BGer 4P.103/2003 | |||
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BGer 4P.103/2003 vom 26.09.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.103/2003 /bom
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Sentenza del 26 settembre 2003
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett e Rottenberg Liatowitsch,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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Comune di A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Giovanni Moghini, via Serafino Balestra 27, 6900 Lugano,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Aurelio Facchi, Salita Carlo
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Bossoli 8, casella postale 144, 6903 Lugano,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 8, 9 e 29 cpv. 2 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 25 marzo 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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B.________ possiede una casa sulla part. YYY RFD di A.________. A nord est del suo fondo vi è un sentiero (part. XXX), appartenente all'area demaniale del Comune di A.________, sotto il quale è stata posata una canalizzazione con una vasca di ritenzione, preceduta da una vasca dissabbiatrice per raccogliere le acque meteoriche.
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Nel luglio 1994 B.________ ha segnalato al Municipio di A.________ l'infiltrazione di acqua nella parte retrostante la sua abitazione - a suo modo di vedere proveniente dalla canalizzazione pubblica - la quale aveva provocato una lenta slavatura del terreno di fondazione con conseguente assestamento di alcuni muri che presentavano delle crepe. Nei mesi successivi essa ha sollecitato un incontro con il Municipio per constatare le cause del danno e ha esplicitamente chiesto - sempre al Municipio - di accertare se la canalizzazione comunale fosse rotta in qualche punto. Con scritto del 5 settembre 1995 il Municipio di A.________ ha negato la responsabilità del Comune, precisando nondimeno che avrebbe provveduto a verificare lo stato della canalizzazione nell'ambito dell'indagine prevista per il piano generale di smaltimento delle acque. Nonostante quanto preannunciato, nulla è stato fatto.
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B.________ ha dato inizio ai lavori di risanamento della sua proprietà, unitamente ad altri lavori di miglioria, nel luglio 1996. Il 29 agosto 1996 si è svolto un sopralluogo alla presenza di tutte le parti e il giorno successivo B.________ ha formalmente domandato al Municipio di assumersi tutti i costi dell'intervento, così come enumerati nel preventivo allestito dall'ing. C.________. Con lettera del 28 ottobre 1996 il Comune, per il tramite della sua assicurazione, ha nuovamente declinato la sua responsabilità.
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Il 25 agosto 1997 B.________ ha avviato un'esecuzione nei confronti del Comune di A.________.
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I lavori eseguiti sono costati complessivamente fr. 150'714.35.
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B.
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Preso atto dell'impossibilità di risolvere bonalmente la vertenza, il 3 novembre 1997 B.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano con un'azione fondata sull'art. 58 CO e volta ad ottenere la condanna del Comune di A.________ al pagamento di fr. 150'714.35, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patito a causa della carente manutenzione della condotta d'acqua interrata sul fondo attiguo, di proprietà comunale.
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L'azione è stata accolta limitatamente a fr. 90'000.--, oltre interessi, il 26 febbraio 2002. Respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, il Pretore, preso atto delle indicazioni fornite dal perito giudiziario, ha ammesso l'esistenza di un difetto di manutenzione delle canalizzazioni comunali, responsabile (perlomeno nella misura del 50%) del cedimento del terreno all'origine del pregiudizio subito da B.________. Sempre attenendosi ai dati dell'esperto, il giudice ha infine ridotto l'importo a favore dell'attrice di fr. 60'000.--, pari al valore delle migliorie da lei effettuate.
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C.
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Questa pronunzia è stata confermata il 25 marzo 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello, adita dal soccombente.
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Sulla scorta della perizia giudiziaria, della documentazione agli atti e delle varie deposizioni testimoniali, i giudici della massima istanza ticinese - così come già il Pretore - hanno infatti respinto l'eccezione di prescrizione e ammesso l'esistenza di un difetto di manutenzione delle canalizzazioni comunali. Donde la reiezione dell'appello.
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D.
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Contro la decisione del Tribunale d'appello il Comune di A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 14 maggio 2003, sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma.
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Prevalendosi della violazione degli art. 8, 9 e 29 cpv. 2 Cost., con il primo rimedio esso postula l'annullamento della sentenza cantonale.
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Nella risposta del 20 agosto 2003 B.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii).
