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Informationen zum Dokument  BGer 2A.567/2003  Materielle Begründung
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BGer 2A.567/2003 vom 09.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.567/2003 /bom
 
Sentenza del 9 dicembre 2003
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Wurzburger, presidente,
 
Hungerbühler, Yersin,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Diego Scacchi,
 
contro
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare in favore del figlio D.A.________,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
 
del 22 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.A.________, cittadino indiano (1967), ha soggiornato in Svizzera quale richiedente l'asilo dal 5 dicembre 1988 al 9 agosto 1991, quando la sua domanda è stata definitivamente respinta. Il 6 dicembre successivo è stato rimpatriato. Il 22 settembre 1992 ha divorziato dalla prima moglie B.A.________ (1969), con la quale ha avuto tre figli, C.A.________ (31.10.1985), D.A.________ (26.01.1988) e E.A.________ (01.01.1993). Risposatosi in patria il 29 dicembre 1994 con la cittadina elvetica F.________ (1952), A.A.________ è stato autorizzato a entrare in Svizzera il 6 aprile 1995 ed è stato posto dapprima al beneficio di un permesso di dimora e poi, dal 6 aprile 2000, di un permesso di domicilio. Dal 15 marzo 2000, i coniugi A.________ - F.________ vivono separati di fatto.
 
B.
 
Il 20 giugno 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata il 10 aprile 2003 da D.A.________, volta ad ottenere l'autorizzazione ad entrare in Svizzera ed il rilascio di un permesso di soggiorno per vivere con il padre. A sostegno del proprio rifiuto l'autorità ha ritenuto, in sintesi, che il ricongiungimento era stato chiesto tardivamente, senza motivi validi, ed era essenzialmente volto ad offrire al ragazzo condizioni di vita migliori ed un'educazione scolastica più favorevole che in India.
 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 19 agosto 2003, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 22 ottobre 2003.
 
C.
 
Il 26 novembre 2003 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che suo figlio D.A.________ sia autorizzato a vivere con lui.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 In materia di diritti degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS (RS 142.20); DTF 128 II 145 consid. 1.1.1. e richiami).
 
1.2 Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori se vivono con loro. D.A.________ ha chiesto l'autorizzazione ad entrare in Svizzera quando aveva poco più di 15 anni e intende ricongiungersi nel nostro paese con il padre, titolare di un permesso di domicilio. Egli beneficia quindi di principio dei diritti istituiti dalla norma menzionata sopra, per cui il presente gravame, proposto in tempo utile (art. 97 cpv. 1 OG), è ammissibile. Sapere poi se le condizioni materiali per il rilascio del permesso sollecitato siano adempiute è questione di merito non di ammissibilità.
 
1.3 Il quesito di sapere se il ricorso in esame sia pure ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU (RS 0.101) può in concreto rimanere irrisolto, dal momento che, comunque sia, l'impugnativa è ammissibile nel merito per i motivi appena esposti.
 
2.
 
2.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, la quale è stata ampiamente e dettagliatamente esposta dalla Corte cantonale nella propria sentenza alla quale si rinvia, trattandosi di famiglie con genitori divorziati o separati, il diritto al ricongiungimento familiare dei figli che vivono all'estero non è incondizionato, ma è sottoposto a determinati requisiti. Assumono tra l'altro particolare importanza il fatto che i figli abbiano con il genitore stabilito in Svizzera le relazioni familiari più intense e che quest'ultimo non intende solamente assicurare loro migliori condizioni materiali (DTF 129 II 249 consid. 2.1 e numerosi riferimenti). Nella fattispecie concreta, è incontestato che D.A.________, nato nel gennaio del 1988, ha sempre vissuto in patria, inizialmente, secondo le dichiarazioni del padre, presso sua madre, alla quale è stato poi anche affidato con la sentenza di divorzio nel 1992, di seguito presso suo nonno; detta situazione non ha dato luogo a problemi di sorta. È ugualmente incontestato che il ragazzo, che non parla l'inglese, non ha mai lasciato il proprio paese. Per quanto concerne le sue relazioni personali con il padre, va osservato che quest'ultimo si è separato volontariamente dal figlio l'anno stesso della sua nascita, venendo in Svizzera quale richiedente all'asilo e rimanendovi fino alla fine del 1991, quando è stato rimpatriato. Anche dopo il suo rientro in India, il ricorrente non sembra abbia vissuto a lungo con il ragazzo, considerato che nel settembre del 1992 egli ha divorziato dalla prima moglie e che i figli sono stati affidati a quest'ultima. Va poi rilevato che, in seguito al suo secondo matrimonio, celebrato nel dicembre 1994, il ricorrente è tornato in Svizzera nell'aprile 1995, dove da allora risiede stabilmente. In queste condizioni, anche se non è messo in discussione che, come sostenuto nel gravame, il ricorrente abbia mantenuto dei contatti con D.A.________, trascorrendo con lui delle vacanze e inviandogli del denaro, questi contatti non possono tuttavia essere definiti preponderanti. Non va poi dimenticato che la domanda di ricongiungimento in esame, esperita soprattutto, come ammesso dal ricorrente stesso, per far beneficiare il figlio di un futuro migliore, è stata presentata dopo più di 15 anni di separazione, senza che siano stati adotti (nemmeno in questa sede) validi motivi atti a giustificare un'attesa così lunga. In queste circostanze è a giusto titolo che i giudici cantonali hanno confermato il rifiuto opposto dalle autorità ticinesi all'istanza presentata da D.A.________ il 10 aprile 2003 al fine di potere entrare in Svizzera per ricongiungersi con il padre, ritenendo la domanda tardiva ed essenzialmente volta ad assicurare al ragazzo migliori condizioni materiali.
 
2.2 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU.
 
3.
 
Per i motivi esposti, la sentenza esposta si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
 
4.
 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.
 
Losanna, 9 dicembre 2003
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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