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Informationen zum Dokument  BGer 6P.157/2004  Materielle Begründung
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BGer 6P.157/2004 vom 11.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.157/2004
 
6S.422/2004/biz
 
Sentenza dell'11 gennaio 2005
 
Corte di cassazione penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Wiprächtiger, Karlen,
 
cancelliere Garré.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
6S.422/2004
 
Appropriazione indebita ripetuta e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, prescrizione
 
6P.157/2004
 
Art. 9 e art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., art. 6 CEDU (procedura penale; violazione del diritto di essere sentito, arbitrio),
 
ricorso per cassazione (6S.422/2004) e ricorso di diritto pubblico (6P.157/2004) contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, del 7 ottobre 2004.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 30 luglio 2004 A.________ veniva posto in stato di accusa dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona, siccome accusato di appropriazione indebita ripetuta e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
 
B.
 
Il 7 ottobre 2004 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva il ricorso interposto dall'accusato contro l'atto di accusa del Procuratore pubblico.
 
C.
 
A.________ insorge con tempestivo ricorso di diritto pubblico contro la sentenza della CRP, domandandone l'annullamento. Chiede inoltre che, in merito alla questione della prescrizione, il gravame venga considerato quale formale ricorso per cassazione.
 
D.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1).
 
2.
 
2.1 Nel gravame vengono fatte valere sia violazioni dei diritti costituzionali del cittadino che violazioni del diritto federale. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha però inoltrato un solo ricorso, titolandolo ricorso di diritto pubblico. Tuttavia a pag. 12 e seg. viene sollevata la questione della convertibilità quale ricorso per cassazione in merito al mancato riconoscimento dell'eccezione di prescrizione. A questo proposito il ricorrente constata giustamente come la natura giuridica della prescrizione sia controversa in materia penale (v. ad es. Peter Müller, Commentario basilese, n. 4 e segg. preliminarmente all'art. 70 CP, e riferimenti). In DTF 117 Ib 53 consid. 3, così come in DTF 105 IV 7 consid. 1a, il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se la prescrizione dell'azione penale costituisca un motivo d'estinzione del diritto dello Stato di condannare, fondato sul diritto materiale, oppure una regola di procedura, costituente un impedimento processuale alla prosecuzione della causa. In DTF 116 IV 80 e 76 IV 123 la prescrizione è stata invece classificata come ostacolo processuale. Il quesito non è risolto in modo unanime nemmeno dai vari tribunali cantonali (v. a questo proposito Franco del Pero, La prescription pénale, tesi di laurea, Losanna 1993, pag. 65 seg.; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ed., Zurigo 1997, n. 3 preliminarmente all'art. 70). Per quanto riguarda il Cantone Ticino, il Tribunale federale in una recente sentenza non pubblicata ha considerato come, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) ed in linea di massima anche della CRP, l'intervento della prescrizione comporti l'estinzione del diritto dello Stato di punire e attenga quindi al diritto materiale (sentenza 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4, e riferimenti).
 
A prescindere da queste discussioni va comunque preso atto che, nel caso in esame, la questione della prescrizione non viene sollevata con mero richiamo a garanzie costituzionali di natura processuale, ma anche censurando direttamente una violazione degli art. 70 e segg. CP, unitamente agli art. 2 e 138 CP nonché 140 vCP. Si tratta in tal senso di norme di diritto federale ex art. 269 cpv. 1 PP, per cui il ricorrente avrebbe dovuto proporre, accanto al ricorso di diritto pubblico, anche un autonomo ricorso per cassazione, e non limitarsi ad un fugace rinvio all'interno del ricorso di diritto pubblico. Tuttavia l'errore, data la complessità della materia, è scusabile anche per un patrocinatore professionista, per cui, a titolo eccezionale, si giustifica una parziale conversione d'ufficio del gravame, che verrà quindi vagliato anche come ricorso per cassazione, come previsto dalla prassi del Tribunale federale in questi casi limite (v. DTF 120 II 270 consid. 2; nonché la sentenza non pubblicata del 28 agosto 2003 nelle cause 6P.146/2002 e 6S.510/2002, consid. 2.3).
 
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.157/2004)
 
3.1 In base all'art. 86 cpv. 1 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza. Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, il ricorso è ammissibile se si tratta di decisioni sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito (art. 87 cpv. 1 OG), oppure, nel caso di altre decisioni notificate separatamente dal merito, soltanto se esse possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultimo genere di pronuncia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG).
 
3.2 Il giudizio impugnato è stato pronunciato da un'autorità cantonale di ultima istanza. Esso concerne la validità di un atto di accusa. In base all'art. 199 CPP/TI, l'atto di accusa formalizza il deferimento dell'accusato al Tribunale di merito competente, per cui riguarda solo una fase del procedimento penale, assumendo una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo. La decisione impugnata costituisce dunque una decisione incidentale ai sensi dell'art. 87 OG (DTF 115 Ia 311 consid. 2a). Non trattandosi di una decisione sulla competenza o sulle domande di ricusazione, essa può fare oggetto di ricorso di diritto pubblico solo se può cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG).
 
Orbene, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione di rinvio a giudizio dinanzi a un'autorità penale non causa un pregiudizio irreparabile, visto che non comporta pronuncia anticipata sulla colpevolezza dell'accusato, la quale resta invece competenza del giudice penale (DTF 115 Ia 311 consid. 2c; 114 Ia 179 consid. b pag. 181, 98 Ia 326 consid. 3). Per contro la giurisprudenza citata dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità del proprio gravame (ovvero DTF 120 III 143 consid. 1b nonché 117 Ia 336 consid. 1a) non è qui applicabile, visto che si riferisce a situazioni di ritardata giustizia, che non hanno nessuna pertinenza con il caso qui in esame. Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG.
 
4. Ricorso per cassazione (6S.422/2003)
 
4.1 Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP) ed è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale (art. 268 PP). Nel caso di decisioni incidentali il ricorso è ammesso solamente se il giudice cantonale si pronuncia a titolo definitivo su una questione di diritto federale (DTF 128 IV 34 consid. 1a; 123 IV 252 consid. 1, e rispettivi rinvii).
 
4.2 Il ricorrente sostiene che la CRP ha violato il diritto federale, mancando di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione da lui sollevata a contestazione dell'atto di accusa. Sennonché sulla questione della prescrizione la CRP non era chiamata a pronunciarsi a titolo definitivo, per cui la decisione impugnata non pregiudica affatto l'esito finale della causa, nella misura in cui il ricorrente potrà far valere i suoi diritti nell'ambito del processo penale di merito e, se del caso, nel quadro di un ricorso per cassazione contro la decisione cantonale di ultima istanza (v. DTF 102 IV 35 consid. 1; 83 IV 211). Il ricorso per cassazione è dunque inammissibile.
 
5. Spese
 
Le spese processuali complessive sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG; art. 278 cpv. 1 PP). Tenendo conto delle particolarità del caso, segnatamente della parziale conversione in ricorso per cassazione, si applica una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG, richiamato l'art. 245 PP).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto pubblico ed il ricorso per cassazione sono inammissibili.
 
2.
 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali.
 
Losanna, 11 gennaio 2005
 
In nome della Corte di cassazione penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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