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Informationen zum Dokument  BGer 4P.236/2003  Materielle Begründung
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BGer 4P.236/2003 vom 16.03.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.236/2003 /bom
 
Sentenza del 16 marzo 2004
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Favre, Zappelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
B.B.________ e C.B.________,
 
ricorrenti,
 
patrocinati dall'avv. Curzio Fontana,
 
contro
 
A.________,
 
opponente,
 
patrocinato dall'avv. Marco Märki,
 
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,
 
6901 Lugano.
 
Oggetto
 
art. 9, art. 29 cpv. 1 e 2 e art. 30 cpv. 1 Cost. (procedura civile; apprezzamento delle prove),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
 
il 7 ottobre 2003 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
L'architetto A.________ è stato incaricato da C.B.________ e B.B.________ della progettazione della loro casa di abitazione sulla particella n. XXX RFD di F.________ nonché di un'area di parcheggio accessibile dalla confinante part. n. YYY, sulla quale transita una teleferica. Sulla base dell'incarico ricevuto, l'architetto ha proceduto al rilievo del terreno, all'allestimento dei piani, del progetto di massima e del progetto definitivo necessari all'ottenimento della licenza di costruzione. Egli ha inoltre condotto le trattative con la Fondazione X.________, proprietaria della part. n. YYY, per la sistemazione dell'accesso alle rispettive proprietà, con conseguente sottoscrizione di una convenzione per la concessione di reciproci diritti di passo e del diritto d'uso di un posteggio a favore di quest'ultima. Con lettera del 6 maggio 1999 C.B.________ e B.B.________ hanno annunciato all'architetto di aver ottenuto la licenza edilizia e gli hanno chiesto di preparare la fattura concernente le prestazioni già eseguite. Il 16 giugno seguente A.________ ha quindi emesso una nota di complessivi fr. 15'857.--. Un acconto di fr. 5'857.-- è stato versato il 30 luglio 1999.
 
Il 15 dicembre 1999 C.B.________ e B.B.________ hanno comunicato a A.________ che l'impresa incaricata di effettuare l'accesso al parcheggio non aveva potuto procedere in tal senso a causa di un errore nel rilievo del tracciato della teleferica: così come previsto il parcheggio risultava infatti troppo vicino alla cabina della funivia. Negato l'errore, il 4 febbraio 2000 l'architetto ha fatto spiccare nei confronti di C.B.________ e B.B.________, separatamente, due precetti esecutivi per la somma di fr. 10'000.--. Pur avendo interposto opposizione, l'8 febbraio successivo essi gli hanno versato fr. 6'300.--, rifiutando per il resto ogni ulteriore pagamento.
 
B.
 
Allo scopo di incassare il saldo della nota professionale - fr. 3'700.-- - ed ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dagli escussi ai rispettivi precetti esecutivi, A.________ ha adito la Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna il 16 febbraio 2000. Le sue richieste sono state avversate da C.B.________ e B.B.________, i quali hanno in particolare contestato di dover remunerare le prestazioni attinenti alla progettazione del posteggio. L'errore commesso dall'architetto avrebbe - a loro dire - impedito la realizzazione del parcheggio così come previsto e reso necessario l'intervento di terzi per il rifacimento dei piani di rilievo e di costruzione del posteggio, imponendo pure la modifica degli accordi con la Fondazione X.________ a causa del cambiamento della superficie gravata dal diritto di passo e dal diritto d'uso quale posteggio. Essi hanno pertanto introdotto un'azione riconvenzionale volta al pagamento di fr. 6'000.-- a titolo di risarcimento danni.
 
Con sentenza del 10 gennaio 2003 il Pretore, qualificato di appalto il rapporto giuridico instauratosi fra le parti, ha negato l'esistenza di difetti nell'opera fornita dall'architetto, avendo i committenti ottenuto - così come pattuito contrattualmente - la licenza edilizia, sulla base della quale è stato poi realizzato il posteggio. Donde l'accoglimento dell'azione principale e la reiezione di quella riconvenzionale.
 
C.
 
