BGer 5P.427/2002 | |||
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BGer 5P.427/2002 vom 07.02.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.427/2002 /bom
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Sentenza del 7 febbraio 2003
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II Corte civile
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher e Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, via Besso 37, casella postale 33, 6903 Lugano,
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contro
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C.________,
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opponente, patrocinato dall'avv. Luisa Biaggini Rossi, via Vanoni 6, 6900 Lugano,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, 6901 Lugano.
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art. 9 Cost. (sequestro),
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(ricorso di diritto pubblico del 14 novembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
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Fatti:
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A.
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B.________, facoltoso cittadino italiano, è deceduto a Mendrisio il 29 ottobre 2002. Si contendono l'eredità da un lato A.________, il quale afferma che il de cuius lo avrebbe designato suo erede universale, e dall'altro C.________, figlio unico del defunto. La vertenza è pendente avanti il competente Tribunale di Siena.
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Dell'asse ereditario fa anche parte la fondazione di famiglia X.________, con sede a Vaduz (FL); poiché il de cuius aveva a suo tempo espressamente designato il figlio C.________ secondo beneficiario, la titolarità dei beni della fondazione non è litigiosa. Il fisco italiano ha considerato l'attribuzione dei beni della fondazione quale legato, ed ha fissato la relativa tassa di successione in circa lit. 500 milioni. Avendo C.________ preannunciato di volersi opporre alla tassa di successione, A.________ - nella sua qualità di condebitore solidale con il beneficiario - l'ha soluta.
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B.
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A.________, ritenendo di avere pagato un'imposta che avrebbe dovuto essere corrisposta da C.________, e dunque di vantare nei confronti di quest'ultimo un diritto di rivalsa, ha chiesto ed ottenuto dal giudice di prime cure - quale garanzia della sua pretesa - il sequestro in applicazione dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF degli averi della fondazione di famiglia X.________, a concorrenza di circa fr. 450'000.--. Con decisione 2 settembre 2002, il Pretore di Lugano ha respinto l'opposizione del debitore sequestrato.
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C.
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Adita da quest'ultimo con appello 12 settembre 2002, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece ritenuto - con sentenza 28 ottobre 2002 - fondata l'opposizione, non avendo il creditore reso verosimile l'esistenza di una causa di sequestro, in specie facendo difetto il sufficiente legame della pretesa con la Svizzera.
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D.
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Con ricorso di diritto pubblico del 14 novembre 2002 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza di appello. Egli fa valere le censure di arbitraria applicazione del diritto federale ed arbitraria valutazione delle prove, con conseguente diniego di giustizia. Partendo dal principio che la nozione di legame sufficiente con la Svizzera - riferita al credito causa del sequestro - debba essere interpretata in modo estensivo, ritiene che il deposito dei beni in Svizzera e la stretta connessione tra origine del credito (azione di rivalsa per pagamento di un'imposta) e luogo ove si trovano i beni cui si riferisce l'imposta (Svizzera) rappresentino un legame più che sufficiente, tanto più che il de cuius abitava in Svizzera al momento in cui venne costituita la fondazione titolare del conto di cui viene chiesto il sequestro. A suo giudizio, il Tribunale di appello avrebbe omesso di mettere in relazione tutti gli elementi di connessione che, presi singolarmente, potrebbero anche apparire insufficienti ma che, nel loro complesso, dimostrano un manifesto legame fra il credito e la Svizzera.
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Dopo aver invitato la controparte a determinarsi sulla domanda di misure d'urgenza, il Presidente della II Corte civile ha concesso al ricorso l'effetto sospensivo con decreto 9 dicembre 2002.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 La decisione di ultima istanza cantonale su opposizione a sequestro (combinati artt. 278 cpv. 3 LEF e 18 Legge cantonale (ticinese) di applicazione della LEF) può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. sentenza del 2 ottobre 1997 della II Corte civile consid. 2, riprodotto in: SJ 1998 pag. 146, e la sentenza emanata nella causa 5P.265/2002 consid. 1).
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1.2 A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta dal ricorrente sia almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii).
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2.
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In tema di opposizione a sequestro, l'istanza cantonale di rango superiore dispone del medesimo potere d'apprezzamento del giudice di prime cure: anch'essa esamina l'adempimento delle condizioni del sequestro sulla base di un giudizio di verosimiglianza (sentenza 2 ottobre 1997 della II Corte civile consid. 3, riprodotto in: SJ 1998 pag. 146). Sapere se nel caso concreto sia stato raggiunto il grado di verosimiglianza esatto dal diritto federale, è questione che dipende dall'apprezzamento delle prove. In questo contesto, visto l'ampio margine d'apprezzamento di cui gode l'autorità cantonale, il Tribunale federale interviene con prudenza ed oculatezza: annulla la decisione impugnata soltanto se quest'ultima scaturisce da un apprezzamento delle prove arbitrario, vuoi perché manifestamente insostenibile, vuoi perché in palese contrasto con gli atti (DTF 118 Ia 28 consid. 1b pag. 30, e sentenze citate; supra, consid. 1.2).
