BGer U 236/2001 | |||
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BGer U 236/2001 vom 13.06.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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U 236/01
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Sentenza del 13 giugno 2003
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
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Parti
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SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur, ricorrente, rappresentata dall'avv. Bruno Notari, piazza Collegiata 1, 6501 Bellinzona,
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contro
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M.________, opponente, rappresentata dall'avv. Pietro Simona, via Peri 17, 6901 Lugano
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 22 maggio 2001)
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Fatti:
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A.
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M.________, nata nel 1943, in data 26 febbraio 1994, quando era alle dipendenze della Caffè X.________ in qualità di ragazza office, è rimasta vittima di una aggressione a scopo di rapina, a seguito della quale, cadendo a terra, ha battuto violentemente la spalla sinistra e ha riportato un'ampia lesione della cuffia rotatoria nonché un impingement sottoacromiale a sinistra, che hanno reso necessario un intervento chirurgico.
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Dopo avere assunto il caso e aver versato le prestazioni di legge, la SWICA Assicurazioni SA, mediante decisione del 12 giugno 1996, ha comunicato la chiusura del medesimo e ha riconosciuto all'interessata una indennità per menomazione dell'integrità del 9 %, negando per il resto il diritto a una rendita d'invalidità per mancanza di incapacità di guadagno. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, l'assicuratore infortuni ha disposto un accertamento peritale a cura dell'Institut für Medizinische Begutachtung (IMB) e, con decisione su opposizione del 2 febbraio 1999, ha parzialmente modificato il proprio provvedimento, elevando al 20 % il grado di indennità per menomazione dell'integrità e confermando per il resto il rifiuto di assegnare una rendita di invalidità.
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Da parte sua, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), al quale l'interessata aveva pure presentato una domanda parallela, con provvedimento del 14 giugno 1999, ha posto M.________ al beneficio di una mezza rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° marzo 1995 al 30 giugno 1996.
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B.
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Assistita dall'avv. Pietro Simona, M.________ ha deferito i due provvedimenti amministrativi della SWICA e dell'UAI al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 50 % e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 30 % da parte dell'assicuratore infortuni, nonché la concessione di una mezza rendita anche dopo il 30 giugno 1996 dall'UAI. La Corte cantonale, congiunte le due procedure e disposta una perizia giudiziaria a cura del prof. H.________ della Clinica di chirurgia ortopedica dell'ospedale Y.________, con giudizio 22 maggio 2001, ha annullato la decisione della SWICA limitatamente alla negazione di una incapacità di guadagno e disposto la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti e per resa di un nuovo provvedimento. Per il resto ha confermato la determinazione del grado di menomazione dell'integrità fisica e la decisione dell'UAI.
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C.
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Patrocinata dall'avv. Bruno Notari, la SWICA interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della pronunzia cantonale e la conferma della decisione su opposizione in lite. In particolare censura la pronunzia di primo grado nella misura in cui quest'ultima si è fondata, per il raffronto dei redditi, sui dati relativi al 1999.
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M.________, tramite l'avv. Simona, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Oggetto della lite è il tema di sapere se la Corte cantonale a ragione ha parzialmente annullato la decisione querelata della SWICA e se possono essere condivise le indicazioni fornite dai primi giudici per determinare il grado di invalidità di M.________. Non più controverse sono invece l'indennità per menomazione dell'integrità e la decisione dell'UAI in merito all'assegnazione di rendita da parte di tale assicurazione.
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2.
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A norma dell'art. 18 cpv. 2 LAINF, è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante. Il grado di invalidità viene determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di una attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
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Pur essendo determinanti i dati economici, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso), al fine di graduare l'invalidità, deve poter disporre dei necessari documenti, rassegnati da medici o eventualmente da altri specialisti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro. Così la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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Giusta l'art. 19 cpv. 1 LAINF il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita.
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3.
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Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti, rispettivamente, il 9 aprile 1997 dall'IMB e l'8 settembre 2000 dal perito giudiziario, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto M.________ totalmente in grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività semplici e ripetitive. Ha quindi effettuato il raffronto dei redditi sulla base dei dati valevoli per il 1999 - ossia riferiti al momento della resa della decisione su opposizione - per determinare se e in quale misura la richiedente fosse da giudicare invalida. Distanziandosi dalle modalità di calcolo applicate dalla SWICA, la Corte cantonale non ha ritenuto di potere escludere a priori, senza ulteriori accertamenti preliminari, una incapacità di guadagno dell'interessata giustificante l'erogazione di una rendita.
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4.
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4.1 Questa Corte ha già avuto modo di rilevare come la valutazione del grado di invalidità scaturente dal raffronto dei redditi (da valido e da invalido) debba essere effettuata sulla medesima base temporale e, almeno inizialmente, con riferimento al primo momento possibile di insorgenza del diritto alla rendita (DTF 128 V 174). Come detto, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAINF, questo diritto nasce quando dalla cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato. Ne consegue pertanto che l'esame dell'incapacità di guadagno e il raffronto dei redditi vanno effettuati (almeno inizialmente) con riferimento a questo momento e sulla base dei dati validi a tale data, riservata l'eventualità di un loro adeguamento a dipendenza dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione amministrativa querelata, che delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimento).