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Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola.
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2.
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Nel suo giudizio la Corte cantonale - dopo aver confermato l'applicabilità del diritto privato alla fattispecie, rammentato i presupposti della responsabilità del proprietario dell'opera ex art. 58 CO e respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto - ha definito il suo compito: pronunciarsi sull'esistenza dell'asserito difetto di manutenzione delle canalizzazioni comunali e successivamente, se del caso, statuire sul nesso di causalità fra questo e il danno patito dalla proprietaria. In entrambi i casi la risposta è stata affermativa. Donde la reiezione dell'appello.
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3.
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A mente del ricorrente la Corte cantonale avrebbe evaso sbrigativamente la sua impugnativa.
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3.1 In primo luogo esso si duole della violazione del diritto costituzionale dell'uguaglianza giuridica, contemplato dall'art. 8 Cost., che include fra l'altro - a suo dire - il divieto di diniego di giustizia formale (denegata o ritardata giustizia). I giudici ticinesi avrebbero infatti omesso di pronunciarsi su di un punto centrale della controversia, ovvero quello del nesso di causalità adeguato fra il vizio dell' opera ed il danno.
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3.1.1 Occorre innanzitutto rilevare che la norma costituzionale citata dal ricorrente non è pertinente, il diniego di giustizia formale - desunto in precedenza dall'art. 4 vCost. - essendo proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e non dall'art. 8 Cost.
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3.1.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, si è in presenza di un tale diniego, tra l'altro, quando un'autorità, pur essendo competente, non esamina nel merito una causa o determinate conclusioni sottoposte al suo giudizio (cfr. 125 III 440 consid. 2a, 117 Ia 116 consid. 3a). Nel caso in esame, il richiamo al diniego di giustizia appare dunque - oltre che fondato sulla norma costituzionale sbagliata - anche improprio. Il ricorrente non rimprovera infatti all'autorità cantonale il mancato giudizio su una delle sue domande di causa bensì il mancato esame di un tema determinante ai fini del giudizio.
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Si tratterebbe dunque, piuttosto, di una violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto di ottenere una decisione motivata.
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3.2 Violazione che il ricorrente invoca esplicitamente in un altro punto del suo allegato, laddove assevera che i giudici ticinesi avrebbero trascurato di vagliare la questione centrale di sapere se la canalizzazione fosse già danneggiata prima dell'inizio dei lavori.
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3.3 Ora, l'obbligo di motivare le sentenze, scaturente dal diritto di essere sentito sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone effettivamente al giudice di pronunciarsi nei considerandi della sua decisione sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti (DTF 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a).
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Una motivazione può tuttavia essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. In altre parole, l'autorità non deve pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a).
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3.4 In concreto, contrariamente a quanto addotto nel gravame, i giudici cantonali hanno analizzato entrambe le questioni sollevate dal ricorrente.
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Con riferimento al primo argomento del ricorrente - esposto al consid. 3.1 - si rileva infatti che il Tribunale d'appello si è esplicitamente riferito al referto tecnico del perito, il quale ha individuato una prima causa del pregiudizio nell'acqua che fuoriusciva dai giunti dei tubi. Aderendo alle conclusioni dell'esperto, i giudici ticinesi hanno dunque chiara-mente ammesso l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato fra il difetto di manutenzione e il danno.
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Ad analoga conclusione si deve giungere anche nel secondo caso, illustrato al consid. 3.2. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, la Corte ticinese ha esaminato la questione dell'esistenza del difetto prima degli scavi. Sulla base delle conclusioni peritali, della documentazione agli atti e delle varie testimonianze, i giudici hanno infatti accertato che le canalizzazioni erano rotte in più punti già prima dell'inizio dei lavori di risanamento e respinto l'ipotesi - formulata dal ricorrente - secondo cui le canalizzazioni sarebbero state danneggiate dall'impresa che si è occupata degli scavi.
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3.5 In simili circostanze non si può certo affermare che la Corte ticinese abbia disatteso la garanzia costituzionale evocata. La censura concernente la violazione dell'art. 29 Cost. si avvera pertanto inconsistente.
