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Informationen zum Dokument  BGer 5C.62/2003  Materielle Begründung
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BGer 5C.62/2003 vom 18.12.2003
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.62/2003 /viz
 
Seduta del 18 dicembre 2003
 
II Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, presidente,
 
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.A.________, attore e ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Stefan Thalhammer,
 
contro
 
B.A.________, convenuta e opponente,
 
patrocinata dall'avv. Mariagrazia Will-Rossini,
 
Oggetto
 
divorzio,
 
ricorso per riforma del 24 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.A.________ (1950) e B.A.________ (1948) si sono sposati nel 1970. Dalla loro unione sono nati tre figli, l'ultimo è divenuto maggiorenne nel 2000. Il marito ha pure avuto in pendenza di matrimonio due figli da un'altra donna, uno nato l'8 aprile 1992 e l'altro il 30 settembre 1993. Il 7 settembre 1994 A.A.________ ha incoato un'azione di divorzio, accolta dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza 23 gennaio 2003, nella quale i giudici cantonali hanno, fra l'altro, condannato l'attore a versare alla ex moglie un contributo mensile per il mantenimento di fr. 880.-- fino all'aprile 2004, di fr. 865.-- dal maggio 2004 al settembre 2005, di fr. 820.-- dall'ottobre 2005 al settembre 2009, di fr. 880.-- dall'ottobre 2009 al gennaio 2012 e di fr 350.-- dal febbraio 2012 in poi.
 
I giudici cantonali, dopo aver calcolato i redditi e i fabbisogni delle parti, hanno ritenuto che la convenuta avrebbe un ammanco mensile di fr. 880.--, che si ridurrà a fr. 350.-- dal febbraio 2012, data a partire dalla quale percepirà una rendita AVS. L'attore avrebbe per contro, senza tenere conto dei fabbisogni dei figli minorenni, una disponibilità di fr. 3'750.--. Poiché a partire dall'aprile 2004 la predetta eccedenza non sarà più sufficiente per coprire sia l'ammanco dell'ex moglie che i fabbisogni dei figli, i giudici cantonali hanno ridotto proporzionalmente le rispettive quote. Sempre a mente della sentenza cantonale, dall'ottobre 2009 la convivente dell'attore sarà invece in grado di contribuire al mantenimento della prole, svolgendo un'attività lucrativa a tempo pieno, atteso che a quel momento il figlio minore avrà 16 anni.
 
B.
 
Il 24 febbraio 2003 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso di diritto pubblico che con un ricorso per riforma. Con il secondo rimedio postula, in via principale, la riduzione a fr. 110.-- mensili del contributo alimentare per la convenuta e, in via subordinata, domanda il rinvio della causa all'autorità cantonale per chiarire la fattispecie. Egli chiede altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lamenta un'interpretazione erronea della notifica di tassazione agli atti, la quale avrebbe causato una determinazione sbagliata delle sue entrate, che non può nemmeno essere giustificata con la computazione di un reddito ipotetico. I giudici cantonali avrebbero inoltre violato l'art. 285 CC, includendo nei suoi redditi pure le rendite AI per i figli. Anche le entrate della convenuta sarebbero errate, non avendo la Corte cantonale tenuto conto di un reddito risultante dalla notifica di tassazione 1999/2000. Infine, sempre secondo l'attore, la concessione di una rendita vitalizia violerebbe l'art. 125 CC.
 
Non è stata chiesta una risposta al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 In data odierna è stato respinto, nella misura in cui è ammissibile, il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per riforma.
 
1.2 Il gravame - tempestivo (art. 54 cpv. 1 OG) - diretto contro una decisione finale emanata dal Tribunale supremo del Cantone Ticino è ricevibile dal profilo dell'art. 48 cpv. 1 OG. Anche il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in concreto manifestamente superato (cfr. sulla natura pecuniaria delle cause relative a un contributo per il mantenimento DTF 116 II 493 consid. 2b).
 
2.
 