Adita dai soccombenti, la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - rilevato come il perito giudiziario avesse chiaramente constatato l'esistenza di un errore di progettazione - ha concluso per il carattere arbitrario della decisione pretorile in merito all'assenza di un difetto dell'opera. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 332 cpv. 2 CPC/TI, il 7 ottobre 2003 la Corte ticinese ha quindi annullato la pronunzia sull'azione principale e deciso la vertenza nel merito, riducendo a fr. 2'380.-- l'importo accordato all'architetto.
 
Il ricorso è stato per contro respinto in quanto rivolto contro il giudizio sulle pretese riconvenzionali, non avendo C.B.________ e B.B.________ dimostrato l'avvenuto pagamento delle fatture allegate né tantomeno il nesso di causalità tra le prestazioni oggetto di tali fatture e il difetto dell'opera.
 
D.
 
Postulando l'annullamento e, subordinatamente, la modifica della predetta sentenza, quest'ultimi sono insorti dinanzi al Tribunale federale, il 13 novembre 2003, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione degli art. 9, 29 e 30 Cost.
 
Con risposta del 19 gennaio 2004 A.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1 pag. 188).
 
1.1 Interposto tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale che li riguarda personalmente, il ricorso di C.B.________ e B.B.________, fondato sulla violazione di diritti costituzionali, risulta ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 88 e 89 OG.
 
1.2 Nella misura in cui mira ad ottenere la modifica della sentenza impugnata esso si avvera per contro irricevibile.
 
A prescindere da eccezioni in concreto non realizzate, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha infatti natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg.). Ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. In altre parole, l'annullamento del giudizio impugnato in caso di accoglimento di un ricorso di diritto pubblico comporta unicamente il ripristino della procedura dinanzi all'autorità cantonale (DTF 128 I 280 consid. 1).
 
2.
 
Trattandosi di una garanzia costituzionale di natura formale, la violazione del diritto di essere sentito implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito. Anche se invocata solo in coda al gravame, questa censura merita pertanto di essere trattata preliminarmente.
 
Richiamandosi all'art. 29 cpv. 2 Cost. e all'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/ TI - che non ha una portata più ampia del disposto costituzionale - i ricorrenti si dolgono della violazione del diritto di essere sentito nella particolare forma del diritto ad ottenere una decisione motivata.
 
Ora, il diritto di essere sentito impone effettivamente all'autorità giudicante di motivare le proprie conclusioni. Non è tuttavia necessario ch'essa esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata né ch'essa prenda posizione su ogni singolo mezzo di prova; basta ch'essa menzioni i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro, in modo da permettere all'interessato di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102 con rinvii).
 
In concreto, considerati l'abbondanza ed il tenore degli argomenti sollevati dai ricorrenti contro la decisione impugnata, la critica rivolta ai giudici ticinesi per aver motivato in maniera insufficiente le loro conclusioni si avvera d'acchito manifestamente infondata.
 
3.
 
Adita con un ricorso per cassazione fondato sostanzialmente sull'art. 327 lett. g CPC/TI (arbitrio nella valutazione delle prove ), la Camera di cassazione civile - come già il Pretore - si è pronunciata sia sull'azione principale sia su quella riconvenzionale.
 
Ai fini del giudizio su ambedue le controversie essa ha - a ragione - reputato necessario determinarsi innanzitutto sull'esistenza o no di un difetto nell'opera fornita dall'architetto. Aderendo alle tesi ricorsuali, la Corte cantonale ha ammesso il carattere arbitrario della decisione pretorile a questo riguardo. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è infatti possibile dedurre dal rilascio della licenza edilizia la consegna di un'opera priva di difetti: un'opera è difettosa non solo quando non è conforme alle pattuizioni intervenute fra le parti bensì anche quando manca una qualità che ci si poteva in buona fede spettare, quale la sua utilità. Nel caso di specie le risultanze istruttorie hanno inequivocabilmente evidenziato l'errore commesso dall'architetto nel rilevare e riportare sui piani il cavo della teleferica che sovrasta il confinante fondo di proprietà della Fondazione X.________. Secondo il perito giudiziario questo errore ha reso irrealizzabile il posteggio progettato dall'architetto, ciò che basta per ammettere l'esistenza di un difetto, ben potendo i committenti attendersi a dei piani di costruzione utilizzabili.
 
