BGer I 400/2003 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer I 400/2003 vom 09.08.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
| |
Tribunale federale delle assicurazioni
| |
Tribunal federal d'assicuranzas
| |
Corte delle assicurazioni sociali
| |
del Tribunale federale
| |
Causa
| |
{T 0}
| |
I 400/03
| |
Sentenza del 9 agosto 2004
| |
IIa Camera
| |
Composizione
| |
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
| |
Parti
| |
A._________ ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst, Via Motta 12, 6901 Lugano,
| |
contro
| |
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
| |
Istanza precedente
| |
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
| |
(Giudizio del 29 aprile 2003)
| |
Visto in fatto e considerando in diritto che:
| |
per giudizio del 29 aprile 2003 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame interposto da A.________ avverso la decisione 29 ottobre 2002 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino accordante al marito Fausto Arena una rendita intera d'invalidità di fr. 1'868.- oltre alla completiva per sé stessa di fr. 560.-, pagatale "in misura di un quarto della rendita d'invalidità per la moglie",
| |
rilevando che il ricorso, volto ad ottenere la corresponsione di una mezza rendita al posto della rendita completiva, avrebbe in realtà dovuto essere rivolto contro il provvedimento 9 dicembre 2002 - notificato al patrocinatore dell'interessata, avv. Marco Probst, insieme all'atto del 29 ottobre 2002 - dell'Ufficio AI del Canton Berna, che, oltre a valutare il grado d'invalidità e a determinare la rendita dell'assicurata, precisava che la rendita "suppletiva per la moglie è pagata a lei in misura di un quarto della rendita d'invalidità", il primo giudice ha ritenuto il gravame sprovvisto del necessario interesse degno di protezione,
| |
A.________ si è aggravata al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo,
| |
avendo per oggetto una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
| |
mediante ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato alla ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
| |
entro il termine fissato, l'insorgente ha formulato, tramite il suo patrocinatore, una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, intesa ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,
| |
ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di successo, la presente Corte, con decreto 3 giugno 2004, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un nuovo termine di 14 giorni per conformarsi all'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003,
| |
l'insorgente non ha a tutt'oggi versato l'importo richiesto,
| |
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza presidenziale del 9 luglio 2003 e confermata con il decreto 3 giugno 2004,
| |
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
| |
1.
| |
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
| |
2.
| |
Non si percepiscono spese giudiziarie.
| |
3.
| |
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione Berner Arbeitgeber e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
| |
Lucerna, 9 agosto 2004
| |
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
| |
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |