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Informationen zum Dokument  BGer 5P.325/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.325/2002 vom 15.01.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.325/2002 /bom
 
Sentenza del 15 gennaio 2003
 
II Corte civile
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Nordmann e Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti, studio legale Velo & associati, piazza Riforma 5, CP 3464, 6901 Lugano,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, via Fusoni 4, 6900 Lugano,
 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
misure cautelari in una causa di separazione,
 
(ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 25 luglio 2002 dalla I Camera
 
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
 
Fatti:
 
A.
 
A.________ e B.________, entrambi cittadini spagnoli residenti in Spagna, si sono sposati nel 1966. Il 31 agosto 2001 il marito ha chiesto al tribunale di prima istanza di Majadahonda (Spagna) l'adozione di misure provvisionali preliminari alla domanda di separazione e in particolare l'autorizzazione a costituirsi un domicilio proprio e la revoca di ogni potere che i coniugi si erano reciprocamente concessi sui beni coniugali. Con decisione del 7 febbraio 2002 il tribunale spagnolo ha pronunciato la separazione provvisionale con la cessazione dell'obbligo di convivenza e la revoca dei poteri che le parti si erano accordate, ha assegnato alla moglie l'abitazione coniugale e al marito la casa di Marbella (entrambe con il relativo mobilio), ha stabilito un contributo alimentare per la coniuge e ha ordinato l'amministrazione congiunta dei beni coniugali, ad eccezione delle società, che continuano ad essere gestite dal marito, al quale incombe tuttavia un obbligo di rendiconto annuale e di richiedere il consenso della moglie per gli atti di disposizione.
 
Il 20 marzo 2002 il Pretore del distretto di Lugano, in parziale accoglimento di un'istanza provvisionale di B.________ e dopo aver effettuato il contraddittorio, ha ingiunto a tre banche di Lugano di procedere al blocco immediato della metà degli averi di pertinenza di A.________.
 
B.
 
Con sentenza del 25 luglio 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un'appellazione introdotta dal marito e ha confermato il decreto pretorile. I giudici cantonali, rilevato che gli averi colpiti dalla misura possono essere oggetto di esecuzione nel quadro della futura sentenza di stato estera, riconoscono la competenza dei tribunali svizzeri in virtù dell'art. 10 LDIP. Essi indicano poi che anche il requisito dell'urgenza è dato e che è applicabile il diritto svizzero, in particolare l'art. 178 CC. Anche i presupposti degli art. 376 segg. CPC ticinese sono adempiuti, atteso segnatamente che in sede di appello la moglie ha prodotto un'attestazione da cui risulta che essa ha inoltrato un'azione di separazione.
 
C.
 
Il 16 settembre 2002 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost., con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Narrati i fatti, nega la competenza dei tribunali svizzeri, affermando che non ci sarà alcuna sentenza concernente i beni situati in Svizzera che dovrà essere eseguita. Nemmeno il requisito dell'urgenza è in concreto dato, dal momento che la problematica della liquidazione del regime matrimoniale non è ancora stata affrontata del tutto. Anche l'applicazione dell'art. 178 CC è arbitraria, poiché l'istante non ha reso verosimile un pericolo e perché la misura adottata non rispetta il principio della proporzionalità. Neppure i presupposti previsti dal Codice di procedura civile ticinese per ordinare misure cautelari sono adempiuti: la controparte non ha reso verosimile alcun diritto sui beni in questione né ha allegato un pregiudizio; i giudici cantonali non le hanno inoltre fissato alcun termine per promuovere la causa di merito.
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Una sentenza dell'ultima istanza cantonale in materia di provvedimenti cautelari non è finale ai sensi dell'art. 48 OG, motivo per cui non può essere impugnata con un ricorso per riforma (DTF 126 III 261 consid. 1), ma è suscettiva di un ricorso per nullità (DTF 122 III 213 consid. 1) o di un ricorso di diritto pubblico (DTF 109 II 199 consid. 1). Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG quest'ultimo rimedio è unicamente ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad altra autorità federale. Ora, nella misura in cui contesta la competenza, fondata sull'art. 10 LDIP, dei tribunali svizzeri di emanare le invise misure cautelari, il ricorrente si prevale del caso di ricorso previsto dalla lett. e del primo capoverso dell'art. 68 OG e cioè di una violazione delle prescrizioni del diritto federale sulla competenza internazionale delle autorità. Ne segue che, essendo aperta la via del ricorso per nullità, il ricorso di diritto pubblico - sussidiario - si rivela riguardo a questa censura di primo acchito inammissibile.
 
1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. In particolare, l'impugnativa fondata sull'art. 9 Cost. non può essere sorretta da motivazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca della corretta applicazione delle disposizioni invocate. Con essa deve invece dimostrare, con un'argomentazione precisa, che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a).
 