3.1 In queste circostanze, la Camera di cassazione civile ha definito arbitraria la decisione del Pretore di negare ai committenti la possibilità di ottenere una riduzione della mercede in proporzione del minor valore dell'opera (art. 368 cpv. 2 CO). Donde l'accoglimento del ricorso per cassazione in quanto rivolto contro il giudizio sull'azione principale.
 
Ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC/TI, i giudici del Tribunale d'appello hanno pronunciato nel merito. Sulla scorta del materiale probatorio agli atti essi hanno concluso che i committenti - cui incombeva l'onere della prova - non sono stati in grado di dimostrare l'entità del minor valore dell'opera. In assenza di una prova in tal senso, i giudici hanno deciso di considerare solamente le prestazioni che l'architetto ha fatturato con esplicito riferimento ai rilevamenti e ai piani strettamente connessi con la realizzazione del parcheggio, per un totale di fr. 1'320.--. L'importo accordato all'architetto è stato pertanto ridotto a fr. 2'380.-- oltre interessi del 5% dal 30 luglio 1999.
 
3.2 Per quanto attiene invece alla pretesa di risarcimento danni fatta valere dai committenti in via riconvenzionale, la Camera di cassazione civile ha stabilito che, quand'anche basata su una premessa errata, la pronunzia pretorile a questo proposito non appariva arbitraria. Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione e in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del Pretore, è stato pertanto respinto.
 
4.
 
Prima di entrare nel merito del ricorso appare opportuno osservare quanto segue in punto alla sua motivazione.
 
Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti censurano infatti la sentenza della Camera della cassazione civile nella sua integralità. Il rimprovero generico ch'essi muovono al Tribunale d'appello per essere entrato nel merito del giudizio ex art. 332 cpv. 2 CPC/TI - limitandosi poi ad analizzare le pretese dei ricorrenti sotto il profilo dell'arbitrio, anziché nel merito e con pieno potere cognitivo - rispettivamente per aver omesso di rinviare la causa al Pretore, induce a credere ch'essi non abbiano colto la distinzione operata dai giudici ticinesi fra il giudizio sull'azione principale e quello sull'azione riconvenzionale. Essi perpetuano il malinteso in tutto l'allegato ricorsuale, ciò che suscita qualche perplessità in merito all'ammissibilità dello stesso sotto il profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
 
Sia come sia, le loro censure risultano sufficientemente chiare per essere evase come esposto nei successivi considerandi.
 
5.
 
Nella prima parte del gravame i ricorrenti criticano in sostanza la decisione di esaminare nel merito l'azione principale, senza rinviare l'incarto al primo giudice per nuovo giudizio. Così facendo la Corte ticinese avrebbe commesso un diniego di giustizia, violato il loro diritto di essere sentiti in relazione con il principio del doppio grado di giurisdizione nonché applicato in maniera arbitraria l'art. 332 cpv. 2 CPC/TI.
 
5.1 In materia penale il principio della doppia istanza è sancito dall'art. 32 cpv. 3 Cost. (cfr. Auer/Malinverni/Hottelier: Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, n. 1321 e 1385). La costituzione non contempla una disposizione analoga in ambito civile. Ciononostante la giurisprudenza accetta la possibilità di parlare di una "garanzia di doppia istanza" in relazione al diritto di essere sentito (art. 29 Cost.; cfr. sentenza inc. 1P.239/1998 consid. 3b). Infatti, anche se si ammette che una violazione del diritto di essere sentito commessa dall'autorità inferiore può - in determinate circostanze - essere sanata dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con rinvii), non vanno scordate le implicazioni di una tale soluzione per la parte che, per motivi di economia processuale, viene in questo modo privata della possibilità di sottoporre i propri argomenti a due istanze giudiziarie. In altre parole, la mancata garanzia del doppio grado di giurisdizione può, in certi casi, configurare una violazione del diritto di essere sentito.
 
Quest'eventualità non si realizza in concreto. I ricorrenti nemmeno asseverano, infatti, di non aver potuto portare a conoscenza del primo giudice tutti gli elementi a sostegno delle loro pretese. Al contrario, loro stessi - come si vedrà meglio in seguito - riconoscono che l'incarto era completo.
 