2.1 Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha accertato che l'attore, invalido al 50%, è al beneficio di rendite mensili per complessivi fr. 4'149.-- (mezza rendita AI di fr. 874.--, due rendite completive per i figli minorenni di fr. 350.-- ciascuna e una rendita SUVA di fr. 2'575.--). Essa ha poi indicato che, sebbene dalla contabilità del negozio d'informatica prodotta dall'attore risulti un disavanzo, l'autorità fiscale ha rivalutato il reddito aziendale di quest'ultimo in fr. 30'664.-- annui. I Giudici cantonali hanno quindi dedotto da tale importo fr. 4'198.-- per contributi e spese professionali risultanti dalla notifica di tassazione 2001/2002 e hanno stabilito una capacità lucrativa dell'attore di fr. 2'205.50 mensili. Quest'ultimo importo, aggiunto alle rendite che egli percepisce, fa dire alla Corte cantonale che l'attore dispone di entrate mensili complessive pari a fr. 6'350.-- netti circa. La Corte cantonale ha invece, alla luce della formazione e delle condizioni di salute dell'attore, negato il sussistere dei presupposti che permettono di imputare al marito un reddito ipotetico. Con riferimento al reddito della convenuta, invalida all'80%, i giudici cantonali indicano che, dal 1° gennaio 2001, ella percepisce mensilmente una rendita AI di fr. 1'084.-- e guadagna fr. 160.-- netti lavorando come donna delle pulizie, la prestazione complementare di fr. 839.-- non essendo computabile ai fini della determinazione del contributo per il mantenimento.
 
2.2 L'attore sostiene invece di disporre di un reddito mensile di soli fr. 4'149.--, composto di una rendita AI di fr. 874.--, due rendite AI per i figli di fr. 350.-- cadauna e una rendita SUVA di fr. 2'575.--. La Corte cantonale gli avrebbe a torto imputato, interpretando erroneamente una notifica di tassazione, un reddito aziendale di fr. 30'664.--, poiché in realtà tale importo si riferirebbe a indennità giornaliere SUVA e non a una rivalutazione del suo reddito aziendale. Questo fatto risulterebbe pure da una lettera del 13 febbraio 2003 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno. Il predetto importo non può nemmeno essergli imputato quale reddito ipotetico, atteso che egli non ha la possibilità di conseguirlo. La Corte cantonale sarebbe incorsa in un errore anche per quanto attiene alla determinazione del reddito della convenuta: secondo l'attore, l'accertamento di un provento dal lavoro dell'ex moglie di soli fr. 160.-- mensili verrebbe contraddetto dalla notifica di tassazione 1999/2000, dalla quale risulterebbe un introito di fr. 7'680.-- annui, pari a fr. 640.-- mensili.
 
2.3 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c secondo periodo OG, l'atto di ricorso non deve criticare accertamenti di fatto, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale. Nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). Riferendosi specificatamente ai contributi alimentari, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il metodo con cui dev'essere determinata la capacità contributiva dell'obbligato alimentare attiene al diritto (art. 125 CC; sentenza 5P.350/2002 del 12 marzo 2003 consid. 1), contrariamente agli importi accertati in applicazione della legge che, risultando dall'apprezzamento delle prove, sono invece questioni di fatto, suscettive di un ricorso di diritto pubblico (DTF 127 III 136 consid. 2c pag. 141).
 
In concreto giova innanzi tutto rilevare che la produzione della lettera del 13 febbraio 2003, documento peraltro posteriore alla sentenza impugnata, è di primo acchito inammissibile, poiché in contrasto con l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, che vieta esplicitamente la produzione di nuovi mezzi di prova. Occorre poi aggiungere che l'attore - a giusta ragione - nemmeno si prevale di una delle predette eccezioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata. Non sono in particolare dati i presupposti per riconoscere che la Corte cantonale sia incorsa in una svista manifesta. Secondo la giurisprudenza, infatti, una svista manifesta si realizza unicamente se l'autorità abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2). La svista manifesta non va tuttavia confusa con l'apprezzamento delle prove: non appena sia chiaro che un accertamento di fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc). Atteso che nella fattispecie i giudici cantonali hanno accertato i redditi delle parti sulla base delle prove agli atti, le censure ricorsuali sono in realtà dirette contro l'apprezzamento probatorio e per questo motivo si rivelano di primo acchito inammissibili se sollevate in un ricorso per riforma. Si può peraltro rilevare che analoghe critiche sono state proposte dall'attore nel parallelo ricorso di diritto pubblico. Da quanto precede discende che la presente sentenza si fonda sugli importi accertati nella sentenza impugnata.
 
3.
 
3.1 Secondo l'attore, la Corte cantonale avrebbe poi violato l'art. 285 CC, poiché le rendite AI per i figli minorenni non perverrebbero integralmente alla prole. Egli afferma che tali rendite devono essere versate in aggiunta al contributo alimentare fissato dalla Corte cantonale per i figli e propone un nuovo calcolo del contributo alimentare, fondandosi sui redditi che ritiene corretto imputare alle parti.
 
