BGer 1P.261/2003 | |||
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BGer 1P.261/2003 vom 18.08.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.261/2003 /bom
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Sentenza del 18 agosto 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Giovanna Masoni Brenni, via Frasca 10, casella postale 3059, 6901 Lugano,
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contro
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Comune di Morcote, 6922 Morcote, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. dott. Fabio Vassalli, via Pioda 12, casella postale 3450, 6901 Lugano,
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Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione della pianificazione territoriale, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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restituzione in intero contro il lasso dei termini,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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l'11 marzo 2003 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ è proprietaria del fondo n. XXX di Morcote, inedificato e sito in località S. Antonio. Il 20 marzo 2000 il Consiglio comunale di Morcote ha adottato la revisione generale del piano regolatore, che prevedeva l'inserimento della particella nella zona edificabile, ma anche in una zona esposta a pericoli naturali di medio grado, indicata nel piano del paesaggio e disciplinata dall'art. 31 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
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Con una risoluzione del 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la revisione ma sospeso l'approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile delle aree interessate da pericoli naturali nei comparti "San Carlo-Burò" e "Codate": e ciò nell'attesa che il Comune realizzasse interventi di premunizione; anche l'approvazione dell'art. 31 NAPR è stata sospesa.
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B.
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La proprietaria ha impugnato l'8 marzo 2002 la risoluzione governativa davanti al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT). Ritenendo la sua particella non compresa nei due citati comparti, ha chiesto unicamente di approvare l'art. 31 NAPR almeno riguardo a quei fondi che, come il suo, risultavano definitivamente attribuiti alla zona edificabile.
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Nella risposta del 22 maggio 2002 al ricorso, la Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio ha rilevato che, contrariamente all'opinione della proprietaria, la particella n. XXX era inserita nel comparto "San Carlo-Burò" oggetto della sospensione della zona edificabile, sicché un'edificazione non sarebbe stata possibile anche nel caso d'approvazione dell'art. 31 NAPR.
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C.
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Con una domanda d'interpretazione del 5 luglio 2002 la proprietaria ha chiesto al Consiglio di Stato di chiarire se effettivamente, con la risoluzione del 5 febbraio 2002, fosse stata sospesa anche l'edificabilità del suo fondo. Contemporaneamente ha presentato al TPT un'istanza di restituzione del termine di ricorso contro tale risoluzione. Faceva valere di essersi accorta solo il 27 giugno 2002, dopo avere consultato presso il TPT il rapporto del 7 luglio 1999 del Dipartimento del territorio sull'esame preliminare del piano regolatore, che la particella faceva parte di un comprensorio soggetto a pericoli naturali.
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D.
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Il Consiglio di Stato ha statuito il 3 settembre 2002 sulla domanda di interpretazione della proprietaria e le ha confermato che il fondo n. XXX era inserito nella zona di pericolo "San Carlo-Burò", per cui la sua attribuzione alla zona edificabile era sospesa.
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E.
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Il TPT ha respinto, con sentenza dell'11 marzo 2003, l'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, rilevando che la proprietaria si era limitata a presentarla, senza aver però impugnato la risoluzione governativa dopo essere venuta a conoscenza della sospensione della zona edificabile riguardo alla sua particella.
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F.
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La proprietaria impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Chiede inoltre di accordarle la restituzione del termine di ricorso contro la risoluzione governativa. Fa valere la violazione di garanzie procedurali generali, del divieto dell'arbitrio, dei principi della parità di trattamento e della buona fede, nonché della garanzia della proprietà. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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G.
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La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. La Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del territorio si conferma nelle sue osservazioni al TPT, mentre il Municipio di Morcote chiede di respingere il ricorso. In due, successivi, allegati le parti si sono confermate nelle loro argomentazioni.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
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1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso è di principio ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione della ricorrente, proprietaria della particella colpita dalla revisione del piano regolatore, è data secondo l'art. 88 OG (DTF 119 Ia 362 consid. 1a). Ai sensi di quest'ultima disposizione essa è comunque abilitata a fare valere la violazione di diritti di parte nella procedura cantonale (DTF 129 II 297 consid. 2.3, 126 I 81 consid. 3b).
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1.2 Eccettuati casi qui non realizzati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione puramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c, 126 II 377 consid. 8c pag. 395). In quanto la ricorrente chiede più del semplice annullamento della decisione impugnata, segnatamente di restituirle il termine di ricorso contro la risoluzione governativa, l'impugnativa è inammissibile.
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1.3 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
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In quanto la ricorrente si limita a indicare una serie di norme costituzionali senza spiegare, con chiarezza e precisione, in che consista la violazione, il gravame è inammissibile. D'altra parte, le censure di violazione della garanzia della proprietà e della parità di trattamento sono invocate in relazione alla criticata sospensione della zona edificabile da parte del Governo: esse riguardano quindi il merito della causa e sono inammissibili in questa sede, ove l'oggetto del litigio è limitato al quesito della restituzione in intero contro il lasso dei termini. L'accennato art. 29a Cost. non è tuttora in vigore (RU 2002, pag. 3147 segg.), sicché la censura di una sua pretesa violazione, invero priva di pertinenza in un caso come il presente, è improponibile.
