BGer 5C.216/2002 | |||
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BGer 5C.216/2002 vom 16.04.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.216/2002 /viz
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Decisione del 16 aprile 2003
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Hohl, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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X.________ AG,
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convenuta e ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto Haab, via Ariosto 4, casella postale 2701, 6901 Lugano,
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contro
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A.________,
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attore e opponente, patrocinato dall'avv. Luca Taddei,
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via Lucchini 7, casella postale 3444, 6901 Lugano.
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Oggetto
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(azione di accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF; competenza),
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ricorso per nullità del 2 ottobre 2002 contro la sentenza emanata il 10 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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A.________ è stato alle dipendenze della X.________ AG a Zurigo dal 1997 alla fine di marzo 2000. Il 28 giugno 2000, in occasione della liquidazione del rapporto di lavoro, le parti hanno sottoscritto innanzi al Tribunale del lavoro del Canton Zurigo una transazione giudiziale, in cui il dipendente ha riconosciuto una pretesa della sua ex datrice di lavoro di fr. 30'000.--. Il 12 ottobre 2000 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha notificato a A.________ un precetto esecutivo, rimasto senza opposizione, fatto stendere dalla X.________ AG per ottenere il pagamento di fr. 200'000.--.
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2.
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Con petizione 2 ottobre 2001, fondata sull'art. 85a LEF, A.________ ha convenuto in giudizio la X.________ AG e ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città di accertare, limitatamente a fr. 170'000.--, l'inesistenza del debito per cui è stata promossa la summenzionata esecuzione. Il 16 ottobre 2001 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione presentata nel medesimo tempo dall'attore. Il primo giudice ha dapprima stabilito il carattere internazionale della vertenza, dovuto al trasferimento, nel maggio 2001, del debitore a Roma. Egli ha poi ritenuto competenti, in virtù della Convenzione di Lugano, i Tribunali svizzeri, ma ha reputato di essere territorialmente incompetente, poiché la vertenza dipenderebbe da un contratto di lavoro e preminente risulterebbe essere il foro previsto dall'art. 24 cpv. 1 LForo e cioè quello del domicilio o della sede della convenuta o quello del luogo di svolgimento abituale del lavoro, che in entrambi i casi sarebbe Zurigo.
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3.
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Il 10 settembre 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un appello dell'attore, ha respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e ha ritornato la causa al Pretore per decisione sulla domanda cautelare e per il proseguimento della causa. I giudici cantonali, ribaditi sia il carattere internazionale della vertenza che la competenza dei Tribunali svizzeri, hanno indicato che territorialmente competente per l'azione ai sensi dell'art. 85a LEF è il giudice del luogo di esecuzione, ma che tale foro non sarebbe imperativo. In concreto, tuttavia, la proroga del foro contenuta nel contratto di lavoro sarebbe nulla, poiché contraria all'art. 343 vCO, vigente al momento della sua pattuizione. Anche la norma della LForo citata dal giudice di primo grado non sarebbe applicabile alla fattispecie, poiché entrata in vigore posteriormente. Il giudice competente a dirimere la lite risulterebbe pertanto essere quello del luogo di esecuzione, così come previsto dall'art. 85a LEF.
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4.
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4.1 Con ricorso per nullità del 2 ottobre 2002 al Tribunale federale la X.________ AG chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale la reiezione dell'appello. In via subordinata domanda l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa all'ultima istanza cantonale per nuovo giudizio. La convenuta sostiene che il foro dell'art. 85a LEF non sarebbe disponibile nella fattispecie, poiché non sarebbe previsto né direttamente dalla Convenzione di Lugano (CL) né indirettamente tramite la LDIP. Essa afferma che, in base all'art. 2 cpv. 1 CL, avrebbe potuto essere convenuta in giudizio in Svizzera, ma unicamente innanzi ai tribunali stabiliti dall'art. 115 LDIP per le azioni derivanti da contratti di lavoro (tribunale del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, o per le azioni del lavoratore pure i tribunali del suo domicilio o della sua dimora abituale). Nessuno di tali fori si troverebbe però a Locarno.