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Nel caso di specie, il Tribunale di appello ha ritenuto che il ricorrente non aveva reso verosimile il legame fra la propria pretesa e la Svizzera, rendendo in tal modo superfluo un esame degli altri presupposti.
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3.
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3.1 In particolare, il ricorrente censura come sommario, e dunque arbitrario, il giudizio del Tribunale di appello, secondo il quale sarebbero irrilevanti tutte le circostanze che si riferiscono alla fondazione titolare dei beni sotto sequestro. Nella misura in cui, così facendo, il ricorrente sembra criticare come insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, egli si avvale di una censura di natura formale (violazione del diritto di essere sentito, art. 29 cpv. 2 Cost.), da evadersi prioritariamente (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102, 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
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3.2 Il rimprovero del ricorrente non è giustificato. Il Tribunale di appello ha discusso tutti gli argomenti proposti dal ricorrente: ha scartato quello scaturente dal luogo di deposito dei beni della fondazione con il pertinente riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 494). Quanto agli altri argomenti, che il ricorrente ripropone in questa sede, il Tribunale di appello li ha considerati in blocco inconferenti, in quanto riguardanti unicamente l'ipotetica connessione con la Svizzera della fondazione detentrice dei beni, non della pretesa alla base del sequestro. Tale ragionamento è del tutto ineccepibile.
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3.3 In realtà, il ricorrente neppure tenta di dimostrare la pretesa arbitrarietà delle conclusioni del Tribunale di appello. Si limita invece a sviluppare nuovi argomenti (in parte ed in nuce già presenti nel ricorso in appello), atti al più a dimostrare che anche un'altra soluzione sarebbe stata sostenibile. In ciò si manifesta l'inammissibile taglio appellatorio del gravame (supra, consid. 1.2), che rende il medesimo in larga misura irricevibile.
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4.
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4.1 Abbondanzialmente, sia rilevato che gli elementi di giudizio proposti dal ricorrente, e ritenuti validi dal giudice di prime cure ma non dal Tribunale di appello, di fatto non appaiono convincenti. Già detto dell'argomento tratto dal luogo di deposito dei fondi della fondazione (supra, consid. 3.2), anche quello secondo il quale il sufficiente legame con la Svizzera esisterebbe in considerazione della connessione fra la somma di cui si chiede il pagamento ed il patrimonio oggetto del sequestro va respinto: la connessione deve esistere con la pretesa del ricorrente nei confronti del resistente, a garanzia della quale viene postulato il sequestro. Nel caso di specie, la pretesa che vanta il ricorrente trae incontestatamente origine dal diritto fiscale italiano, applicato dall'autorità giudiziaria italiana in una vertenza di natura successoria pendente in quel Paese. Né tale pretesa di rivalsa appare avere alcun punto di collegamento con la Svizzera secondo le regole del diritto internazionale privato: a tal proposito, basta rinviare alle pertinenti argomentazioni proposte dall'ultima istanza cantonale, tanto più che il ricorrente non le ha ridiscusse in sede di ricorso.
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4.2 Il ricorrente, traendo spunto da quella parte di dottrina per la quale il legame sufficiente con la Svizzera è dato per obbligazioni non contrattuali nate su suolo elvetico, pretende che ciò dovrebbe valere per analogia anche nel caso qui in discussione. Tuttavia, non spiega le ragioni che lo spingono a tale conclusione.
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4.3 Parimenti il ricorrente, che pure critica espressamente la Corte cantonale per non avere discusso il fatto che il de cuius abitasse in Svizzera al momento di costituire la fondazione, non spiega quale rilevanza ciò potrebbe avere nel caso di specie. Comunque, anche un eventuale legame del de cuius con la Svizzera nel momento indicato rappresenterebbe elemento di giudizio totalmente estraneo alla pretesa personale che il ricorrente vanta nei confronti del resistente.
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4.4 Neppure è vero, come pretende da ultimo il ricorrente, che il sufficiente legame fra la sua pretesa e la Svizzera debba necessariamente emergere, se non già sulla scorta di ogni elemento di giudizio preso singolarmente, almeno da una considerazione globale dei vari criteri da lui proposti, debitamente correlati. Atteso che nessuno dei vari fattori da lui enunciati appare pertinente, mal si vede come una loro correlazione potrebbe portare ad un altro risultato. Ma seppur ciò si verificasse, non basterebbe per dimostrare l'arbitrarietà della divergente conclusione dell'ultima autorità cantonale - arbitrarietà che, come detto (supra, consid. 3.3), il ricorrente neppure tenta di dimostrare.
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5.
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Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al resistente vanno riconosciute ripetibili commisurate all'onere indispensabile causatogli dal fatto di doversi esprimere sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà inoltre al resistente l'importo di fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
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Losanna, 7 febbraio 2003
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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