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1.4 Il Tribunale federale esamina unicamente dal ristretto profilo dell'arbitrio l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di procedura, mentre vaglia con piena cognizione se le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost. sono state rispettate (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a e rinvii).
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2.
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La ricorrente lamenta un'arbitraria applicazione delle norme procedurali cantonali disciplinanti la restituzione in intero contro il lasso dei termini. Sostiene di aver appreso che il suo fondo era inserito nella zona di pericolo "San Carlo-Burò", in cui l'edificabilità è stata sospesa, solo dopo l'emanazione della decisione governativa del 3 settembre 2002 sulla domanda di interpretazione. Ritiene comunque che non poteva in ogni caso avvedersi di tale circostanza prima del 27 giugno 2002, quando avrebbe consultato gli atti presso il TPT. La ricorrente considera quindi tempestiva l'istanza di restituzione in intero e arbitraria la decisione dei Giudici cantonali di non esaminarla per la mancata presentazione dell'atto omesso.
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2.1 L'art. 12 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 16 aprile 1966 (LPamm), dispone che la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile. Questa disciplina la restituzione in intero all'art. 137 CPC/TI e fissa il termine per chiederla all'art. 139. Secondo l'art. 137 CPC/TI la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a); oppure perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). Secondo l'art. 139 CPC/TI la restituzione in intero contro il lasso dei termini dev'essere chiesta entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento; l'art. 140 cpv. 2 CPC/TI dispone poi che, se l'istanza è accolta, l'atto omesso dovrà essere compiuto entro il termine fissato dal giudice.
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2.2 La Corte cantonale non si è pronunciata sulla tempestività della domanda di restituzione in intero, né ha esaminato se fossero adempiute le condizioni per concederla. Essa si è in realtà limitata a respingere l'istanza perché la proprietaria non aveva impugnato la risoluzione governativa dopo avere preso conoscenza - a una delle date da lei indicate - della sospensione dell'edificabilità del suo fondo. Né il TPT, vista tale mancata impugnazione, ha stabilito il momento in cui la proprietaria si è avveduta o avrebbe dovuto avvedersi della criticata situazione giuridica della particella.
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La Corte cantonale ha, in sostanza, genericamente ritenuto che al momento in cui la ricorrente aveva preso conoscenza dell'effettiva portata della risoluzione, iniziava a decorrere per lei anche il termine per compiere l'atto processuale omesso. Tale esigenza non è tuttavia imposta dal diritto procedurale ticinese che, come si è visto, prevede che l'atto omesso debba essere compiuto solo in caso di accoglimento dell'istanza di restituzione in intero, entro un termine eventualmente fissato dal giudice (art. 140 cpv. 2 CPC/TI). A questo proposito, la soluzione adottata dal legislatore ticinese si differenzia quindi per esempio da quella prevista dal diritto federale all'art. 35 OG, che impone di compiere l'atto omesso entro lo stesso termine di dieci giorni fissato per presentare la domanda di restituzione in intero (sentenza 2P.9/ 1996 del 3 dicembre 1996, parzialmente pubblicata in RDAT I-1997, n. 18, pag. 49 segg.; Poudret/Sandoz-Monoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, ad art. 35, n. 4). Più che di una vera e propria restituzione per inosservanza del termine, si tratta quindi, nel caso dell'art. 35 OG, di una proroga dello stesso (Thomas Geiser, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 36, n. 1.73). D'altra parte, l'art. 46 cpv. 1 LPamm indicato nel giudizio impugnato, secondo cui il ricorso deve essere presentato, in assenza di intimazione, entro quindici giorni dalla conoscenza della decisione impugnata, riguarda i casi di mancata o irrita notificazione della decisione e non è quindi in concreto pertinente (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 247). Nelle esposte circostanze, respingendo l'istanza di restituzione in intero per la mancata presentazione dell'impugnativa contro la risoluzione governativa, la Corte cantonale ha manifestamente disatteso le disposizioni procedurali cantonali, in particolare l'art. 140 CPC/TI, cui rinvia l'art. 12 LPamm, ed è quindi incorsa nell'arbitrio (cfr., su questa nozione, DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Gli atti sono pertanto rinviati alla precedente istanza perché si pronunci sulla tempestività e, dandosene il caso, sulla fondatezza o meno dell'istanza di restituzione del termine di ricorso.
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3.
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Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Il Municipio di Morcote, che non ha un interesse pecuniario nella causa, è dispensato dal pagamento di una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG). Esso rifonderà tuttavia alla ricorrente, patrocinata da una legale iscritta nel registro cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata annullata.
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2.
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Non si preleva una tassa di giustizia.
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3.
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Il Municipio di Morcote rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 agosto 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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