BGer 2P.239/2002 | |||
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BGer 2P.239/2002 vom 26.11.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.239/2002 /bom
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Decreto del 26 novembre 2003
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Wurzburger, presidente.
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Parti
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A.________ e B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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art. 8, 9, 27 e 36, 49 Cost., art. 5 e 6 CEDU,
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ricorso di diritto pubblico contro la legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) proposta dal Consiglio di Stato e adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 24 giugno 2002.
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Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
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premesso:
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che il 16 ottobre 2002 A.________ e B.________, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico per contestare la costituzionalità della legge ticinese sulla coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti, adottata il 24 giugno 2002 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino;
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che tutte le missive spedite a B.________ sono state ritornate al Tribunale federale con l'indicazione che il suo indirizzo non era più valido e che il suo nuovo recapito era sconosciuto;
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che, il 19 dicembre 2002, il Tribunale federale ha comunicato ad A.________ che, per ovviare a questo inconveniente, d'ora in poi si sarebbe provveduto per il suo tramite per notificare gli atti destinati a B.________, presso il suo indirizzo;
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che A.________, il quale non si è opposto a questo modo di procedere, nel seguito della procedura ha dichiarato agire a nome e per conto di entrambi i ricorrenti (cfr. replica del 2 febbraio 2003);
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visto:
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la lettera del 25 novembre 2003 con cui A.________ ha dichiarato di ritirare il gravame presentato il 16 ottobre 2002;
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considerato:
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che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita dichiara il processo terminato mediante decreto nonché statuisce sulle spese processuali e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 40 OG);
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che, in caso di desistenza, le spese processuali debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 153 cpv. 2 e 153a OG) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG);
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decreta:
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1.
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La causa 2P.239/2002 è stralciata dai ruoli per desistenza.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti e al Consiglio di Stato, in rappresentanza del Gran Consiglio del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 novembre 2003
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Il Presidente della II Corte di diritto pubblico
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