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Informationen zum Dokument  BGer 4P.215/2002  Materielle Begründung
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BGer 4P.215/2002 vom 23.04.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.215/2002 /bom
 
Sentenza del 23 aprile 2003
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch e Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. Rodolfo Pozzoli, via Dufour 2, casella postale 3198, 6901 Lugano,
 
contro
 
B.________,
 
opponente,
 
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi, viale Stefano Franscini 16, casella postale, 6901 Lugano,
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 2 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Detentori di azioni e quote di partecipazione (dette in seguito semplicemente partecipazioni) in varie società latino-americane - nella misura rispettiva del 57,6%, 38,4% e 4% - C.________, B.________ e D.________ hanno sottoscritto nell'agosto 1989, congiuntamente, una convenzione fiduciaria con la società A.________. In virtù di tale accordo quest'ultima doveva detenere e amministrare le citate partecipazioni, fermo restando ch'essa avrebbe potuto e dovuto agire solo in presenza di istruzioni concordi di tutti i mandanti.
 
Il 10 settembre 1993 B.________ ha revocato con effetto immediato il mandato fiduciario per il motivo che A.________, contrariamente a quanto pattuito, avrebbe agito su istruzioni del solo fiduciante C.________. Egli ha pertanto preteso la restituzione dei beni di sua spettanza. Sennonché la fiduciaria si è rifiutata di dar seguito alla sua richiesta.
 
B.
 
Con petizione del 28 gennaio 1994 B.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere la condanna di A.________ alla consegna del 38.4% delle partecipazioni in sei società designate in modo specifico nonché, secondo la formulazione adottata in sede di conclusioni, del "38,4% dei crediti verso banche e verso società del gruppo o altre persone e ogni altro bene, detenuti fiduciariamente dalla convenuta sulla base del contratto fiduciario", senza indicare alcun importo.
 
Dopo aver, in un primo tempo, avversato le domande dell'attore, il 2 settembre 1999 A.________ ha comunicato alla Pretura il consenso degli altri due mandanti alla restituzione dei titoli societari. Per questo motivo, in sede di conclusioni, essa ha domandato lo stralcio della causa dai ruoli limitatamente alla richiesta di riconsegna delle partecipazioni azionarie chiaramente determinate, mantenendo per il resto l'opposizione alle rivendicazioni di B.________.
 
Con sentenza del 22 ottobre 2001 il giudice di primo grado ha accolto la petizione nella misura in cui aveva per oggetto il 38,4% delle partecipazioni nelle sei società latino-americane.
 
Egli ha per contro dichiarato irricevibile la domanda generica di restituzione della medesima percentuale di crediti e altri beni, siccome non sufficientemente quantificata.
 
C.
 
Adita da entrambe le parti, il 2 settembre 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la pronunzia pretorile.
 
D.
 
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorta al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma.
 
Prevalendosi della violazione dell'art. 9 Cost. - per applicazione arbitraria del diritto cantonale nonché per accertamento arbitrario dei fatti - con il primo rimedio essa postula, in via principale l'annullamento dei dispositivi III e IV della sentenza impugnata, concernenti la reiezione dell'appello da lei inoltrato dinanzi all'autorità cantonale. In via subordinata chiede l'accertamento dell'applicazione arbitraria del diritto cantonale e dell'appuramento anch'esso arbitrario dei fatti; infine, in via ancora più subordinata, la riforma della sentenza cantonale nel senso di stralciare la causa dai ruoli nella misura in cui fosse ricevibile e limitatamente alle note partecipazioni azionarie, oppure di respingere integralmente la petizione, sempre nella misura in cui fosse ricevibile.
 
Con allegato del 10 gennaio 2003 B.________ propone la reiezione del gravame in quanto ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii).
 
Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola; in particolare non si verificano i presupposti menzionati nella DTF 117 II 630 citata dalla ricorrente.
 
2.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).
 
2.1 A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1. pag. 131 seg. con rinvii). In altre parole, il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria.
 
Ciò significa che, fra tutte le domande formulate dalla ricorrente, risulta ammissibile solamente quella intesa all'annullamento dei dispositivi III e IV della sentenza impugnata.
 
2.2 Secondo l'opponente, alla ricorrente difetterebbe un interesse giuridicamente protetto e quindi la qualità per ricorrere, poiché lo stralcio della causa civile per acquiescenza in sostituzione del giudizio di condanna pronunciato dal Pretore - tema su cui verte il ricorso di diritto pubblico - avrebbe in sostanza i medesimi effetti. L'eccezione non è fondata.
 
Il destinatario di una decisione giudiziaria che gli ordina di fare qualcosa - nel caso specifico di consegnare determinati titoli - subisce evidentemente un pregiudizio che lo colpisce nei suoi interessi giuridicamente protetti. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la distinzione tra lo stralcio della lite per acquiescenza e un giudizio di condanna non è di natura puramente formale: basti pensare, oltre ai problemi che possono sorgere in relazione all'esecuzione della sentenza, evocati dalla ricorrente, al giudizio su spese e ripetibili, che può variare in maniera significativa se una parte soccombe (art. 148 CPC/TI) oppure se la causa termina per acquiescenza (art. 151 CPC/TI).
 
