BGer 2P.203/2003 | |||
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BGer 2P.203/2003 vom 10.10.2003 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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2P.203/2003 /bom
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Sentenza del 10 ottobre 2003
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Wurzburger, presidente,
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Betschart, Hungerbühler,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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Comune di Vogorno, 6632 Vogorno,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Patrizia Bettè, via della Posta 6, casella postale 1050, 6601 Locarno,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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ammissione al fondo di compensazione intercomunale per l'anno 2002,
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ricorso di diritto amministrativo e di diritto pubblico
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contro la sentenza del 25 giugno 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 9 aprile 2002 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata l'11 febbraio precedente dal Comune di Vogorno, volta ad ottenere la sua ammissione al fondo di compensazione intercomunale per il 2002. Il reclamo interposto contro questa decisione è stato respinto il 26 luglio 2002.
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Quest'ultimo giudizio è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 15 ottobre 2002, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 25 giugno 2003. In sintesi, la Corte cantonale ha considerato, come già le precedenti istanze, che prima di essere ammesso al beneficio del fondo di compensazione il Comune interessato poteva e doveva far capo alle proprie risorse per risanare le finanze comunali. A tal fine esso poteva in particolare procedere allo scioglimento di un legato esistente, il quale da tempo non era più utilizzato per gli scopi prefissati.
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B.
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Il 24 luglio 2003 il Comune di Vogorno ha proposto dinanzi al Tribunale federale un gravame, da trattare quale ricorso di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che esso venga ammesso al beneficio del fondo di compensazione intercomunale per il 2002. Adduce, in sostanza, una violazione della propria autonomia comunale, del diritto determinante e del divieto dell'arbitrio.
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Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo non hanno formulato osservazioni e chiedono entrambi la conferma della sentenza cantonale.
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Diritto:
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1.
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La ricorrente ha impugnato la sentenza querelata mediante ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. Il quesito di sapere se tali rimedi siano ammissibili e, eventualmente, in che misura va vagliato d'ufficio e con libero potere d'esame (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti). Considerata la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), conviene esaminare dapprima l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.
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2.
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2.1 Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto pubblico federale, segnatamente sul diritto amministrativo federale (DTF 118 Ia 118 consid. 1b e rinvii) - o che vi si sarebbero dovute fondare - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a; 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a; 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali basate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 126 II 171 consid. 1a, 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 126 V 252 consid. 1a, 30 consid. 2; 125 II 10 consid. 2a; 124 II 409 consid. 1d/dd; 123 II 359 consid. 1a/aa; 121 II 72 consid. 1b). Infine, la via del ricorso di diritto amministrativo non è aperta per il solo motivo che la decisione impugnata lederebbe il diritto federale o perché il ricorrente invoca una violazione del medesimo (DTF 126 V 30 consid. 2 e rinvio).
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2.2 Oggetto del contendere è una decisione resa in applicazione della legge ticinese del 18 dicembre 1979 sulla compensazione intercomunale (LCint., in vigore fino al 31 dicembre 2002, applicabile alla fattispecie), segnatamente degli art. 6 a 8 LCint., i quali disciplinano la compensazione orizzontale, ossia l'intervento finanziario versato ai comuni tramite il fondo di compensazione. I giudici ticinesi si sono anche richiamati all'art. 215 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), che tratta del bilancio patrimoniale del comune, segnatamente dei fondi di riserva, nonché hanno esaminato se il richiesto scioglimento del legato esistente disattendeva il diritto successorio, in particolare l'art. 482 CC. Quest'ultimo disposto, oltre a non essere del diritto pubblico federale, non costituisce tuttavia il fondamento della sentenza contestata, la quale poggia essenzialmente sul diritto pubblico cantonale. Ne consegue che il diritto federale non disciplina il rapporto giuridico oggetto di litigio: la decisione impugnata non è pertanto fondata sul diritto pubblico federale e non può essere contestata con il rimedio esperito. Il gravame, trattato quale ricorso di diritto amministrativo, sfugge quindi ad un esame di merito.
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3.
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3.1 Occorre ora vagliare se il gravame sia ammissibile quale ricorso di diritto pubblico.
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3.2 La legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico va determinata esclusivamente in base all'art. 88 OG, indipendentemente dalla posizione processuale nell'ambito del procedimento cantonale (DTF 120 Ia 369 consid. 1a con rinvii). Essa spetta al Comune solo eccezionalmente, allorquando il medesimo è colpito da un atto d'imperio in condizioni di parità con altri soggetti oppure quando è leso, quale detentore del pubblico potere, nella sua autonomia, nella sua esistenza o nell'integrità del suo territorio (DTF 125 I 173 consid. 1b; 121 I 218 consid. 2a; 119 Ia 214 consid. 1a). Il Comune può invocare anche la violazione del divieto dell'arbitrio o di quei diritti di parte riconosciutigli dall'ordinamento cantonale o sgorganti dalla Costituzione stessa, solo se in stretta connessione con la violazione della sua autonomia (DTF 113 Ia 332 consid. 1b; cfr. pure DTF 121 I 218 consid. 4a). Il nuovo art. 189 cpv. 1 lett. b Cost. nulla modifica a questa giurisprudenza (cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berna 2000, n. 2018 segg.).
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3.3 Nella presente fattispecie, l'atto ricorsuale disattende i requisiti di motivazione dettati dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c), per cui lo stesso dev'essere dichiarato inammissibile. In primo luogo va osservato che il Comune ricorrente non fa valere che il rifiuto opposto alla sua ammissione al fondo di compensazione intercomunale lederebbe la propria autonomia. A ragione. Come già ricordato dal Tribunale federale, i comuni non fruiscono in materia di perequazione finanziaria intercomunale di autonomia tutelabile (cfr. sentenza inedita 2P.114/2001 del 4 aprile 2003, consid. 5). Nel caso di specie il ricorrente si limita invero ad invocare un'inferenza nella propria sfera di competenza in materia di politica sociale, senza però minimamente rendere plausibile che nel citato contesto fruirebbe di un'autonomia tutelabile. In altre parole, esso non cita disposizioni legali o costituzionali dalle quali discenderebbe la sua autonomia in tale ambito (cfr. DTF 119 Ia 113 consid. 2; 116 Ia 285 consid. 3a con rinvii). Così facendo il ricorrente ha in pratica lasciato a questa Corte l'onere di verificare l'eventuale fondamentale di tale sua allegazione. Il che non soddisfa i doveri di motivazione che incombono alla parte insorgente nell'ambito del ricorso di diritto pubblico. Non è inoltre sufficiente, a tal fine, affermare semplicemente che il giudizio contestato avrebbe delle ripercussioni su di un'eventuale futura politica sociale che potrebbe decidere d'intraprendere oppure sullo stato delle casse pubbliche, dovendo semmai il Comune far valere perlomeno che detto giudizio influisce sui suoi equilibri finanziari in maniera tale da mettere in pericolo o minacciare la sua stessa esistenza (DTF 110 Ia 50 consid. 4b): fatto quest'ultimo che, in concreto, non è certo stato sostenuto, motivo per cui anche da questo punto di vista il gravame risulta inammissibile.
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4.
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Visto l'esito del ricorso, che può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, le spese vanno poste a carico del ricorrente, i cui interessi finanziari sono palesemente in gioco (art. 156 cpv. 2, 153 e 153a OG). Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti.
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 ottobre 2003
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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