3.2 La Corte cantonale ha dapprima rilevato che, in base ad un contratto di mantenimento approvato dalla competente autorità tutoria, l'attore deve versare un contributo mensile di fr. 500.-- per ogni figlio dai 7 ai 12 anni e di fr. 550.-- dal dodicesimo compleanno in poi. I giudici cantonali non si sono però attenuti a tale accordo, ma hanno verificato d'ufficio il fabbisogno in denaro dei figli, stabilendolo per le predette fasce di età in fr. 1'360.--, rispettivamente in fr. 1'580.--.
 
3.3 Nella fattispecie l'attore pare innanzi tutto misconoscere che, con la sentenza impugnata, i giudici cantonali si sono limitati a stabilire la pensione alimentare per l'ex moglie, senza modificare i contributi per i figli fissati nella summenzionata convenzione approvata dall'autorità tutoria. Essi hanno però riservato alla prole una quota del reddito del padre, che permette a quest'ultimo di far pervenire ai figli non solo il contributo fissato nella convenzione, ma pure le rendite AI per figli. Infatti, in base ai vincolanti accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (art. 63 cpv. 2 OG), la parte del reddito paterno prevista dalla Corte cantonale per il fabbisogno di ciascun figlio ammonta ad almeno fr. 1'435.-- (eccedenza di fr. 3'750.-- da cui vengono dedotti fr. 880.--, pari al massimo contributo dovuto all'ex moglie), importo chiaramente superiore alle rendite AI per i figli (che ammontano a fr. 350.-- cadauna) sommate ai contributi fissati nella convenzione. In queste circostanze la censura si rivela inconferente, atteso segnatamente che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, le rendite AI per figli non vengono utilizzate per finanziare il contributo per il mantenimento della convenuta.
 
4.
 
Giusta l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale norma realizza due principi: da un lato, quello del "taglio netto" (clean break), secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la sua indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in pendenza di matrimonio (art. 163 CC) (DTF 129 III 7 consid. 3.1, 127 III 136 consid. 2a).
 
4.1 I giudici cantonali hanno rilevato che il contributo alimentare è in linea di principio limitato nel tempo, tranne nei casi in cui il coniuge che ne beneficia non possa più recuperare la sua indipendenza economica. Per quanto riguarda la convenuta, essi hanno indicato che ella non dispone di alcuna previdenza professionale e, vista la sua età, non è in grado di costituirsene una. Anche nel febbraio 2012, a 64 anni compiuti, la convenuta percepirà unicamente una rendita AVS di fr. 1'714.--, motivo per cui il suo minimo vitale resterà scoperto di fr. 350.--, atteso che anche l'indennità di libero passaggio, che le sarà versata sul suo conto, non potrà verosimilmente rendere più di fr. 40.-- mensili. Per contro, dopo il suo pensionamento, l'attore disporrà di entrate complessive di circa fr. 3'450.--, composte delle rendite AVS e SUVA. Poiché il suo fabbisogno mensile ammonta a circa fr. 2'600.--, egli potrà agevolmente versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 350.--, atteso che a quel momento tutti i suoi figli saranno maggiorenni.
 
4.2 Secondo l'attore, invece, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 125 CC, pronunciando una rendita vitalizia. Fin dal momento in cui è iniziata la procedura, nel lontano 1986, alla convenuta avrebbe dovuto essere palese di non poter più fare affidamento sulla solidarietà coniugale. Egli afferma che sarebbe iniquo costringerlo a versare alimenti dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, poiché a quel momento le parti, al beneficio di una rendita AVS, si troverebbero in una situazione finanziaria analoga. Anche limitando gli alimenti fino 2015, la convenuta disporrebbe di un lungo lasso di tempo per potersi adattare alla nuova situazione.
 
4.3 In concreto la censura si rivela di primo acchito inammissibile. L'attore non solo omette di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), ma si basa pure su una fattispecie (parità della situazione economica delle parti dopo il pensionamento) in contraddizione con quella accertata nella sentenza impugnata. A titolo del tutto abbondanziale si può ancora rilevare che egli nemmeno indica in che modo sarebbe ragionevolmente possibile pretendere dalla convenuta - invalida all'80% - di provvedere al suo mantenimento dopo il 2015.
 
5.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato. In queste circostanze pure la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, atteso che il ricorso pareva fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 2 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, la quale non ha dovuto presentare una risposta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attore.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 18 dicembre 2003
 
In nome della II Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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