5.2 I ricorrenti non hanno miglior fortuna laddove si prevalgono della violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost. Questo disposto non sancisce il principio della doppia istanza e, per il resto, essi non spiegano come dovrebbero (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) per quale motivo la Camera di cassazione civile del Tribunale non sarebbe "un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale".
 
5.3 Va per contro approfondita la censura concernente l'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC/TI, che i ricorrenti definiscono arbitraria.
 
5.3.1 Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, è necessario dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
 
5.3.2 Ora, nei casi previsti dall'art. 327 lett. g CPC/TI l'art. 332 cpv. 2 CPC/TI concede di principio alla Camera di cassazione civile la possibilità di pronunciare nel merito, se gli atti sono completi. La giurisprudenza ticinese ha sfumato questa regola nel senso di quanto esposto al consid. 5.1 circa la violazione del diritto di essere sentito in relazione alla mancata garanzia del doppio grado di giurisdizione, precisando che, anche se gli atti possono apparire completi, occorre comunque procedere al rinvio al primo giudice quando egli ha ritenuto, decidendo, di poter lasciare irrisolto il quesito fondamentale della lite (cfr. Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 332).
 
A mente dei ricorrenti quest'eventualità si sarebbe verificata nella fattispecie. A torto. Il quesito fondamentale della lite, ovverosia la questione di sapere se l'opera fornita dall'architetto presentava un difetto oppure no non è rimasto indeciso bensì risolto negativamente; il pretore ha infatti esplicitamente escluso l'esistenza del difetto. In queste circostanze la decisione di pronunciarsi nel merito dell'azione principale, in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC/TI, non appare arbitraria.
 
6.
 
Sia come sia, sempre con riferimento al giudizio sull'azione principale, i ricorrenti criticano la decisione della Camera di cassazione civile sull'entità del minor valore dell'opera.
 
6.1 Prima di esaminare gli argomenti ricorsuali vale la pena di ripetere che l'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Alla parte che ricorre incombe piuttosto l'onere di dimostrare - con un'argomentazione conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso sopra descritto (cfr. consid. 5.3.1).
 
Quando, come nel caso in rassegna, viene censurata la valutazione del materiale probatorio, è in particolare necessario dimostrare che il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
 
6.2 Dinanzi alle autorità cantonali i committenti avevano quantificato in fr. 4'247.20 il minor valore della cosa. La Corte cantonale non ha ripreso tale importo in quanto esso si riferiva non solo alla progettazione del posteggio ma anche a quella della casa. Per far fronte all'onere di prova i committenti avrebbero dovuto, secondo i giudici ticinesi, domandare all'architetto o al perito giudiziario l'allestimento di due fatture separate, di cui una riferita unicamente alla progettazione del controverso parcheggio. In assenza di una prova in tal senso sono state riconosciute solamente le prestazioni che l'architetto ha fatturato con esplicito riferimento ai rilevamenti e ai piani strettamente connessi con la realizzazione del parcheggio, ovvero fr. 760.-- per i piani di progetto sistemazione accesso alle particelle n. XXX e YYY RFD di F.________ nonché fr. 560.-- per la preparazione dei piani da allegare alla convenzione con la Fondazione X.________ secondo le direttive dell'avv. D.________.
 
6.3 A mente dei ricorrenti, questa decisione sarebbe il risultato di una valutazione arbitraria delle prove agli atti.
 
6.3.1 Alla Corte ticinese sarebbe innanzitutto sfuggito che nella fattura del 16 giugno 1999 l'architetto aveva esposto anche fr. 1'012.-- per le prestazioni svolte in relazione al progetto di accordo, alle trattative e al sopralluogo con la Fondazione X.________. Si tratta di prestazioni che i ricorrenti reputano di non dover pagare perché rivelatesi inutili, prova ne sia il fatto ch'esse hanno dovuto essere ripetute dall'ing. E._______ e dall'avv. D.________.
 