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Nel caso concreto, la questione relativa alla cessazione della cura medica e delle indennità giornaliere, che l'ente assicuratore ha decretato in data 12 giugno 1996 per il 31 ottobre 1996, non è mai stata oggetto di contestazione, bensì espressamente riconosciuta sin dall'inizio da M.________. Se ne deve pertanto dedurre che la determinazione di un'eventuale incapacità di guadagno dell'interessata deve essere effettuata con riferimento al 1° novembre 1996.
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Ora, per stabilire se l'assicurata già al 1° novembre 1996 fosse da ritenere invalida, occorre raffrontare i redditi relativi a questo periodo, e non quelli relativi al 1994 (come invece ha fatto la SWICA), né al 1995 (come ha, peraltro correttamente, ritenuto l'UAI nella parallela procedura al termine del periodo di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) oppure al 1999, come disposto dai primi giudici.
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4.2 Pur potendo prendere come termine iniziale di riferimento l'ultimo guadagno realizzato, il reddito da valido deve essere determinato sulla base di quanto l'assicurato avrebbe conseguito senza l'insorgenza dell'invalidità (DTF 104 V 136 consid. 2a). Il dato così ottenuto deve quindi essere raffrontato al guadagno da invalido, per la definizione del quale il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali (DTF 126 V 75 segg.). La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti in considerazione delle particolarità del caso dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente, ritenuto che una deduzione massima del 25 % del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 seg. consid. 5 b/cc e 6).
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4.3
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4.3.1 Innanzitutto va rilevato che nella misura in cui ha considerato come reddito da valida l'ultimo guadagno annuo percepito senza aggiornarlo all'evoluzione ipotetica al 1° novembre 1996, l'assicuratore infortuni ha effettivamente operato sulla base di dati incompleti, suscettibili di falsare in maniera sensibile la valutazione del caso, già solo se si pensi che il guadagno ritenuto dalla SWICA in fr. 27'762.65 (riferito al periodo 26 febbraio 1993 - 25 febbraio 1994) differisce in maniera non irrilevante da quello considerato dall'UAI per il 1995, valutato in fr. 31'200.-.
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4.3.2 Inoltre, anche la determinazione del guadagno da invalida effettuata dalla SWICA non è conforme ai principi giurisprudenziali sanciti da questa Corte. Nel periodo di riferimento M.________ presentava, nell'ambito della pregressa professione, una incapacità lavorativa di fatto piena (cfr. referto del dott. Z.________ del 12 aprile 1996 pag. 2), mentre in attività sostitutive semplici, non richiedenti alcuna qualifica particolare, già l'UAI le aveva attestato un'abilità piena. Ora, considerato che l'interessata, al momento determinante, chiaramente non sfruttava in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, si giustifica di ritenere i dati statistici pubblicati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, per la determinazione dei quali il Tribunale federale delle assicurazioni non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 - per M.________ entrando in linea di considerazione soltanto il settore privato -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa).
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4.3.3 A ciò si aggiunge, come rettamente osservato dalla Corte cantonale, che le particolarità del caso possono imporre una riduzione sui rilevamenti statistici così ottenuti. Ora, nel caso di specie, già solo alla luce delle dichiarazioni del medico di fiducia della SWICA, dott. Z.________, il quale, a più riprese, ha evidenziato un livello cognitivo molto basso e gravi difficoltà linguistiche che precluderebbero all'opponente l'accesso a numerose attività confacenti, l'ente ricorrente avrebbe dovuto tenere conto delle particolari circostanze e procedere conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 4.2). Ciò che invece non ha fatto.
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5.
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Non potendosi escludere che il nuovo raffronto, da operare dall'assicuratore infortuni nei limiti del margine di apprezzamento riconosciutogli dalla giurisprudenza ed al quale questa Corte non può sostituirsi, condurrà all'attestazione di una incapacità lucrativa - come peraltro ha riconosciuto l'UAI, la cui valutazione, ormai cresciuta in giudicato, dà atto di una invalidità residua del 18 % anche dopo il 30 giugno 1996 e può fungere da valido termine di paragone per l'assicuratore infortuni, non essendo dati seri motivi per distanziarsi da tale valutazione dopo che il perito giudiziario ha confermato che l'infortunio 26 febbraio 1994 costituisce la sola causa dei disturbi lamentati dall'assicurata (DTF 126 V 291 segg. consid. 2 e 3, 119 V 471 consid. 2b e riferimenti) -, il giudizio impugnato, che ha parzialmente annullato la decisione della SWICA e disposto il suo riesame, merita, in sostanza, anche se con argomentazioni in parte divergenti da quelle suesposte, di essere tutelato, mentre deve essere respinto il gravame.
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6.
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Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Per contro, M.________, vincente in causa e patrocinata da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 e 135 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La SWICA Assicurazioni SA verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 giugno 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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