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In realtà, nonostante il richiamo alla citata norma, il ricorrente intende manifestamente criticare l'apprezzamento delle prove contenuto nel giudizio impugnato, cosa che peraltro fa nelle ultime pagine del suo allegato, esaminate qui di seguito.
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4.
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Come già spiegato nella parte concernente i fatti, anche il Tribunale d'appello - così come il Pretore - ha fatto capo alle risultanze peritali, respingendo le obiezioni sollevate dal ricorrente contro la perizia giudiziaria.
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4.1 Nel suo referto l'esperto ha affermato che dalla lettura degli atti di causa è emerso "che i tubi esistenti prima del risanamento B.________ erano in cemento normali, con i giunti in alcuni punti staccati (vedi anche fotografie). La tenuta stagna della tubazione non era dunque garantita. Questo fatto è normale per una tubazione vecchia, eseguita in tubi di cemento senza bicchiere". Secondo l'autorità ticinese il fatto che il perito abbia in sostanza confermato le tesi avanzate dall'ingegner C.________ - che all'epoca aveva effettuato i primi rilievi - non stupisce e anzi prova che l'opponente ha effettivamente dimostrato l'esistenza di un vizio nella conduttura comunale. Nulla muta la deposizione D.________, meno categorica di quanto vorrebbe far credere il Comune, avendo questo teste riferito che al momento in cui effettuò il sopralluogo (11 luglio 1996) e scattò delle fotografie (che non sono agli atti) lo scavo era più ridotto rispetto alle immagini riprodotte nel doc. S (29 agosto 1996), dalle quali emerge chiaramente che la canalizzazione era rotta in più punti. Tale accertamento è pure confortato da varie testimonianze. In simili circostanze - hanno concluso i giudici cantonali - il rimprovero mosso all'opponente di non aver chiesto una prova a futura memoria risulta inconcludente, avendo il perito potuto stabilire con certezza le cause dell'infiltrazione d'acqua nei muri perimetrali e nelle fondamenta dell'abitazione attraverso la documentazione fotografica agli atti.
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4.2 A mente del ricorrente l'apprezzamento delle prove contenuto nel giudizio cantonale è arbitrario. In particolare, esso rimprovera alla Corte cantonale di essersi basata su di una perizia inconcludente.
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Contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, questa non contiene infatti alcun accertamento in merito allo stato della canalizzazione prima dell'inizio dei lavori di sistemazione, le considerazioni dell'esperto a tal riguardo fondandosi solo sugli atti di causa, e in particolare sulle affermazioni dell'ingegner C.________, che vanno qualificate alla stregua di mere allegazioni di parte e quindi di discutibile valore probatorio. Ciò significa che il perito ha impostato il proprio referto sul presupposto errato che la conduttura fosse già danneggiata prima dell'inizio degli scavi.
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Sia come sia - conclude il ricorrente - non è certo una perizia tecnica datata 13 dicembre 2000 che può indicare se la nota tubazione era rotta prima dell'inizio dei lavori di sistemazione. L'opponente avrebbe semmai dovuto richiedere una prova giudiziale a futura memoria al momento dello scavo, come peraltro indicato dalla stesso perito.
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4.3 Prima di confrontarsi con gli argomenti ricorsuali giovi rammentare che l'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice abusa dell'ampio margine di apprezzamento concessogli nell'ambito dell'apprezzamento delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare - con un'argo-mentazione precisa, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto.
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Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 10 consid. 4b).
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4.4 Venendo alle censure sollevate dal ricorrente, appare utile, preliminarmente, rilevare che nell'ambito delle azioni fondate sulla responsabilità del proprietario dell'opera ex art. 58 CO la prova del difetto può effettivamente rivelarsi problematica quando la situazione esistente all'epoca in cui si è verificato il danno è venuta a modificarsi. In simili casi, dottrina e giurisprudenza concedono - eccezionalmente - al giudice la possibilità di accontentarsi di una prova sommaria, basata sul ragionamento logico che l'evento dannoso non si spiegherebbe senza il difetto in questione (cfr. Brehm in: Berner Kommentar, n. 80 seg. ad art. 58 CO).
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In concreto, la perizia giudiziaria, consegnata il 13 dicembre 2000, è stata allestita a riparazioni avvenute. L'argomento sollevato dal ricorrente si avvera dunque pertinente, ma non determinante ai fini del giudizio.