Sennonché, contrariamente a quanto da loro asserito, dalla nota d'onorario dell'ing. E.________ (versata agli atti sub doc. 19) non è possibile trarre queste conclusioni. In tale documento l'ingegnere ha infatti genericamente riferito di prestazioni d'ingegneria, nulla dice - ad esempio - di nuove trattative con la Fondazione X.________. Dal canto suo, la nota d'onorario dell'avv. D.________ (versata agli atti sub doc. 23) menziona il contratto di costituzione e di modifica di servitù prediali nella sua globalità, senza indicare precisamente il valore delle prestazioni cagionate dall'errore dell'architetto.
 
6.3.2 I ricorrenti contestano pure la decisione di non riconoscere, quale minor valore, il valore dei piani di rilievo del terreno ed il rilievo stesso, pari a fr. 1'520.--. Sulla scorta delle prove documentarie agli atti o, eventualmente, mediante una valutazione ex aequo et bono (art. 4 CC), la Corte avrebbe potuto concedere loro, a questo titolo, almeno fr. 1'110.55, ossia quanto esposto dall'ing. E.________ nella sua fattura. Anche in questo caso le tesi ricorsuali non possono essere seguite.
 
La Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio dichiarando che dalla fattura dell'architetto non era possibile determinare con precisione quale fosse il valore dei piani di rilievo concernenti l'area di parcheggio. Né può essere definita arbitraria la considerazione secondo cui ci si poteva aspettare che questa prova venisse apportata dai ricorrenti - gravati dall'onere probatorio - mediante la produzione di una fattura specifica, allestita dietro loro richiesta dall'architetto rispettivamente dal perito giudiziario. In queste circostanze non v'è spazio per un giudizio secondo i criteri d'equità.
 
6.4 Ne discende che l'apprezzamento delle prove operato dai giudici ticinesi nel quadro del giudizio di merito sull'azione principale resiste alla censura di arbitrio.
 
7.
 
Le critiche concernenti la decisione sul ricorso per cassazione introdotto contro la pronunzia riconvenzionale sono simili, ma vanno trattate separatamente e diversamente poiché - contrariamente a quanto sembrano aver compreso i ricorrenti - i giudici ticinesi non si sono pronunciati sul merito della vertenza. La Corte ticinese ha infatti respinto il ricorso per cassazione in quanto rivolto contro la pronunzia sull'azione riconvenzionale, che non è stata reputata arbitraria nel senso dell'art. 327 lett. g CPC/TI, la cui portata corrisponde a quella dell'art. 9 Cost.
 
Ciò rende, d'acchito, privo di pertinenza il rimprovero di diniego di giustizia formale mosso alla Corte ticinese per aver esaminato la domanda riconvenzionale solo sotto il profilo dell'arbitrio, pur avendo deciso di entrare nel merito giusta l'art. 332 cpv. 2 CPC/TI.
 
8.
 
Il ricorso va per contro esaminato nella misura in cui viene asseverato che i giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio negando il carattere arbitrario della pronunzia pretorile, che ha respinto la domanda di risarcimento del danno (art. 368 cpv. 2 in fine CO).
 
8.1 Giovi preliminarmente rammentare che, adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto una decisione di un'autorità di ultima istanza con un potere di cognizione limitato all'arbitrio, il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha a torto negato - rispettivamente ammesso - una violazione del divieto dell'arbitrio. In ogni caso, la sua decisione verrà annullata solamente se arbitraria nel risultato e non, unicamente, nella motivazione (DTF 116 III 70 consid. 2b).
 
8.2 La Corte cantonale ha stabilito che i committenti, gravati dall'onere probatorio, avrebbero dovuto dimostrare l'entità del pregiudizio patito - inteso quale diminuzione del patrimonio - nonché il nesso causale tra il medesimo e il difetto. Non essendovi riusciti, la decisione di respingere le loro pretese, quand'anche basata su una premessa errata - quella dell'inesistenza di un difetto nell'opera dell'architetto - appare sostenibile.
 