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Il presidente della II Corte civile ha invitato, in via rogatoriale, l'attore - che non risultava più patrocinato - a eleggere in Svizzera un domicilio dove possano avvenire le notifiche e a inoltrare osservazioni al ricorso e alla domanda di effetto sospensivo. L'attore non ha né eletto domicilio né inoltrato una risposta. Con decreto 28 gennaio 2003 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame.
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4.2 Il 10 marzo 2003 la convenuta ha inviato al Tribunale federale un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 LEF, datato 28 febbraio 2003, che riguarda l'esecuzione da lei promossa e a cui si riferisce l'azione fondata sull'art. 85a LEF. In tale attestato di carenza di beni, l'attore risultava nuovamente rappresentato da un avvocato. Il presidente della Corte adita, atteso che la lite pareva essere divenuta priva di oggetto, ha quindi invitato i patrocinatori delle parti a determinarsi su tale questione e sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili nella sede federale. Con lettera del 26 marzo 2003 la convenuta si è rimessa al giudizio del Tribunale federale per quanto attiene all'oggetto della lite e reputa segnatamente, con riferimento alle spese, di non poter essere penalizzata in seguito al cambiamento delle circostanze. L'attore, dal canto suo, ritiene che le spese dello stralcio debbano essere messe a carico della convenuta.
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5.
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Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'azione di cui all'art. 85a LEF presuppone un'esecuzione ancora in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43) e che, quando l'Ufficio ha rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento, tale azione non può più essere giudicata (sentenza 5C.11/2001 del 30 maggio 2001 consid. 2). La petizione e la relativa domanda di misure cautelari pendenti innanzi al Pretore sono quindi divenute prive di oggetto. In queste circostanze, pure il presente ricorso, vertente su un'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata nell'ambito della predetta procedura, è diventato senza oggetto. Giusta i combinati articoli 40 OG e 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto, il Tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. La ripartizione della tassa di giustizia e delle ripetibili viene pertanto in primo luogo effettuata in base al presunto esito della causa. Se nel caso concreto questo non si lascia determinare, occorre far capo ai principi generali del diritto processuale: le spese processuali sono poste a carico della parte che ha iniziato la procedura divenuta priva d'oggetto o nell'ambito della quale sono subentrati i motivi che hanno fatto diventare senza oggetto il processo (DTF 118 Ia 488 consid. 4 pag. 494).
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Nella fattispecie il quesito sollevato con il ricorso, concernente in sostanza la possibilità di un escusso trasferitosi all'estero di prevalersi del foro previsto dall'art. 85a LEF alla stessa stregua di un debitore domiciliato in Svizzera per tutta la durata della procedura di esecuzione, non è di immediata soluzione e non deve essere pregiudicato con un giudizio sommario sulle spese, come è quello in esame. Infatti è vero che la giurisprudenza ha stabilito che l'azione dell'art. 85a LEF ha una duplice natura: da un lato, è un'azione del diritto materiale, che ha per scopo l'accertamento dell'inesistenza del debito o la concessione di una dilazione, e, dall'altro, ha effetti di carattere esecutivo, poiché il giudice che accoglie la petizione annulla o sospende l'esecuzione (DTF 125 III 149 consid. 2c pag. 151). Tuttavia il riconoscimento di tale duplice natura non fornisce indicazioni su quale aspetto (quello inerente al diritto esecutivo o quello concernente il diritto materiale) è preminente per la determinazione del foro nei rapporti internazionali. Sia come sia, in concreto non è necessario sottoporre la questione a maggiore disamina, poiché in applicazione dei predetti principi processuali generali risulta chiaramente che la tassa di giustizia e le ripetibili sono da porre a carico dell'attore: questi ha infatti iniziato la procedura giudiziaria divenuta senza oggetto, della quale pare poi essersi completamente disinteressato (cfr. consid. 4.1 secondo capoverso).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è privo d'oggetto e la causa 5C.216/2002 è stralciata dai ruoli.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 aprile 2003
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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