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La situazione in esame è infatti ben differente da quella sopra descritta; non va dimenticato - né sottovalutato - il fatto che il perito disponeva della documentazione allestita all'epoca dei fatti dall'ingegner C.________ così come delle deposizioni convergenti di vari testimoni. Contrariamente a quanto asseverato nel gravame, non v'è motivo di ritenere che il perito abbia accettato acriticamente la tesi secondo la quale le canalizzazioni erano rotte in più punti prima degli scavi. L'esperto ha esaminato la documentazione versata agli atti e, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, ha ritenuto di poterla considerare concludente.
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4.5 Secondo una prassi ormai consolidata, in materia tecnica il giudice si discosta dall'avviso di un esperto giudiziario soltanto in presenza di motivi validi. Sulla base degli ulteriori mezzi di prova e delle allegazioni delle parti egli esamina se sussistono serie obiezioni contro il carattere concludente delle esposizioni peritali. Come già esposto, nell'ambito di tale valutazione il giudice beneficia di un ampio margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene, per violazione del divieto dell'arbitrio, solamente qualora la decisione di riferirsi alle risultanze peritali appaia non solo sbagliata bensì manifestamente insostenibile. Tale è il caso, ad esempio, quando il perito non ha dato risposta ai quesiti postigli, quando le sue conclusioni sono palesemente contraddittorie oppure quando la perizia giudiziaria presenta lacune talmente evidenti da essere riconoscibili anche agli occhi di chi non possiede le conoscenze tecniche specifiche del ramo (cfr. DTF 118 Ia 144 consid. 1c pag. 145 seg.).
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Nessuna di queste eventualità si verifica in concreto. Chiamato a pronunziarsi sulla domanda n. 1, concernente la determinazione delle cause del cedimento della costruzione dell'opponente, il perito ha risposto chiaramente, senza ambiguità o contraddizioni, indicando, quale prima causa, l'erosione dovuta all'acqua che fuoriusciva dai tubi. Su richiesta dell'opponente, nella delucidazione e completazione della perizia del 9 maggio 2001, egli ha poi ben precisato che, a suo modo di vedere, le cause dei cedimenti erano due, l'erosione del terreno riconducibile alle fuoriuscite d'acqua e la natura geologica del terreno. Nonostante ne avesse l'opportunità, in tale sede il ricorrente non ha formulato alcuna domanda circa la possibilità dell'esperto di determinarsi - nel 2000, a lavori di risanamento avvenuti - in merito all'esistenza di un difetto nel 1996. In simili circostanze, non si vede per quale ragione i giudici cantonali avrebbero dovuto discostarsi dalle conclusioni del perito.
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Tanto più che l'esistenza dei danni alle canalizzazioni ha trovato conferma anche nelle deposizioni dei testimoni che hanno assistito agli scavi. Va detto che gli argomenti che il ricorrente adduce per contestare la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi hanno carattere meramente appellatorio, sicché non meriterebbero nemmeno di essere esaminate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Si può nondimeno rilevare che nessuno di loro ha mai evocato la possibilità che la canalizzazione sia stata rotta in occasione degli scavi, anche perché nessuna domanda in tal senso è mai stata loro posta, avendo il ricorrente menzionato quest'eventualità per la prima volta nelle conclusioni di causa. Del tutto sostenibili appaiono pure le considerazioni esposte nel giudizio in merito al valore della deposizione D.________, che evidentemente non basta, da sola e tenuto conto delle condizioni in cui questo teste ha affermato di aver effettuato il suo sopralluogo, per smentire le nume-rose prove attestanti l'esistenza di un difetto prima degli scavi. Tenuto conto di tutto quanto esposto non può essere imputato all'opponente - che da anni chiedeva al ricorrente di verificare lo stato delle canalizzazioni - il fatto di aver omesso di richiedere l'allestimento una prova a futura memoria. Oltretutto, intervenendo tempestivamente per rimediare a una situazione che - a detta dell'esperto - era assai critica, essa ha contribuito ad evitare l'aggravarsi del danno.
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4.6 Ne discende la reiezione del gravame anche su questo punto.
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5.
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In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto siccome infondato.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 5'500.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 settembre 2003
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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