In particolare, i giudici ticinesi hanno rilevato come, a sostegno della loro pretesa, i committenti abbiano allegato delle fatture delle quali non solo non è stato provato il pagamento - e quindi la diminuzione del patrimonio - ma neppure il nesso causale tra le prestazioni ivi indicate e il difetto dell'opera. Da queste prove documentali non è infatti possibile dedurre se si tratti di prestazioni supplementari e resesi necessarie a dipendenza dell'errore commesso dall'istante oppure se si tratti di interventi accessori alla realizzazione del posteggio e al perfezionamento degli accordi con la proprietaria del fondo confinante. Neppure per le rivendicazioni relative ai pretesi danni subiti per i ritardi nell'edificazione della casa (fr. 10'000.--) e per i maggiori oneri di locazione (fr. 2'760.--) è stato provato l'effettivo pagamento e il nesso di causalità con l'errore di progettazione. Nemmeno il perito giudiziario è stato in grado di dire se la mancata esecuzione del parcheggio abbia cagionato maggiori costi e se del caso in che misura.
 
8.3
 
8.3.1 I ricorrenti asseverano l'avvenuto pagamento delle fatture, peraltro parzialmente confermato negli atti di causa e comunque mai contestato. Sia come sia, il danno andrebbe ammesso anche qualora essi non le avessero ancora pagate.
 
A ragione. Non vi è infatti alcuna contestazione sul fatto che i ricorrenti siano i debitori degli importi indicati in quelle fatture. Tanto basta per ammettere il pregiudizio, trattandosi di un aumento dei passivi (DTF 129 III 18 consid. 2.4 pag. 23 seg.). Le conclusioni in senso contrario dei giudici ticinesi traggono origine da una lettura errata della citata sentenza federale; in questa è stato stabilito che il preventivo non costituisce un documento idoneo a dimostrare il danno, siccome riferito ad eventuali costi futuri (DTF citata consid. 2.4 pag. 24). Diverso è, evidentemente, il caso della fattura, che indica costi certi e già intervenuti. Su questo punto il gravame appare pertanto fondato.
 
8.3.2 Ciò non basta, tuttavia, per ottenere l'annullamento della pronunzia impugnata. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, il giudizio sull'assenza di prove a sostegno dell'esistenza del nesso di causalità fra l'errore di progettazione e i costi di cui è richiesto il risarcimento resiste infatti alla critica di arbitrio.
 
A mente dei ricorrenti la decisione del Tribunale d'appello sarebbe smentita dalle dichiarazioni formulate dal perito giudiziario nel referto del 2 marzo 2001 nonché dalle testimonianze convergenti e univoche delle persone che hanno preso parte all'edificazione della casa. La Corte ticinese si sarebbe arbitrariamente riferita esclusivamente alle affermazioni del perito in sede di delucidazione orale della perizia, che non possono - a mente dei ricorrenti - essere tenute in nessuna considerazione siccome rese in contrasto con le modalità prescritte dall'art. 252 cpv. 3 CPC/TI.
 
Vale la pena di evadere subito quest'ultimo argomento. A prima vista non sembra che il mancato allestimento di un elenco scritto delle domande da sottoporre al perito in sede di delucidazione orale della perizia possa essere sanzionato con la nullità. La questione non necessita comunque di essere approfondita dato che - come rilevato nella risposta al ricorso - con scritto del 30 marzo 2001 il patrocinatore dei ricorrenti si era associato alla richiesta di delucidazione orale, ritirando contestualmente le domande di delucidazione scritta della perizia.
 
Per quanto concerne l'apprezzamento dei vari mezzi di prova ai fini del giudizio sul nesso di causalità, occorre rammentare che per poter ammettere l'arbitrio occorre che la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, non basta che i ricorrenti adducano una soluzione altrettanto sostenibile o addirittura preferibile. In concreto i ricorrenti propongono la loro lettura del materiale probatorio agli atti, ma non riescono a dimostrare per quale ragione quella effettuata dai giudici cantonali - che hanno deciso di dare maggior peso alla dichiarazione del perito di non poter dire se l'aumento dei costi sia stato cagionato dalla mancata esecuzione del posteggio così come progettato dall'architetto - risulterebbe manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
 
In queste circostanze il richiamo all'art. 8 CC è inconferente. Come ben emerge da quanto appena esposto, nonostante il richiamo a questa norma, i ricorrenti non si prevalgono, infatti, della violazione del diritto alla prova bensì ridiscutono l'apprezzamento delle prove.
 
9.
 
Da tutto quanto esposto discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.-- all'opponente per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 marzo 2004
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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