.) con un saldo di capitale proprio di fr. 57'003.20, di cui fr. 48'000.-- computati sul capitale sociale."
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Come rettamente osservato dall'attore, la pubblicazione fa riferimento al bilancio presentato in occasione dell'assunzione dell'azienda. La giurisprudenza stabilisce che in simili casi il creditore può in buona fede concludere per il trasferimento globale dei debiti all'assuntore (DTF 79 II 289 consid. 4c pag. 292; 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.; cfr. anche Spirig, op. cit., n. 153 ad art. 181 CO). L'opinione contrastante citata dall'attore (Becker in: Berner Kommentar, n. 4 ad art. 181 CO) assevera, in sostanza, che qualora ci si richiami a un bilancio la responsabilità dell'assuntore si limita ai passivi ivi elencati, fatti salvi quei debiti che ogni assuntore deve prendere in considerazione, quali ad esempio i salari correnti. La giurisprudenza ritiene per contro che il creditore in buona fede può - e deve - considerare la sua pretesa inclusa nel bilancio se non vi sono motivi particolari per credere che ciò potrebbe non essere il caso. Anche a questo riguardo la prassi vigente merita di essere confermata. Non si può ragionevolmente chiedere ai creditori di verificare il bilancio nel dettaglio, onde appurare se il loro credito è stato inserito fra i passivi oppure no, ogni qualvolta la comunicazione, rispettivamente la pubblicazione, si limita a rinviare genericamente al bilancio. Questa è, d'altro canto, anche l'opinione dell'attore. Eventuali imprecisioni nella comunicazione non ostano dunque al trasferimento dei passivi inerenti l'azienda o il patrimonio assunti.
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2.3 Nella decisione impugnata il Tribunale d'appello ha deciso, a ragione, che i crediti vantati dall'attore, connessi alle prestazioni fornite alla ditta individuale, rientrano per loro natura nel patrimonio trasferito alla società anonima, che svolge la stessa attività. Qualora l'intenzione delle parti al contratto di assunzione fosse stata quella di escludere tali crediti dal trapasso, esse avrebbero dovuto precisarlo esplicitamente. Dato che nella pubblicazione apparsa sul FUSC i passivi sono stati menzionati globalmente, con l'indicazione "creditori vari", si può senz'altro ammettere che le asserite pretese dell'attore sono passate alla società anonima. Ciò significa che, attualmente, l'unica eventuale debitrice dell'attore potrebbe essere la società anonima, la presente causa essendo stata introdotta nel 1994, ben dopo la scadenza del termine perentorio di due anni sancito dall'art. 181 cpv. 2 CO.
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2.4 Da tutto quanto esposto discende che l'argomentazione principale su cui si fonda la decisione impugnata merita di essere confermata. Il ricorso per riforma va pertanto respinto, senza che sia necessario esaminare se, facendo valere il suo credito, l'attore abbia agito abusivamente, così come addotto dai giudici ticinesi in via sussidiaria.
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3.
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In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione all'attore, al patrocinatore del convenuto e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 novembre 2002
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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