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Informationen zum Dokument  BGer 5P.324/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.324/2002 vom 08.09.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.324/2002 /bom
 
Sentenza 8 settembre 2003
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Meyer, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
Comunione ereditaria fu A.________, composta da: B.________ e C.________,
 
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, via Somaini 10/
 
via Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano,
 
D.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
M.________ Ltd.,
 
opponente, patrocinata dagli avvocati Massimo Macconi e Adriana Eisenhardt, studio legale Gambazzi & Berra, via Dogana Vecchia 2 - via Nassa, casella postale 2687, 6901 Lugano,
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
 
6900 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9 Cost. (sequestro),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza della
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 luglio 2002.
 
Fatti:
 
A.
 
In condizioni di tempo non precisate nella sentenza impugnata, la fuA.________ (originaria istante e ricorrente) ha affidato ad H.________ Inc., e per essa a I.________, l'incarico di progettare e costituire un complesso gruppo societario facente capo al L.________ Trust, di cui ella si è sempre detta beneficiaria esclusiva. Quale "settlor" fu designata la M.________ Ltd. (sequestrataria e opponente), che mise a disposizione del trust, fra l'altro, il capitale sociale della società F.________ SA. A fungere da "trustee", invece, fu chiamata la società G.________ Inc. Nel luglio 1997, la società E.________ Co. Ltd. - a detta dell'istante, controllata da H.________ - concesse alla società F.________ un mutuo di oltre Lit. 2,3 miliardi, garantito in particolare da titoli di F.________ e beni controllati attraverso le società nelle quali F.________ era azionista, nonché dall'impegno personale dell'istante. Tramite la cessione a E.________ di crediti di H.________ contro F.________, I.________ avrebbe ottenuto dall'istante la sottoscrizione di dichiarazioni di manleva e "promissory notes" per un importo di fr. 3,63 milioni.
 
Nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati dall'istante contro coloro che ella riteneva i responsabili di quanto avvenuto, in data 13 aprile 1999 la fu A.________ ha chiesto il sequestro di svariati beni di pertinenza di G.________, M.________ ed I.________, fino a concorrenza della sua pretesa cifrata in fr. 2'728'620.--. Il sequestro, in un primo tempo concesso a titolo provvisorio dal Pretore del Distretto di Lugano, è stato poi dallo stesso giudice revocato in accoglimento dell'opposizione formulata da G.________, non risultando atto illecito o violazione contrattuale alcuna ai danni dell'istante, ed anzi appalesandosi piuttosto che l'istante avesse fatto capo alla procedura di sequestro per rientrare in possesso di beni volontariamente ed irrevocabilmente conferiti al L.________ Trust. Di diverso avviso, il Tribunale di appello, con sentenza 10 aprile 2000, ha concesso il sequestro limitatamente ad un importo massimo di fr. 1,7 milioni, ovvero la differenza fra il credito vantato da E.________ ed il prestito concesso da E.________ a F.________.
 
B.
 
Con successiva istanza 7 novembre 2000,la fuA.________ ha formulato istanza per un nuovo sequestro su fr. 700'000.--, fondato sulla "pretesa residua" precedentemente non riconosciuta dal Tribunale di appello - istanza respinta dal Pretore in parte per gli stessi motivi considerati in occasione del primo giudizio, ed inoltre in considerazione della sentenza pronunciata nel frattempo sul medesimo complesso di fatti dalla Corte cantonale.
 
C.
 
Con la sentenza qui avversata, il Tribunale di appello ha respinto l'impugnativa della fuA.________, ritenendo che l'istante non sia riuscita a rendere verosimile il proprio credito nei confronti di M.________, in particolare perché E.________ avrebbe erogato nuovi fondi a favore di F.________ - novum legittimamente sollevato da M.________ in sede di appello, e non contestato dall'istante.
 
D.
 
In data 16 settembre 2002, la fuA.________ ha inoltrato il ricorso di diritto pubblico qui in discussione. Pochi giorni dopo, il patrocinatore dell'istante comunicava al Tribunale federale il decesso di quest'ultima. La procedura qui pendente è stata allora sospesa fino al 10 gennaio 2003 per permettere al legale di ottenere le dovute istruzioni dalla comunione ereditaria. Su richiesta dello stesso legale, la sospensione della procedura è stata prorogata fino al 9 maggio 2003. In data 17 gennaio 2003, il Presidente della II Corte civile del Tribunale federale ha nondimeno concesso al reclamo il postulato effetto sospensivo. Con ordinanza 28 maggio 2003, il Presidente della II Corte civile ha impartito al legale un ultimo termine scadente il 20 giugno successivo per produrre i nominativi degli eredi della fu A.________ che subentrano nelle procedure, un'attestazione ufficiale della loro qualità di erede, nonché le relative procure, sotto pena di stralcio dei ricorsi in conformità ai combinati art. 40 OG e 6 cpv. 4 PC. In data 20 giugno 2003, il legale ha trasmesso una dichiarazione giurata ("atto di notorietà") 16 giugno 2003, dalla quale si evince che uniche eredi della fu A.________ sono le figlie D.________, B.________ e C.________, le ultime due avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, la prima, invece, incondizionatamente, nonché copia delle procure rilasciategli da C.________ e B.________. Gli sono altresì state concesse ulteriori due proroghe per ottenere istruzioni ed eventualmente mandato da parte della terza erede, D.________; quest'ultimo termine è scaduto infruttuosamente in data 11 luglio 2003.
 
Non sono state chieste risposte.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 129 I 173 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii, 128 II 66 consid. 1).
 
