BGer I 235/2003 | |||
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BGer I 235/2003 vom 16.11.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 235/03
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Sentenza del 16 novembre 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
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Parti
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C.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Danilo Consorti, via Piane 352, 64013 Corropoli, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 12 febbraio 2003)
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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mediante decisione 31 luglio 2002, la cittadina italiana C._________, nata nel 1954, è stata posta al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera di fr. 387.- mensili con effetto dal 1° febbraio 2001, ritenuta un'incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, addebitabile a turbe fisiche e psichiche, valutata al 70%,
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come elementi di computo della prestazione l'amministrazione ha ritenuto un reddito annuo medio di fr. 21'012.-, una durata di contribuzione di 8 anni e 6 mesi ed ha applicato la scala rendite 14,
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l'assicurata ha deferito la decisione con gravame alla competente Commissione di ricorso, chiedendo il riconoscimento della prestazione già a partire dal 1° novembre 1999, data, quest'ultima, dalla quale le viene erogata una pensione italiana d'invalidità,
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per pronuncia 12 febbraio 2003, la Commissione ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che, in annullamento del provvedimento querelato, ha posto l'insorgente al beneficio di una rendita d'invalidità intera a contare dal 1° dicembre 2000,
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gli atti sono inoltre stati rinviati all'amministrazione per nuovo calcolo della prestazione sulla base di un periodo contributivo di 11 anni,
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l'assicurata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, alla quale chiede l'assegnazione della prestazione, commisurata ad un tasso di invalidità del 100%, già a far tempo dal mese di febbraio del 2000, epoca in cui avrebbe subito un primo intervento chirurgico,
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l'amministrazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
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comunicando, nel corso della procedura, di aver assunto il patrocinio dell'assicurata, l'avv. Danilo Consorti mette in rilievo il carattere irreversibile delle gravi turbe lamentate dalla propria assistita,
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nel querelato giudizio, cui si rinvia, la Commissione di ricorso ha correttamente esposto le condizioni del diritto alla rendita d'invalidità giusta la legislazione svizzera - applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; cfr. DTF 130 V 257 consid. 2.4) - in vigore fino al 31 dicembre 2000 e dopo tale data,
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i primi giudici hanno in particolare ricordato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003), il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera, è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3% e che, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b),
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l'autorità commissionale ha poi rilevato come i presupposti dell'incapacità di guadagno permanente nel senso della lett. a dell'art. 29 cpv. 1 LAI siano adempiuti, conformemente all'art. 29 OAI, allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro,
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a tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, poiché, per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1),
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nel caso in esame è pacifico che la ricorrente presenta un'invalidità giustificante una rendita intera, ossia la prestazione massima possibile giusta la legge svizzera in ambito di assicurazione per l'invalidità,
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il chiesto riconoscimento di una invalidità totale non verrebbe quindi a modificare l'importo della prestazione spettante all'interessata, il quale dipende unicamente dal reddito annuo medio determinante e dalla durata di contribuzione,
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controversa è invece la data di decorrenza della rendita, che la ricorrente postula di anticipare dal 1° dicembre 2000 al mese di febbraio del medesimo anno,
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alla pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure in merito a quest'ultimo punto,
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questa Corte non vede infatti valido motivo per scostarsi dalla valutazione dei giudici commissionali nella misura in cui hanno considerato, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e connotando le turbe dell'insorgente quale malattia di lunga durata nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - al riguardo si ribadisca che neppure esiste stabilizzazione laddove lo stato di salute sia suscettibile di soltanto peggiorare -, che l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante giusta la legislazione svizzera fosse da far risalire al mese di dicembre del 1999, epoca in cui C.________ - la quale per sua stessa ammissione ha potuto lavorare senza restrizioni fino al mese di ottobre di quell'anno - dovette sottoporsi ad esami specialistici presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale G._________, con conseguente inizio del diritto alla rendita d'invalidità intera a decorrere dal dicembre 2000,
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a ciò nulla mutano né gli argomenti addotti nel ricorso di diritto amministrativo - a dir la verità piuttosto scarni - né il ragionamento dell'avv. Consorti, esposto nello scritto presentato in pendenza di lite il 22 gennaio 2004,
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dato quanto precede, il giudizio commissionale querelato, che non è oggetto di contestazione per quel che concerne il rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo calcolo della prestazione sulla base di un periodo contributivo di 11 anni anziché di soli 8 anni e 6 mesi, è meritevole di tutela,
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il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 16 novembre 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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