Le condizioni per ammettere la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 88 OG risultano pertanto adempiute.
 
3.
 
Come già esposto nella parte concernente i fatti, il 2 settembre 1999 la ricorrente ha comunicato al Pretore di aderire alla richiesta di restituzione delle note partecipazioni azionarie. La Corte cantonale ha stabilito che una simile dichiarazione costituisce acquiescenza e non decadenza dell'oggetto della lite, come asserito dalla ricorrente.
 
L'autorità ticinese non si è tuttavia pronunciata sulle conseguenze di tale acquiescenza - decreto di stralcio oppure giudizio di condanna - poiché nelle domande d'appello, che ha definito vincolanti per il giudice, la ricorrente aveva postulato sì lo stralcio, ma soltanto per lite divenuta priva d'oggetto, senza pretendere, nemmeno in via subordinata, che lo stralcio fosse giustificato dall'acquiescenza.
 
A mente della ricorrente questa parte della sentenza pecca di formalismo eccessivo e lede in modo arbitrario varie norme della procedura cantonale, segnatamente gli art. 75, 86, 87, 309, 321 cpv. 1 lett. a, 351 cpv. 1 e 352 cpv. 2 CPC/TI. Dinanzi al Tribunale federale essa riconosce che la sua dichiarazione del 2 settembre 1999 equivale ad acquiescenza e afferma che, in forza dell'art. 352 cpv. 2 CPC/TI - che non lascia spazio ad interpretazioni - il giudice avrebbe dovuto prenderne atto e stralciare la causa dai ruoli. Contrariamente a quanto considerato nella sentenza egli avrebbe potuto agire d'ufficio, in applicazione dell'art. 87 CPC/TI, a prescindere dalle domande formulate in appello, tanto più che "lo stralcio per acquiescenza rappresenterebbe un minus rispetto allo stralcio in quanto azione priva d'oggetto" e che in simili circostanze non si verificherebbe una mutazione dell'azione.
 
3.1 L'opponente propone di dichiarare queste censure irricevibili siccome nuove. Egli spiega infatti che in sede di appello la ricorrente "non ha mai neppure accennato a contestare che la decisione pretorile era errata poiché la causa avrebbe dovuto essere stralciata dai ruoli per acquiescenza", limitandosi a sostenere che lo stralcio dovesse avvenire per decadenza dell'oggetto. Si tratta di una tesi manifestamente infondata.
 
Nell'atto d'appello del 13 novembre 2001 la ricorrente ha infatti dedicato ben tre pagine all'argomentazione ripresa dinanzi al Tribunale federale. In queste essa spiegava che, anche se la qualifica dello scritto del 2 settembre 1999 poteva essere discutibile - dichiarazione d'acquiescenza oppure attestazione della decadenza dell'oggetto della lite - la causa avrebbe dovuto in ogni caso essere stralciata dai ruoli in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC/TI, rispettivamente dell'art. 352 cpv. 2 CPC/TI. Vero è soltanto che nelle domande d'appello la ricorrente aveva postulato lo stralcio della causa unicamente perché la riteneva priva d'oggetto, ma questo non basta per giustificare la richiesta dell'opponente.
 
3.2 Nel diritto ticinese l'acquiescenza è una dichiarazione unilaterale con la quale la parte convenuta aderisce alla pretesa dell'attore oppure la riconosce esplicitamente; tale dichiarazione concretizza l'intenzione di porre fine al processo senza una pronuncia di merito (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 352 CPC/TI).
 
Nel caso in rassegna, non vi sono più contestazioni sulla natura giuridica dello scritto del 2 settembre 1999: si tratta di una dichiarazione d'acquiescenza parziale, limitata all'obbligo di restituzione dei titoli societari chiaramente designati nella petizione.
 
Le conseguenze processuali che la ricorrente deduce da tale acquiescenza - richiamandosi, fra l'altro, agli art. 352 e 87 CPC/TI - sono corrette.
 
3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI).
 
Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).
 
3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero.
 
Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC).
 
Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.
 
3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni.
 
L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.
 
3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto.
 
La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.
 
4.
 
L'esito del gravame rende superfluo l'esame delle altre censure sollevate dalla ricorrente.
 
Questo vale, in particolare, per quelle rivolte contro il giudizio d'irricevibilità della domanda di reiezione integrale della petizione, formulata in subordine davanti al Tribunale d'appello; per quelle concernenti il numero e l'identificazione delle azioni di cui il Pretore ha ordinato la restituzione e, infine, per quelle con le quali la ricorrente adduce l'arbitrarietà dell'ordine di consegna in quanto concernente titoli già restituiti.
 
5.
 
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico merita di essere accolto nella misura in cui ammissibile e la sentenza impugnata va annullata limitatamente ai dispositivi III e IV.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è accolto. Di conseguenza i dispositivi III e IV della sentenza impugnata sono annullati.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dell'opponente, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 9'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 aprile 2003
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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