Nel caso specifico l'ammissibilità delle rimanenti censure del gravame appare, alla luce dei requisiti posti dalla predetta norma, in larga misura esclusa. Il ricorrente si limita infatti a contrapporre una sua interpretazione dei presupposti legali che permettono di ordinare il contestato blocco senza però dimostrare che l'applicazione della legge effettuata dai giudici cantonali sia manifestamente insostenibile.
 
2.
 
2.1 La Corte cantonale ha rilevato che il marito ha presentato in Spagna un'istanza preliminare alla richiesta di separazione legale, ragione per cui è verosimile che si giunga alla pronuncia della separazione o del divorzio con la liquidazione del regime matrimoniale. Inoltre, il blocco dei conti decretato sulla base dell'art. 178 CC - norma che è pure applicabile in ambito provvisionale - ha i medesimi effetti di quanto deciso dal giudice spagnolo, che ha previsto l'amministrazione congiunta dei beni coniugali, tranne le società utilizzate dal marito nell'esercizio della sua professione. Tuttavia, anche per quest'ultime, egli deve chiedere il consenso della moglie per gli atti di disposizione. In concreto poi il marito non comunica la collocazione e la consistenza degli averi in Svizzera.
 
2.2 Il ricorrente afferma che nella fattispecie non sono dati i presupposti per applicare l'art. 178 CC. Innanzi tutto la moglie non ha reso verosimile che i suoi interessi siano minacciati in seguito all'intenzione del marito di distrarre i beni in Svizzera. Inoltre, essa non ha specificato i beni da bloccare e utilizza tale misura per procurarsi illecitamente informazioni sugli stessi, atteso che non ha fatto uso del proprio diritto di informazione innanzi al giudice spagnolo. Infine, il blocco ordinato non rispetta il principio della proporzionalità.
 
2.3 Giusta l'art. 178 cpv. 1 CC, se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. Questa disposizione è applicabile quale misura cautelare in una causa di separazione o divorzio (art. 117 cpv. 2 e 137 cpv. 2 CC; DTF 120 III 67 consid. 2a) e presuppone che la coniuge richiedente renda verosimile l'esistenza di un pericolo attuale (DTF 118 II 378 consid. 3b).
 
Nella fattispecie la sentenza impugnata indica che il marito tace l'esatta collocazione e consistenza degli averi in Svizzera e che una misura analoga a quella qui censurata è stata adottata dal giudice spagnolo. Il ricorrente pare contestare quest'ultima motivazione e afferma di godere - in base al giudizio spagnolo - di una certa autonomia nell'amministrare le società. Sennonché la critica disattende i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, poiché egli nemmeno sostiene che i beni colpiti dal provvedimento in discussione concernono le società con cui opera. Per il resto, non nega che la sua situazione patrimoniale non è trasparente, e non fornisce alcuna spiegazione al riguardo, limitandosi a sostenere che la moglie non ha fatto valere il suo diritto all'informazione. In queste circostanze, riconoscendo un pericolo di distrazione dei beni situati in Svizzera, la Corte cantonale non è incorsa in arbitrio e cioè non ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a). Non è neppure possibile escludere ogni pericolo di distrazione per il solo motivo che - come affermato nel ricorso - il marito avrebbe avuto la possibilità di prelevare tali averi nel mese intercorso fra l'emanazione della misura provvisionale spagnola e quella ticinese. Ribadito che quest'ultima, a guisa di quella straniera, tocca unicamente la metà dei beni depositati presso tre banche di Lugano, il ricorrente non può essere seguito laddove intravede una violazione del principio della proporzionalità o un illecito sequestro investigativo (Sucharrest). Egli pare poi dimenticare che in concreto non sono state pronunciate semplici misure di protezione dell'unione coniugale, ma provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di separazione pendente in Spagna, che comporta lo scioglimento del regime matrimoniale. Ne segue che, in assenza di una qualsiasi contestazione su tale motivazione, l'asserzione ricorsuale secondo cui non vi sarà alcuna sentenza estera che potrà essere eseguita in Svizzera appare priva di fondamento.
 
3.
 
Il ricorrente lamenta pure una violazione delle norme della legge di procedura cantonale, poiché non sono dati i presupposti previsti dagli art. 376 segg. CPC ticinese per l'emanazione di misure cautelari e perché i giudici cantonali non hanno fissato alla moglie un termine ex art. 381 CPC ticinese per inoltrare la causa di merito.
 
Così facendo il ricorrente misconosce che il diritto federale determina il contenuto delle misure cautelari nel senso dei combinati art. 137 e 178 CC (DTF 123 III 1 consid. 3a) e che il giudice non deve esaminare se sono dati i presupposti di cui all'art. 376 CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 9 all'art. 376 CPC). Altrettanto inconsistente si rivela il rimprovero concernente la mancata fissazione di un termine per inoltrare l'azione di merito in applicazione dell'art. 381 CPC ticinese, ricordato che, come già osservato nel precedente considerando, fra le parti è pendente una causa di separazione.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato nella - ridotta - misura in cui risulta ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 gennaio 2003
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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