2.
 
2.1 La legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG; essa presuppone la capacità di essere parte in giudizio e la qualità di stare in giudizio.
 
2.2 Secondo l'art. 602 cpv. 1 CC, gli eredi sono proprietari in comune dei beni facenti parte della successione, e solo in comune possono disporne, fatti salvi i diritti di rappresentazione e amministrazione previsti per contratto o per legge. Pertanto, singoli eredi non sono legittimati ad agire in nome e per conto della comunione; soltanto l'insieme dei proprietari in comune, quali litisconsorti necessari, è abilitato a far valere i diritti della comunione ereditaria (DTF 125 III 219 consid. 1a; 121 III 118 consid. 3; 116 Ib 447 consid. 2a; 102 Ia 430 consid. 3 e rinvii), segnatamente esercitando un ricorso di diritto pubblico (DTF 102 Ia 430 consid. 3), un ricorso di diritto amministrativo (116 Ib 447 consid. 2b) o un ricorso per riforma. A parte la possibilità che per conto della comunione ereditaria agisca un rappresentante comune di tutti gli eredi (art. 602 cpv. 3 CC), l'esecutore testamentario (art. 518 CC) o l'amministratore della successione (art. 554 CC), e riservati particolari casi d'urgenza qui senza rilevanza (DTF 125 III 219 consid. 1a, con numerosi rinvii), alla menzionata regola si può derogare solo qualora si debba far valere interessi legittimi nei confronti di uno solo degli eredi: importante è che al processo prendano parte tutti gli interessati, quand'anche non tutti sullo stesso banco (DTF 125 III 219 consid. 2b, con rinvii; quanto precede non vale per liti che riguardano negozi conclusi dalla comunione ereditaria con un singolo erede, v. DTF cit., consid. 2c).
 
3.
 
3.1 Nel caso di specie, nessuna delle menzionate eccezioni trova applicazione: il ricorso di diritto pubblico qui in discussione trae infatti origine da un'istanza di sequestro proposta originariamente dalla fuA.________ nei confronti di terze persone del tutto estranee alla comunione ereditaria. Il postulato sequestro è fondato su una pretesa creditoria che la fu A.________ riteneva di vantare nei confronti delle persone (fisiche e giuridiche) a suo dire responsabili per un danno patrimoniale in cui ella sarebbe incorsa quale beneficiaria esclusiva del L.________ Trust (supra, fatti lett. A). Si tratta, in altri termini, di un attivo qualsiasi confluito nella massa ereditaria, ed a tutela del quale possono agire unicamente tutti gli eredi in comune.
 
3.2 Ora, come esposto in narrativa (supra, fatti lett. D in fine), pur volendo concedere che la comunione ereditaria sia formata dalle tre figlie della fuA.________ - sebbene non sia stato allegato, né tantomeno dimostrato, che il cosiddetto "atto di notorietà" 16 giugno 2003 prodotto dal legale sia equiparabile al certificato ereditario del diritto svizzero richiesto espressamente da questo Tribunale -, è fuori dubbio che una delle tre figlie, D.________, abbia omesso di attivarsi in un qualsiasi modo, tale da permettere alla comunione ereditaria di subentrare nei diritti e negli obblighi (limitatamente alla presente procedura) che furono della fu A.________: si è sottratta al legale che patrocinava sua madre, negandogli la procura e le necessarie istruzioni, e non ha nominato un proprio rappresentante. Non risulta neppure che una delle tre coeredi abbia formulato una richiesta intesa a far designare un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC).
 
3.3 In tali circostanze, il Tribunale federale non può far altro che constatare che la comunione ereditaria subentrata nella vertenza non si è debitamente costituita quale parte ricorrente, ragione per cui le fa difetto la legittimazione attiva. Conseguentemente, il ricorso di diritto pubblico si appalesa inammissibile.
 
4.
 
4.1 La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Essa va pertanto posta a carico delle tre sorelle che formano la comunione ereditaria fuA.________: va infatti considerato che al momento del decesso della ricorrente, il rimedio di diritto era già pendente, e che dunque la comunione ereditaria è subentrata senz'altro per legge nella posizione della ricorrente. Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorso fosse stato proposto sin dall'inizio unicamente da due delle tre sorelle: in tal caso, solo le due procedenti sarebbero state responsabili per l'imperfetta costituzione di parte, ed avrebbero allora dovuto sopportare la tassa di giustizia (v., implicitamente, sentenza 1P.345/1994, in: RDAT 1995 II 56 149, consid. 4).
 
Quanto alla suddivisione interna della tassa di giustizia, non vi è ragione di discostarsi dalla regola dell'art. 156 cpv. 7 prima frase OG, in virtù della quale essa è ripartita in parti uguali. In effetti, se è vero che ella non ha preso parte in alcun modo alla presente procedura, l'inattività di D.________ rappresenta pur sempre una concausa importante per la reiezione in ordine del presente ricorso.
 
B.________, C.________ e D.________ rispondono della tassa di giustizia con vincolo di solidarietà, scaturente direttamente dal loro legame quali componenti della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), senza che sia necessario far capo all'art. 156 cpv. 7 OG.
 
4.2 Non vengono attribuite ripetibili all'opponente, da un lato poiché non ha dovuto esprimersi sul merito del ricorso, dall'altro perché la sua opposizione alla richiesta di concessione dell'effetto successivo è stata disattesa.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico di B.________, C.________ e D.________, quali componenti della comunione ereditariafuA.________, in misura di un terzo ciascuna, con vincolo di solidarietà per il tutto.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 settembre 2003
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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